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Errata corrige
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Pubblicazione di proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe, Avv. Paolo Cevolani, Dott. Giorgio Federighi e Dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, preso atto dell'avvenuto deposito in data 25 luglio 2012 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Perugia, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 maggio 2012, di proposta di concordato da parte della societa' Lanzone Undici Srl (la Proposta), e della successiva nota di chiarimenti depositata in data 16 settembre 2013 provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale Civile di Perugia Sezione Fallimentare Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria G.D. Dott. Umberto Rana Nota di chiarimenti in merito alla proposta di Concordato Fallimentare con richiesta di omologa Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente pro tempore Dott. Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano, Via Lanzone 31, C.F. e P.IVA 07592640960, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (c.f.: DGRVLR58M22HSO1Z) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Fantusati (c.f.: FNTPLA55B12G478U) sito in Perugia, Viale Centova 6, giusta delega in calce al ricorso depositato, premesso che 1. in data 25 luglio 2012, Lanzone Undici S.r.l. presentava avanti al Tribunale di Perugia proposta di concordato fallimentare in relazione alla Procedure Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Fioroni Investimenti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, entrambe autorizzate ai sensi degli artt. 78 D.Lgs. 270/99 e 214 L.F. dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con decreto del 31 maggio 2012 (di seguito "Proposta di Concordato"); 2. poiche' la Proposta di Concordato non prevede il pagamento integrale di alcuni creditori ipotecari e pignoratizi, Lanzone Undici S.r.l., in data 30 luglio 2012, formulava istanza al Ministero per lo Sviluppo Economico per la nomina del perito ex art. 124 L.F. affinche' fosse elaborata una relazione giurata volta ad accertare che gli importi offerti in favore di tali creditori soddisfino gli stessi "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"; 3. con provvedimento del 15 marzo 2013 (Allegato 1), il Ministero per lo Sviluppo Economico nominava la Dott.ssa Stefania Ricciarelli, che accettava, per lo svolgimento dell'incarico; 4. in data 6 agosto 2013, la Dott.ssa Ricciarelli concludeva l'elaborato peritale mediante asseverazione avanti al Cancelliere del Tribunale di Perugia (la "Relazione Giurata"); 5. la predetta Relazione Giurata e le risultanze ivi riportate sono accluse alla presente Nota all'Allegato 2; e tenuto conto che a) la Proposta di Concordato, al Capitolo 6, paragrafo II, c), prevede il pagamento dei creditori privilegiati ipotecari e pignoratizi non soddisfatti integralmente nella misura degli importi stabiliti nella Relazione Giurata e che "laddove la relazione giurata determinasse in un importo inferiore a quello indicato di seguito dal Proponente il valore degli attivi in garanzia dei creditori privilegiati speciali, la differenza potra' essere ripartita in favore dei creditori concordatari di grado inferiore. Viceversa, nell'ipotesi in cui la perizia determinasse un importo complessivamente maggiore vi sara' una riduzione euro per euro di quanto offerto ai creditori di rango inferiore"; b) nell'ambito della Proposta di Concordato, i beni in garanzia dei creditori ipotecari e pignoratizi non soddisfatti integralmente sono stati valutati complessivamente nell'importo di Euro 4.043.474,00, cosi' ripartiti: (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 343.474,00; (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Euro 3.000.000,00; (iii) per il credito della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Euro 700.000,00; c) la Relazione Giurata riporta invece la seguente valutazioni, per il complessivo importo di Euro 4.538.839,74 al lordo del riparto gia' effettuato da parte dei Commissari Straordinari: (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 336.737,24; (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Euro 4.002.102,50; (iii) per il credito della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Euro 200.000,00; d) si rende quindi opportuno fornire alcuni chiarimenti per evidenziare l'impatto sulla Proposta di Concordato delle risultanze della Relazione Giurata; precisato infine che per effetto della sentenza n. 170 della Corte Costituzionale, depositata il 4 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del D. Lgs. