Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Con Ordinanza Collegiale n. 25/2010 dell'8 gennaio 2010, resa nella C.C. del 7 gennaio 2010, la Sezione III bis del TAR del Lazio Sezione di Roma ha ordinato ai ricorrenti Chittano Lucio, Sambati Angelo, De Spirito Antonio e Papa Salvatore di integrare il contraddittorio del ricorso n. 10027/09, anche a mezzo di pubblici proclami nei confronti dei soggetti ricompresi nelle impugnate graduatorie con dispensa dell'indicazione dei destinatari. Pertanto si notifica per pubblici proclami, il ricorso n. 10027/09 proposto al TAR Lazio Sez. III bis di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, delle a) graduatorie provinciali definitive ad esaurimento della Provincia di Lecce, pubblicate in data 5 agosto 2009 classi di concorso A019, A060, C290, C310, AD01, AD03 nella parte in cui non vengono attribuiti ai ricorrenti pt. 12 per mancata valutazione del servizio militare; b) delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive pubblicate nel mese di agosto 2009 dagli UU.SS.PP. di Brindisi, Roma, Ancona, Lodi, Cremona, Treviso, Pavia, Belluno, Piacenza e Pistoia nelle quali i ricorrenti vengono ricompresi «in coda» senza il punteggio di cui sub a); di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui ha previsto all'art. 3 comma 5 che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 22, comma 7, legge 24 dicembre 1986, n. 958, violazione dell'art. 485, comma 7, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, arbitrarieta', irrazionalita', violazione dei principi regolanti i pubblici concorsi, violazione del principio tempus regit actum, violazione della tutela dell'affidamento e disparita' di trattamento. Viene, altresi', sostenuta l'illegittimita' costituzionale della legge n. 143/2004 per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione nella parte in cui sopprime la lett. b sub i) alla tabella di valutazione di cui al D.L. n. 97/04. I provvedimenti impugnati collidono con tutta la normativa disciplinante la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici e quindi anche di quelli scolastici. Anche nel mondo scolastico, infatti, il legislatore prevede che il servizio militare debba essere sempre preso in considerazione. Nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiche' espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l'accesso all'insegnamento. La mancata valutazione del servizio militare, poi, gia' precedentemente disciplinata in altre fonti legislative, viola i diritti di uguaglianza che basano la Repubblica italiana, provocando disparita' di trattamento tra coloro i quali si son visto valutato tale servizio e grazie anche a tale valutazione sono stati assunti a tempo indeterminato e coloro i quali, come i ricorrenti tale servizio non se lo vedono valutato. Non solo, crea disparita' di trattamento anche con le procedure concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che nei loro bandi, invece prevedono la valutabilita' del servizio militare di leva. Si chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, mediante l'attribuzione del punteggio del servizio militare. La discussione del ricorso in c.c. e' fissata per l'udienza del 15 aprile 2010. Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca TC10ABA2589