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Errata corrige
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Prot. n. 631/08 16.5/Gab. Il prefetto della Provincia di Lodi, Vista la nota n. 1266980 del 31 dicembre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che la Banca Popolare Commercio e Industria nelle proprie dipendenze site in Codogno, Lodi, Lodi Vecchio, Sant'Angelo Lodigiano non ha potuto funzionare dal 10 al 12 dicembre 2007 a causa dello sciopero degli autotrasportatori ed ha, chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno e nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra, a favore della Banca Popolare Commercio e Industria nelle dipendenze site in Codogno, Lodi, Lodi Vecchio, Sant'Angelo Lodigiano. Lodi, 12 gennaio 2008 Il prefetto: De Stefano C-081060 (Gratuito).