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 - relativamente al profilo della retroattivita' della norma che imponeva il passaggio a rango privilegiato di crediti erariali -, in relazione alla Procedura, non risultano intercorse variazioni allo stato passivo ai sensi di quanto stabilito al Capitolo 4.3 della Proposta di Concordato e, pertanto, non e' piu' necessario lo svolgimento di una relazione giurata ex art. 124, III c., L.F. con riferimento ai creditori aventi privilegio generale sui beni mobili e immobili della stessa; Lanzone Undici S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, fornisce i seguenti chiarimenti in merito alla Proposta di Concordato, fermo restando e richiamato quanto d'altro ivi stabilito: A. I pagamenti previsti in base alla Proposta di Concordato in favore dei creditori privilegiati aventi garanzia ipotecaria e pignoratizia sui beni mobili e immobili della Procedura ammontano ad Euro 4.538.839,74, pari a quanto stabilito nella relazione giurata redatta dalla Dott.ssa Ricciarelli (il prospetto Allegato 3 ne riporta una sintesi dei valori espressi), esperto nominato dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 124, III comma, L.F., al lordo del riparto gia' effettuato da parte dei Commissari Straordinari per Euro 813.390,31, cosi' ripartiti; (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 336.737,24, con un conseguente declassamento a rango chirografario del residuo credito aggiornato in Euro 84.181,24; (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Euro 4.002.102,50, con un conseguente declassamento a rango chirografario del residuo credito aggiornato in Euro 12.953.346,45; (iii) per il credito della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Euro 200.000,00, con un conseguente declassamento a rango chirografario del residuo credito aggiornato in Euro 3.741.931,46. B. Pertanto, l'importo complessivo del Declassamento diviene pari a complessivi Euro 16.779.459,15, per il quale i creditori ipotecari e pignoratizi parteciperanno alla soddisfazione prevista in favore degli altri creditori chirografari della Procedura. C. Si precisa che il creditore pignoratizio Banca di Roma S.p.A. verra' invece soddisfatto integralmente per l'importo di' Euro 41.316,55, attesa la capienza dell'attivo in garanzia, e pertanto l'ammontare complessivo dei pagamenti previsti in favore dei creditori aventi garanzia ipotecaria e pignoratizia diventa pari adEuro 4.580.156,29 anziche' Euro 4.084.790,55. Resta inteso che quanto gia' pagato ai creditori ipotecari e pignoratizi per effetto dell'ultimo riparto effettuato di Euro 813.390.31, ridurra' euro per euro le somme ad essi offerte in base alla presente proposta. D. L'Allegato 4 alla presente integrazione riporta il dettaglio dei pagamenti concordatari previsti in base alla Proposta di Concordato, cosi' come modificati per effetto del recepimento delle risultanze della Relazione Giurata e dell'applicazione della clausola prevista al Capitolo 6, paragrafo II, c), della Proposta di Concordato. In particolare, tenuto conto del maggiore importo da corrispondere in favore dei privilegi speciali, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari concorrenti varia dal 3,9453% al 3,6034% degli importi ammessi. Tenuto conto di quanto esposto, Lanzone Undici S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, chiede che codesto Ill.mo Giudice Delegato inviti, ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99 e dell'art. 214 L.F., i Commissari Straordinari: - a dare pubblicita' alla Proposta di Concordato, con le precisazioni contenute nella presente Nota, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e mediante deposito presso l'ufficio del Registro Imprese; - a comunicare la Proposta di Concordato, con le precisazioni contenute nella presente Nota, ai creditori ammessi al passivo; chiede che spirato il termine di cui all'art. 214, terzo comma, 1.f. senza opposizioni (ovvero previo rigetto delle stesse), sentito il parere del Ministero, il Tribunale di Perugia voglia omologare il concordato della procedura di Amministrazione Straordinaria Fioroni Sistema S.p.A. ai termini e alle condizioni proposte. Si allegano alla presente integrazione i seguenti documenti: 1) Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 15 marzo 2013 2) Relazione Giurata ai sensi dell'art. 124, III comma, L.F. 3) Prospetto riepilogativo delle risultanze della Relazione Giurata 4) Aggiornamento dei pagamenti previsti in base alla Proposta di Concordato. Con ossequio. Roma-Perugia 12 settembre 2013 Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Paolo Fantusati Tribunale Civile di Perugia Sezione Fallimentare Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria G.D. Dott. Umberto Rana Proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'Art. 78 D.LGS. 270/99 e degli Artt. 214 e 124 L.F. Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente pro tempore Dott. Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano, Via Lanzone 31, C.F. e P.IVA 07592640960, rappresentata e difesa dal Prof Avv. Valerio Di Gravio (c.f.: DGRVLR58M22HSOIZ) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Fantusati (c.f.: FNTPLA55B12G478U) sito in Perugia, Viale Centova 6, giusta delega in calce al presente ricorso, formula la seguente proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. e chiede l'omologazione del concordato proposto, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge. Indice: 1. La sussistenza dei requisiti di legge; 2. Il Proponente; 3. Il passivo della Procedura; 4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore; 5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa; 6. Il piano di concordato; 7. Istanza per la riunione dei procedimenti di omologazione dei Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti; 8. Conclusioni. 1. La sussistenza dei requisiti di legge Con decreto del 28 settembre 2000 il Tribunale di Perugia dichiarava l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 80 e seg. del D.Lgs. 270/1999 a carico della Fioroni Sistema S.p.A., quale societa' appartenente al gruppo facente capo alla Fioroni Ingegneria S.p.A. in amministrazione straordinaria. Con decreto del 4 aprile 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico nominava quali Commissari Straordinari della procedura in oggetto l'Avv. Paolo Cevolani, il Dott. Giorgio Federighi e la Dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, gia' nominata in precedenza commissario straordinario della medesima procedura. In data 30 giugno 2009, i Commissari Straordinari davano evidenza pubblica dell'invito a manifestare interesse all'ammissione alla data room e alla proposizione delle domande di concordato ex art. 78 D. Lgs. 270/99 relativamente alle societa' in Amministrazione Straordinaria Fioroni Sistema S.p.A., Fioroni Ingegneria S.p.A. e Fioroni Investimenti S.p.A. Il termine per la proposizione della manifestazione di interesse era fissato al 15 settembre 2009. In data 8 settembre 2009, Europa Investimenti, in persona del Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Stefano Vegni, con sede legale in Milano,Via Lanzone 31, P.I. e C.F. 09439410151 ed Essegibi Service S.p.A. a Socio Unico, in persona del Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Clemente Reale, con sede in Milano Via Larga 19, P.I. e C.F. 00499670016 chiedevano di partecipare congiuntamente all'accesso alla data room e a tale fine allegavano tutti i documenti richiesti nell'invito. In data 8 gennaio 2010, Europa Investimenti ed Essegibi Service sottoponevano ai Commissari Straordinari le proposte di concordato per le societa' del Gruppo Fioroni in A.S., successivamente integrate e modificate nel rispetto delle indicazioni pervenute dai Commissari Straordinari. Nel mese di marzo 2011, i Commissari Straordinari designavano Europa Investimenti ed Essegibi Service quali migliori offerenti per le Procedure Fioroni Sistema S.p.A. in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S. . In data 5 ottobre 2011, i Commissari Straordinari esprimevano parere favorevole sulle proposte di concordato formulate congiuntamente da Europa Investimenti e Essegibi Service per le societa' Fioroni Sistema in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S (Allegato 1) e raccoglievano il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza (Allegato 2). Con comunicazione ai Commissari Straordinari del 24 aprile 2012, Europa Investimenti ed Essegibi Service designavano la scrivente societa' Lanzone Undici S.r.l. quale assuntore dei concordati. Con comunicazione pervenuta in data 7 giugno 2012, il Ministero per lo Sviluppo Economico trasmetteva a Lanzone Undici S.r.l. il decreto emesso in data 31 maggio 2012 che autorizza l'odierna ricorrente a depositare avanti a codesto Tribunale ricorso per concordato in ossequio al disposto dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 (Allegato 3). In conformita' a quanto disposto dagli arti. 78 D.Lgs. 270/99 e 152 L.F. il Consiglio di amministrazione di Lanzone Undici s.r.l. ha deliberato la sottoscrizione ed il deposito del presente ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia e copia notarile del suddetto verbale viene allegata al presente ricorso (Allegato 4). Pertanto, verificata la sussistenza dell'autorizzazione ministeriale, del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e dei Commissari Straordinari, si richiede a codesto Ill.mo Tribunale di decidere favorevolmente sulla presente proposta di concordato e di procedere alla omologazione della stessa ai sensi degli artt. 214 e 124 L.F. Il contenuto della proposta di concordato, gia' sottoposto alla valutazione e approvazione dei Commissari Straordinari, del comitato di sorveglianza e del Ministero dello Sviluppo Economico, viene di seguito nuovamente rappresentato. 