Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Credico Finance 8 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 14 (quattordici) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 23 febbraio 2009 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: BCC di Alba, Langhe e Roero Societa' Cooperativa, Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Romagna Est BCC Societa' Cooperativa, BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza Societa' Cooperativa, Banca di Ancona Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l., Banca di Cascina Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, BCC Vignole Societa' Cooperativa, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Societa' Cooperativa, BCC di Sant'Elena Societa' Cooperativa, BCC di San Giorgio e Meduno Societa' Cooperativa, Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Societa' Cooperativa, Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo S.c.r.l., Banca di Forli' Credito Cooperativo (collettivamente le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23.59 del 27 gennaio 2009 (la "Data di Godimento"), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che soddisfino alla data del 31 ottobre 2008 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Speciali") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali (a) mutui denominati in Euro; (b) mutui classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (c) mutui in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata; (d) mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri Generali e tutti i Criteri Speciali relativi alla stessa Banca Cedente; (e) mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo; (f) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2038; (g) mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (h) mutui non derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente; (i) mutui non derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, nemmeno qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (j) mutui derivanti da contratti (1) che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l'ultima rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino rate scadute e non pagate per piu' di 15 giorni; (k) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (l) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia (inclusi Mutui intestati a ditte individuali); ad esclusione dei: (i) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, (iii) ovvero abbia in qualunque altro modo accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di cui al D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e la convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008, come successivamente modificata e/o integrata. Criteri Speciali I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia inferiore ad Euro 900.000 (novecento mila); (b) mutui a tasso indicizzato esclusivamente (i) all'Euribor 3 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile), o (ii) all'Euribor 6 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile); (c) mutui il cui spread sia, o sara', a seguito di aumento gia' previsto contrattualmente, maggiore o uguale allo 0,5% (zero virgola cinque per cento); (d) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Ccriteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui a tasso variabile; (b) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e minore o uguale al 3% (tre per cento); (c) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 19.500 (diciannove mila e cinquecento) ed inferiore o uguale ad Euro 250.000 (duecentocinquanta mila). I crediti ceduti alla Societa' dalla Romagna Est BCC Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila); (b) mutui il cui spread sia inferiore o uguale all'1,75% (uno virgola settantacinque per cento) e maggiore o uguale allo 0,5% (zero virgola cinque per cento); ad esclusione dei: (i) mutui il cui parametro di riferimento sia il tasso BCE; (ii) mutui a tasso fisso o in relazione ai quali sia previsto un tetto massimo al tasso di interesse applicabile; (iii) mutui derivanti da contratti stipulati con soci della Banca Cedente; (iv) mutui co-intestati a o garantiti da soci della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui a tasso variabile; (b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 50.000 (cinquanta mila) ed inferiore ad Euro 240.000 (duecentoquaranta mila); (c) mutui il cui spread sia maggiore dello 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore dell'1,6% (uno virgola sei per cento); ad esclusione dei: (i) mutuo identificato dal n. 012/014931; (ii) mutui erogati a favore di, o garantiti da, soci della Banca Cedente; (iii) mutui intestati a ditte individuali. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Ancona Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui che prevedano un tasso fisso maggiore o uguale al 5% (cinque per cento) e minore o uguale al 6% (sei per cento); b) mutui a tasso variabile il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento ); c) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 300.000 (trecento mila). I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento); b) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 45.000 (quarantacinque mila) ed inferiore o uguale ad Euro 200.000 (duecento mila); c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile; d) mutui a tasso variabile derivanti da contratti che non prevedano la trasformazione del tasso da variabile in fisso; e) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Cascina Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui residenziali intestati o cointestati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); (b) mutui a tasso variabile indicizzato all'Euribor; (c) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 24.000 (ventiquattro mila) ed inferiore o uguale ad Euro 170.000 (centosettanta mila); (d) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore o uguale al 2,5% (due virgola cinque per cento); (e) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento di una rata di ammontare costante; ad esclusione dei: (i) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da esso ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui erogati per finalita' di acquisto o costruzione prima casa; b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 19.500 (diciannove mila e cinquecento) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocento mila); c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile; d) mutui a tasso variabile; e) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,9% (zero virgola nove per cento) e minore o uguale al 2,25% (due virgola venticinque per cento); ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso tramite pagamento di una maxi rata finale; (ii) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Sant'Elena Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui erogati prima del 1 febbraio 2006; b) mutui il cui debito residuo, alla data del 1 ottobre 2008, fosse superiore ad Euro 80.000 (ottanta mila) ed inferiore ad Euro 185.000 (centoottantacinque mila); c) mutui a tasso variabile; d) mutui il cui spread sia maggiore dello 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore dell'1,45% (uno virgola quarantacinque per cento); e) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile; ad esclusione dei: (i) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di San Giorgio e Meduno Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui a tasso indicizzato all'Euribor 3 mesi (ad esclusione dei Mutui che prevedono un'opzione di modifica del tasso da variabile a fisso esercitabile dopo la Data di Valutazione); b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) ed inferiore ad Euro 160.000 (centosessanta mila); c) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,9% (zero virgola nove per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento). ad esclusione dei: (i) mutui in relazione ai quali sia previsto nel relativo contratto un tetto massimo al tasso di interesse applicabile (fatti salvi i limiti previsti dalla legge); (ii) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente. (iii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una durata variabile. