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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Con decreto n. 3/2010 del 9 febbraio 2010, reso a seguito di richiesta espressa da parte dei difensori delle parti, la Sezione II del TAR della Puglia Sezione di Lecce ha autorizzato i ricorrenti De Maria Patrizio, Creti' Daniele e Colazzo Salvatore ad integrare il contraddittorio del ricorso n. 1911/09, anche a mezzo di pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti presenti nelle impugnate graduatorie con dispensa dell'indicazione nominativa dei controinterssati individuabili. Pertanto si notifica per pubblici proclami, il ricorso n. 1911/09 proposto al TAR Puglia Sez. II di Lecce, per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia dell'I.I.S. «N. Moccia» di Nardo' pubblicate in data 26 settembre 2009, dell'I.P.S.S.A.R.T. «A. Moro» di Santa Cesarea Terme pubblicate in data 26 settembre 2009 e dell'I.I.S. «Bottazzi» di Casarano pubblicate in data 25 novembre 2009 nella parte in cui non vengono attribuiti, dalle commissioni valutatrici delle domande di inserimento, presso ogni istituto preposte, i punti per il servizio militare di leva reso da ciascun ricorrente; delle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia degli Istituti scolastici della Provincia di Lecce ove i ricorrenti sono ricompresi, e piu' specificamente per le classi di concorso C500, C510, C520, C150 e A075 (De Maria Patrizio); A016, A033, A038, A047, A048, A072, A026, A071, C140 e C320 (Creti' Daniele); C140, C190 e C320 (Colazzo Slavatore) pubblicate in data 26 settembre 2009 e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il D.M. n. 56 del 28 maggio 2009, nella parte in cui recependo l'Allegato A al regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, ha previsto al punto 10 delle Note al punto D) (Titoli di servizio) della Tabella 1 che «il servizio militare di leva ... e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina». Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 22, comma 7, legge 24 dicembre 1986, n. 958, violazione dell'art. 485, comma 7, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, arbitrarieta', irrazionalita', violazione dei principi regolanti i pubblici concorsi, violazione del principio tempus regit actum, violazione della tutela dell'affidamento e disparita' di trattamento. Viene, altresi', sostenuta l'illegittimita' costituzionale della legge n. 143/2004 per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione nella parte in cui sopprime la lett. b sub i) alla tabella di valutazione di cui al D.L. n. 97/04. La discussione del ricorso in pubblica udienza e' a data da destinarsi. Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca TC10ABA2592