PREFETTURA DI LODI

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2008)

Prot. n. 622/08 16-5/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Lodi,
   Vista  la  nota  n.  1266980  del 31 dicembre 2007, con la quale la
Banca  d'Italia  ha  comunicato che la Banca di Piacenza nelle proprie
dipendenze  site  in Casalpusterlengo, Lodi, Sant'Angelo Lodigiano non
ha potuto funzionare dal 10 al 12 dicembre 2007 a causa dello sciopero
degli  autotrasportatori ed ha chiesto la proroga dei termini legali e
convenzionali scaduti in detto giorno e nei cinque giorni successivi;
   Considerato  che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art.
1 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
                               Decreta:
   i  termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni e nei
cinque  giorni  successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da
compiersi  in  altra  piazza,  sono  prorogati  di  quindici  giorni a
decorrere  dal  primo  giorno  lavorativo  successivo alla data di cui
sopra,  a  favore  della  Banca  di  Piacenza nelle dipendenze site in
Casalpusterlengo, Lodi, Sant'Angelo Lodigiano.
   Lodi, 12 gennaio 2008

                             Il prefetto:
                              De Stefano
 
C-081056 (Gratuito).
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