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Societa' Coopearativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente; b) mutui derivanti da contratti che prevedano una data finale di rimborso non successiva al 27 agosto 2038; c) mutui che non siano stati erogati oltre il 20 settembre 2008; d) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad Euro 256.000 (duecentocinquantasei mila); ad esclusione dei: (i) mutui a tasso fisso, inclusi quelli derivanti da contratti che prevedano l'opzione a favore del relativo debitore ceduto di scegliere di modificare il tasso d'interesse applicabile in tasso variabile ovvero in tasso fisso pari al tasso IRS piu' un determinato margine; (ii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una durata variabile. I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC Vignole Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui a tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; b) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquanta mila) ed inferiore o uguale ad Euro 280.000 (duecentoottanta mila); c) mutui che abbiano uno spread maggiore o uguale allo 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore o uguale all'1,5% (uno virgola cinque per cento); ad esclusione dei: (i) mutui i cui contratti siano stati stipulati con soci della Banca Cedente; (ii) mutui co-intestati a o garantiti da soci della Banca Cedente. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo S.c.r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui a tasso variabile alla data del 1 dicembre 2008; b) mutui a tasso indicizzato all'Euribor 6 mesi lettera o all'Euribor 3 mesi lettera; c) mutui il cui spread sia uguale o maggiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento); d) mutui il cui debito residuo sia inferiore ad Euro 430.000 (quattrocentotrenta mila); e) mutui il cui importo originariamente erogato non fosse superiore ad Euro 1.000.000 (un milione); f) mutui il cui rimborso integrale (salvo estinzione anticipata) non sia previsto prima del 1 dicembre 2009. I crediti ceduti alla Societa' dalla Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): a) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquanta mila) ed inferiore o uguale ad Euro 270.000 (duecentosettanta mila); b) mutui che abbiano uno spread maggiore o uguale allo 0,8% (zero virgola otto per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento); c) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente; d) mutui residenziali intestati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del decreto legislativo n. 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo e ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di credito cooperativo, e in particolare: Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Societa' Cooperativa, con sede legale in Alba (CN), in Corso Italia n. 4; Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Teramo, in Viale Crucioli n. 3; Romagna Est BCC Societa' Cooperativa, con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 25/27; BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza Societa' Cooperativa, con sede legale in Alzate Brianza- Via IV Novembre, 549; Banca di Ancona Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Ancona, in Via Maggini n. 63/a; Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l.,, con sede legale in Mondavio (PU), Frazione San Michele al Diume, in Via Vittorio Emanuele n. 1; Banca di Cascina Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Cascina, in Viale Comasco Comaschi n. 4; BCC Vignole Societa' Cooperativa, con sede legale in Quarrata (PT), in Via IV Novembre n. 108; Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Societa' Cooperativa, con sede legale in Montagnana (PD), Via G.Matteotti n. 11; BCC di Sant'Elena Societa' Cooperativa, con sede legale in Sant'Elena (PD), in Via Roma n. 10; BCC di San Giorgio e Meduno Societa' Cooperativa, con sede legale in San Giorgio Della Richinvelda (PN), in Via Richinvelda n. 4; Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Societa' Cooperativa, con sede legale in Fara Vicentino, in Via Perlena n.78; Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo S.c.r.l., con sede legale in Monastier di Treviso (TV), in Via Roma n. 21/a; Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Forli', C.so delle Repubblica 2/4. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, la Societa', anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, ciascuna Banca Cedente trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Credico Finance 8 S.r.l., con sede in Largo Chigi, 5, 00187 Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Societa' Cooperativa, con sede legale in Alba (CN), in Corso Italia n. 4; Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Teramo, in Viale Crucioli n. 3; Romagna Est BCC Societa' Cooperativa, con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 25/27; BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza Societa' Cooperativa, con sede legale in Alzate Brianza- Via IV Novembre, 549; Banca di Ancona Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Ancona, in Via Maggini n. 63/a; Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l.,, con sede legale in Mondavio (PU), Frazione San Michele al Diume, in Via Vittorio Emanuele n. 1; Banca di Cascina Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Cascina, in Viale Comasco Comaschi n. 4; BCC Vignole Societa' Cooperativa, con sede legale in Quarrata (PT), in Via IV Novembre n. 108; Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Societa' Cooperativa, con sede legale in Montagnana (PD), Via G.Matteotti n. 11; BCC di Sant'Elena Societa' Cooperativa, con sede legale in Sant'Elena (PD), in Via Roma n. 10; BCC di San Giorgio e Meduno Societa' Cooperativa, con sede legale in San Giorgio Della Richinvelda (PN), in Via Richinvelda n. 4; Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Societa' Cooperativa, con sede legale in Fara Vicentino, in Via Perlena n.78; Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo S.c.r.l., con sede legale in Monastier di Treviso (TV), in Via Roma n. 21/a; Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Forli', C.so delle Repubblica 2/4, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Credico Finance 8 S.R.L. L'Amministratore Unico: Antonio Bertani T-09AAB706 (A pagamento).