2. Il Proponente Prima ancora di entrare nel merito della proposta e' opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione dei proponenti e sulla loro attivita' di impresa. Lanzone Undici S.r.l. (di seguito anche "Lanzone Undici" o il "Proponente") e' una societa' congiuntamente costituita da Europa Investimenti S.p.A. ed Essegibi Service S.p.A. al fine di svolgere il ruolo di assuntore dei Concordati proposti in relazione alle Procedure Fioroni Sistema S.p.A. in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S., entrambe pendenti avanti al Tribunale di Perugia. Essegibi Service, originariamente ISE (Istituto per lo Sviluppo Economico S.p.A.), e' una societa' finanziaria costituita alla fine degli anni '60 dalla Reale Mutua di Assicurazioni per l'erogazione di mutui fondiari a persone fisiche ed imprese sul territorio Italiano. Successivamente l'oggetto sociale e' mutato in quello di societa' specializzata nell'acquisto, gestione e recupero di crediti ipotecari in sofferenza. La societa' effettua valutazioni e investimenti in portafogli di crediti di difficile esigibilita' (partite incagliate e sofferenze) principalmente di provenienza bancaria e relativi ad affidamenti a persone fisiche ed imprese operanti sul territorio nazionale. Unitamente all'attivita' di investimento in mutui inesigibili, la societa' investe e valorizza patrimoni derivanti da procedure concorsuali quali fallimenti e amministrazioni straordinarie, curandone in proprio la gestione amministrativa, contabile e liquidatoria. Europa Investimenti e' una societa' di capitali che puo' vantare una lunga e consolidata esperienza, nonche' una storia di successo, nell'ambito della costruzione e successiva realizzazione di operazioni di finanza straordinaria. Nata nel 1988, Europa Investimenti e' stata una delle prime societa' in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity. Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti e' operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varie origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.), nelle quali interviene, a seconda dei casi, sotto forma di investitore finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure ancora come assuntore di concordati. Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata (direttamente o tramite sue societa' controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Tra queste, a mero titolo informativo ed al solo fine di indicare alcune delle recenti operazioni definitivamente concluse da Europa Investimenti, si cita: (i) il concordato preventivo della societa' Faber Factor S.p.A. in liquidazione, omologato in via definitiva dal Tribunale di Ancona in data 26 maggio 2009, in relazione al quale la societa' assuntore del concordato Lanzone Due S.p.A. (direttamente ed integralmente controllata da Europa Investimenti) ha presentato, a garanzia degli impegni concordatari assunti, una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto dell'importo di Euro 18 milioni (ii) il concordato fallimentare della societa' Cantiere Navale Valdettaro S.r.l., omologato in via definitiva dal Tribunale di La Spezia in data 16 luglio 2009; (iii) il concordato fallimentare della societa' Sielm S.p.A., promosso dinanzi al Tribunale di Roma ed omologato in via definitiva in data 1 ottobre 2009; (iv) il concordato fallimentare della ditta Procacci Luigi, omologato in via definitiva in data 23 marzo 2010 dal Tribunale di Trani; (v) il concordato fallimentare della societa' Gruppo Nadini S.p.A. in liquidazione, omologato in via definitiva in data 31 marzo 2010 dal Tribunale di Modena (concordato concluso attraverso la partecipata Eurodemo S.r.l.), in relazione al quale e' stata presentata una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto dell'importo di Euro 10 milioni ca.; (vi) il concordato fallimentare della societa' Euro Fresco S.r.l., omologato in via definitiva in data 25 maggio 2010 dal Tribunale di Bologna; (vii) il concordato fallimentare della societa' Simeltel S.r.l., omologato in via