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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 0396090/20 datata 18 marzo 2020, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che la Filiale di Firenze del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. non ha potuto funzionare il giorno giovedi' 12 marzo 2020, a causa della necessita' di adottare misure organizzative precauzionali - in linea con le indicazioni delle Autorita' Nazionali e locali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - che ha comportato la chiusura della sede, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento deve ritenersi di carattere eccezionale e rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura della Filiale di Firenze del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., che non ha potuto funzionare con regolarita' il giorno giovedi' 12 marzo 2020; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore della suindicata Filiale di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Il prefetto Lega TU20ABP2956 (Gratuito)