Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Con sent. n.1227 dell'08.11.2012 la Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Firenze nella causa promossa da Matteoni Cristina contro il MIUR e taluni istituti scolastici della provincia di Pistoia ha cosi' deciso: "La Corte visto l'art.354 cpc rimette la causa al Tribunale di Pistoia innanzi al quale dev'essere riassunta nei termini di legge perche' si provveda alla trattazione previa necessaria integrazione del contraddittorio con i controinteressati. Compensa fra le parti le spese del doppio grado". La ricorrente signora Matteoni Maria Cristina ha quindi riassunto presso il Tribunale di Pistoia, Sezione lavoro, la causa proposta avverso il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, l'Istituto Comprensivo "Cino da Pistoia", l'Istituto Comprensivo San Marcello Pistoiese, Istituto Comprensivo San Marcello Pistoiese, Istituto Tecnico Commerciale e sperimentale "F. Pacini", Direzione Didattica 1° Circolo di Quarrata, Istituto Tecnico Statale per Geometri "E. Fermi", Istituto Comprensivo, Direzione Didattica Statale 3° Circolo, Istituto Professionale, di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Pacinotti", Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio, Direzione Didattica Statale 4° Circolo, al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) Accertare, in relazione alle circostanze di tempo ed alle modalita' descritte in narrativa, l'avvenuta violazione della normativa vigente in materia di conferimento ai collaboratori scolastici di supplenze annuali, temporanee sino al termine delle attivita' didattiche e temporanee da parte delle Amministrazioni convenute; 2) Accertare il conseguente pregiudizio subito dalla signora Matteoni Maria Cristina a cagione dell'avvenuta violazione del proprio diritto all'assunzione in luogo dei destinatari dei singoli incarichi censurati; 3) Condannare gli istituti scolatici convenuti, in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici pro tempore nonche' eventualmente il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore, in solido tra loro, ovvero nei limiti delle rispettive responsabilita', al risarcimento del danno patito dalla signora Matteoni Maria Cristina a fronte del mancato conferimento delle supplenze in luogo dei destinatari dei singoli incarichi censurati, danno da quantificarsi previa ammissione di idonea CTU con riferimento agli emolumenti spettanti ratione temporis al destinatario dei singoli incarichi di supplenza oggetto di censura; con interessi e rivalutazione monetaria; 4) Disporre, previa idonea CTU, la ricostruzione ex post e la conseguente attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente nelle graduatorie provinciali di I e II fascia, qualora incaricata delle singole supplenze oggetto di censura. Con ogni diritto consequenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". In ottemperanza al provvedimento 8.2.2013 con cui il Presidente del Tribunale di Pistoia ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami di estratto del ricorso in riassunzione, si procede alla pubblicazione del presente estratto invitando gli aspiranti che precedevano la signora Matteoni (n. 482) nella graduatoria permanente provinciale (Pistoia) ad esaurimento per il conferimento di incarichi a collaboratori scolastici, stilata ai sensi del D.M. n.75 del 19.04.2001 e del D.M. n.35 del 24.03.2004 a costituirsi in giudizio nei tempi e nelle forme di legge e dando atto che il testo integrale del ricorso in riassunzione verra' pubblicato sul sito del MIUR. Il richiedente avv. Daniela Breschi T13ABA2168