definitiva in data 21 giugno 2010 dal Tribunale di Napoli; (viii) il concordato fallimentare della societa' Arlecchino S.p.A., omologato in via definitiva in data 24 maggio 2011 dal Tribunale di Latina in relazione al quale e' stata presentata una fideiussione bancaria a prima Richiesta emessa da primario istituto dell'importo di Euro 4,7 milioni circa; (ix) il concordato fallimentare della societa' Ce.Di. Puglia S.p.A., omologato in via definitiva in data 8 giugno 2011 dal Tribunale di Bari, in relazione al quale e' stata presentata una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto dell'importo di Euro 26 milioni circa; (x) il concordato fallimentare della societa' Maglificio Frabo's S.n.c., omologato in via definitiva in data 20 settembre 2011 dal Tribunale di Trani; (xi) il concordato fallimentare della societa' Cedifor S.a.s., omologato in via definitiva in data 16 dicembre 2011 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; (xii) il concordato fallimentare della societa' Mario Niccoli S.r.l., omologato in data 12 aprile 2012 dal Tribunale di Pistoia; (xiii) il concordato fallimentare della societa' Co.Mart. S.r.l., omologato in data 10 luglio 2012 dal Tribunale di Bari. Complessivamente, le operazioni concordatarie sopra indicate hanno permesso la composizione di crediti per un valore nominale di oltre Euro 660 milioni, a fronte di un ammontare distribuito ai creditori pari a circa Euro 160 milioni. Oltre alle citate operazioni, Europa Investimenti e' impegnata (direttamente o tramite societa' controllate) anche in diverse altre operazioni, promosse dinanzi a diversi Tribunali, nelle quali agisce sempre in qualita' di proponente ovvero di assuntore del concordato. Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere che Lanzone Undici, Essegibi Service ed Europa Investimenti sono terze rispetto alla Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con cui non hanno, ne' mai hanno avuto, alcun rapporto. Per completezza informativa si rimettono in allegato al presente atto visure camerali di Lanzone Undici (Allegato 5), Essegibi Service S.p.A. (Allegato 6) ed Europa Investimenti S.p.A. (Allegato 7). 3. Il passivo della Procedura Con sentenza del 30 giugno 2000, il Tribunale di Perugia dichiarava lo stato di insolvenza della societa' Fioroni Sistema S.p.A. (nel prosieguo "Fioroni Sistema" o la "Procedura"), e con successivo decreto del 28 settembre 2000 del medesimo Tribunale, la societa' veniva ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D. Lgs. 270/1999. A seguito dei piani di riparto parziali effettuati nel corso della procedura di liquidazione, lo stato passivo della Procedura risulta, alla data della presente proposta, composto come meglio dettagliato nel prosieguo del presente capitolo. 3.1 Oneri in prededuzione Sulla base delle informazioni pervenute al Proponente dalla Procedura, gli oneri in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. I L.F., ossia il compenso dei Commissari Straordinari, degli eventuali coadiutori, delle spese legali e di tutti gli altri costi della Procedura (al netto di eventuali acconti gia' percepiti e comprensivi di IVA e altri accessori di legge), ivi inclusa una stima prudenziale dell'imposta di registro relativa al concordato, sarebbero pari all'importo residuo di Euro 1.400.000,00. Si precisa che tale stima, pari a Euro 1.400.000,00 (somma che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura delle stesse), e' funzionale al calcolo del fabbisogno complessivo e, quindi, dell'importo della garanzia fideiussoria di cui alla lettera f) del successivo Capitolo 6. Il Proponente dichiara sin d'ora di accollarsi integralmente detto onere, in base agli importi che saranno liquidati dal Giudice Delegato o dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per le rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto al paragrafo III del successivo Capitolo 6. Pertanto, si stima che, alla data dell'omologazione definitiva, l'importo complessivo dei crediti prededucibili ammonti ad una somma non superiore a Euro 1.400.000,00 ivi inclusa una stima prudenziale dell'imposta di registro. L'Allegato 8 riporta una stima degli oneri prededucibili della Procedura elaborate dal Proponente sulla base delle indicazioni dei Commissari Straordinari. Si segnala che la proposta di concordato originaria prevedeva una stima degli oneri prededucibili piu' elevata e pari ad Euro 1.800.000,00. Tuttavia, considerato che, nel tempo trascorso, i Commissari Straordinari hanno provveduto a liquidare talune spese ivi ricomprese, si e' reso necessario aggiornare tale stima al minor importo di cui all'Allegato 8. 