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Errata corrige
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Prot. n. 0054772. Uscita del 29 luglio 2010. Il prefetto della Provincia di Lecce, Vista la nota n. 0520727/10 del 6 luglio 2010 con la quale il direttore della Banca d'Italia, Filiale di Bari, ha comunicato che le sottoindicate dipendenze della Banca Popolare Pugliese non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno 2010, a causa dello sciopero indetto dalla FISAC CGIL ed ha pertanto chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi; Filiali: Alezio; Campi Salentina; Surbo; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del 25 giugno 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle Filiali sopramenzionate della Banca Popolare Pugliese a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo. Lecce, 27 luglio 2010 p. Il prefetto Il vice prefetto: dott. Daniela Lupo C102339 (Gratuito)