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Errata corrige
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Esproprio VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis); VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., (omissis); VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico), (omissis); VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, che attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto "Biccari - Campochiaro " DN 1200 (48") della lunghezza di 73,113 km; VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 4174 del 16 aprile 2010 di approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e imposizione del vincolo preordinato all'esproprio; VISTA l'istanza presentata in data 13/11/2013, (omissis) con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., (omissis) ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, l'espropriazione di alcune aree agricole per la realizzazione dell'"Impianto n° 10 - Punto di Lancio/Ricevimento PIG in localita' Pietre Cavate", ubicate nel comune di Campochiaro, in provincia di Campobasso, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; CONSIDERATO che (omissis); CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto prot. 4174 del 16 aprile 2010 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione dell'"Impianto n° 10 - Punto di Lancio/Ricevimento PIG in localita' Pietre Cavate" in Comune di Campochiaro (CB) decade, salvo proroga, alla data del 15 aprile 2015; - le indennita' proposte dalla Societa' beneficiaria dell'espropriazione a favore delle Ditte proprietarie indicate nel piano particellare allegato all'istanza, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Campochiaro e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, DECRETA: Articolo 1 A favore della Snam Rete Gas S.p.A. e' disposta l'espropriazione dei terreni, in comune di Campochiaro, provincia di Campobasso, interessati dalla realizzazione dell'"Impianto n° 10 - Punto di Lancio/Ricevimento PIG in localita' Pietre Cavate", come evidenziati nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate nell'annesso elenco particellare. Articolo 2 Il trasferimento della proprieta' dei terreni a favore della Snam Rete Gas S.p.A. e' sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della societa' beneficiaria dell'espropriazione gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per l'espropriazione dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, (omissis). Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie, (omissis). Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati, (omissis). Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (omissis), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di esproprio. Questa stessa Amministrazione, (omissis) disporra' affinche' la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di espropriazione disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente (omissis). Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di sua fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento dei Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Art. 9 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 10 dicembre 2013 Il direttore generale ing. Franco Terlizzese T13ADC16073