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Errata corrige
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Comunicazione ex art. 7 D.Lgs. n. 108/2008 A' sensi per gli effetti di cui all'art. 7 D.Lgs n. 108/2008 si precisa che e' in corso il seguente procedimento di fusione transfrontaliera: SOCIETA' INCORPORANTE "EUROCONDOTTE S.p.A.", societa' per azioni disciplinata dal diritto italiano, con sede in Vicenza, Viale del Sole n. 140, capitale sociale interamente versato di Euro. 7.000.000,00 (settemilioni), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) azioni ordinarie da Euro. 0,35 (zero virgola trentacinque) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Vicenza, numero di iscrizione e codice fiscale: 00792620247 iscritta inoltre al R.E.A. della Provincia di Vicenza al nr. VI-161320 SOCIETA' INCORPORANDA "RHEDERVED HOLDING & TRADING B.V.", societa' a responsabilita' limitata, disciplinata dal diritto olandese, interamente partecipata da "EUROCONDOTTE S.p.A.", con sede statutaria a Rotterdam, domiciliata in Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Regno dei Paesi Bassi, capitale sociale interamente versato di Euro. 4.787.381,28 (quattromilionisettecentottantasettemilatrecentottantuno virgola ventotto) iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam n. 24238813. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 lettera c) si precisa quanto segue: con riferimento alla societa' incorporante: - che a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 2503 c.c ai creditori sociali spetta il diritto di opposizione da esercitarsi entro i sessanta giorni successivi all'iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle Imprese; - che non essendo previsto dall'art. 2437 c.c ne' dallo Statuto Sociale, ai soci che non concorrano alla delibera di fusione non compete alcun diritto di recesso; - che ogni informazione relativa alla fusione in oggetto puo' essere ottenuta gratuitamente mediante richiesta scritta da presentarsi alla sede della societa'. con riferimento alla societa' incorporanda: - che a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 2316 Codice Civile Olandese ai creditori sociali spetta il diritto di opposizione da esercitarsi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Olandese; - che a' sensi dell'art 2.333h Codice Civile Olandese ai soci che non votano favorevolmente alla delibera di fusione spetta la possibilita' di richiedere, entro un mese dall'adozione della risoluzione, un risarcimento; - che ogni informazione relativa alla fusione in oggetto puo' essere ottenuta gratuitamente mediante richiesta scritta da presentarsi alla sede della societa'. Vicenza, 25 gennaio 2010 Eurocondotte Spa Bortolo Mioli T10AAB972