Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 15 del 4 febbraio 2010, BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che, nell'ambito del programma di cessioni ai sensi di un contratto "quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio 2010 indicato nel summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 31 gennaio 2013 da BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03700430238, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5668, e capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale sociale Euro 4.294.145.865,63 interamente versato, quale successore a titolo universale di Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A. e Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. (il "Cedente") tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 28 gennaio 2013alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T. U. Bancario che, alla data del 28 gennaio 2013, risultavano nella titolarita' di Banco Popolare Societa' Cooperativa e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Banco Popolare Societa' Cooperativa ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia; 3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4. mutui denominati in euro; 5. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata; 6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 28 gennaio 2013 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all' 80%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 8. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; 9. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'8,5% (otto virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile: (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al 4% (quattro per cento) su base annua; o (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all'euribor; (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. 10. mutui: (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il 5 aprile 2000 (incluso) ed il 27 luglio 2012 (incluso); o (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario la cui data di stipulazione sia compresa tra il 26 luglio 1999 (incluso) ed il 30 settembre 2012 (incluso); 11. mutui le cui rate scadute al 28 gennaio 2013 risultino interamente pagate; 12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 40.000; 14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000; 15. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 28 gennaio 2013 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 16. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla data del 28 gennaio 2013); 17. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 28 gennaio 2013, erano dipendenti di Banco Popolare Societa' Cooperativa ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; 18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); 19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T. U. Bancario; 20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 22. mutui che siano stati concessi a una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo o societa' in accomandita semplice; 23. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute al 28 gennaio 2013, che siano state, al 28 gennaio 2013, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 24. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 25. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Abruzzo; 26. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 27. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 28. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 29. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime di favore per le persone in difficolta' di cui all'articolo 12, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e del successivo decreto ministeriale del 25 febbraio 2009 e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 30. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione per 12 mesi del pagamento della componente capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie" sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni dei consumatori in data 18 dicembre 2009 e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 31. mutui in relazione ai quali, a seguito dell'incremento previsto dall'articolo 13, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nella G.U. nr. 284 del 6 dicembre 2011, della dotazione del "Fondo di Solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento del Tesoro ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 32. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Veneto in relazione ai quali, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 272 del 20 novembre 2010, (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 33. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo in relazione ai quali, a seguito dell'emanazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 pubblicato nella G.U. nr. 131 del 7 giugno 2012, (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013; 34. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara in relazione ai quali, a seguito dell'emanazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 e n. 3974 del 5 Novembre 2011 entrambe pubblicate nella G.U. nr. 262 del 10 Novembre 2011 (i) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e (ii) tale sospensione sia in corso alla data del 28 gennaio 2013. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso sono stati altresi' trasferiti a BP Covered Bond, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. BP Covered Bond ha conferito incarico a Banco Popolare Societa' Cooperativa, ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered Bond, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BP Covered Bond informa i Debitori Ceduti che la cessione dei crediti di cui al presente avviso gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a BP Covered Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, BP Covered Bond e' divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali, e' tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare: - per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte di Banco Popolare Societa' Cooperativa di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalita': (i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi; (iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered Bond per la consulenza da essi prestata; (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; (v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte di BP Covered Bond. Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del trattamento di quest'ultima. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento e' BP Covered Bond S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 70. BP Covered Bond informa, altresi', che i Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore del Servizio Risorse e Servizi, presso Banco Popolare Societa' Cooperativa, in qualita' di responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. BP Covered Bond S.r.l. - Amministratore unico Francesco Soresina T13AAB1342