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Errata corrige
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Prot. n. 0049347. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0858164/10 del giorno 12 novembre 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.a. per gli sportelli delle seguenti dipendenze: Pescara, via Rieti n. 37, Pescara, Agenzia 1 e Pescara, Agenzia 2, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca delle Marche S.p.a. dipendenze di Pescara, via Rieti n. 37, Pescara, Agenzia 1 e Pescara, Agenzia 2, e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale della «Seba S.p.a.» societa' di servizi per la lavorazione di assegni e di effetti, nell'intera giornata del 2 novembre 2010; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 22 novembre 2010 Il prefetto: D'Antuono C104011 (Gratuito)