3.2 Creditori ammessi in via definitiva assistiti da privilegio generale Sulla base delle informazioni pervenute al Proponente dalla Procedura, i crediti ammessi in via definitiva assistiti da privilegio generale ammontano ad Euro 6.802.091,48, oltre interessi legali maturati, ove richiesti e ammessi, calcolati nell'importo di Euro 30.000,00. L'elenco dettagliato dei creditori privilegiati generali residui e' riportato nell'Allegato 9 al presente ricorso. 3.3 Creditori ammessi in via definitiva assistiti da prelazione ipotecaria e/o pignoratizia (i) credito assistito da prelazione ipotecaria in favore del Banco di Sicilia S.p.A. per l'importo residuo di Euro 320.918,48, oltre interessi legali, ove dovuti, stimati in ottica prudenziale in complessivi Euro 100.000,00; (ii) credito assistito da prelazione ipotecaria e pignoratizia in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo residuo di Euro 12.955.448,95, oltre interessi legali, ove dovuti, che il Proponente stima in ottica prudenziale in complessivi Euro 4.000.000,00; (iii) credito assistito da pegno su azioni in favore della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. per l'importo residuo di Euro 3.941.931,46; (iv) credito assistito da pegno su somme depositate in libretto di risparmio in favore di Banca di Roma S.p.A. per l'importo residuo di Euro 41.316,55. Pertanto, alla data della presente proposta, l'ammontare dei crediti ammessi in via definitiva al passivo della Procedura con prelazione ipotecaria o pignoratizia e' pari a residui Euro 17.259.615,44, oltre interessi legali, ove dovuti, che il Proponente stima in ottica prudenziale per un totale di Euro 4.100.000,00. 3.4 Creditori ammessi in via definitiva e in via condizionata con grado di chirografo (i) Creditori chirografari ammessi in via definitiva per complessivi Euro 121.349.195,61; (ii) Creditori chirografari ammessi in via condizionata per complessivi Euro 1.018.635,77. Si precisa che tale ultimo importo e' indicato al netto delle variazioni dello stato passivo in corso da parte della Procedura. L'elenco dei creditori chirografari residui della Procedura e' riportato nell'Allegato 10. 3.5 Passivita' in contenzioso Sulla base delle informazioni pervenute dai Commissari Straordinari, risultano pendenti alla data della presente proposta alcuni contenziosi passivi i quali, in caso di soccombenza della Procedura nei relativi giudizi, comporterebbero una variazione in aumento dello stato passivo. I contenziosi passivi ad oggi pendenti sono i seguenti: (i) istanza di ammissione al passivo ex artt. 52 D. Lgs. 270/99 e 111 n.1 L.F. del credito di Euro 2.052.127,61 promossa da Prefabbricati Perugia S.r.l. in Liquidazione e in Concordato Preventivo. A seguito della sentenza n. 70/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Perugia, il credito e' stato ammesso al passivo della Fioroni Sistema. La Procedura ha tuttavia promosso ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione. (ii) chiamata in causa da parte della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. della Fioroni Sistema nella causa per risarcimento di danno economico iscritta a R.G. 3635/2005; il valore della causa e' pari ad Euro 51.646,00. 4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore Lanzone Undici (di seguito anche "Assuntore") intende assumere il concordato di seguito proposto ai termini ed alle condizioni che seguono e, quindi, in sintesi acquisire l'attivo della Procedura, accollarsi il passivo ed adempiere il concordato, il tutto sempre ai termini ed alle condizioni indicate. 4.1 Responsabilita' dell'Assuntore quanto ad accollo del passivo concordatario La responsabilita' dell'Assuntore e' espressamente limitata, alle condizioni di seguito richiamate, ai soli crediti ammessi allo stato passivo della Procedura, privilegiato e chirografario, alla data della presente proposta (oltre che ai crediti prededucibili maturati e maturandi nelle more della procedura di omologazione del concordato), e alle passivita' in contenzioso elencate al precedente paragrafo 3.5. Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura in sedi diverse dal tribunale fallimentare competente o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 52, 93 e ss. L.F. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l'Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali, cosi' come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale, nei confronti della Procedura dinanzi a tribunali diversi da quello fallimentare o senza aver seguito il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. Si precisa comunque che l'Assuntore riconoscera', anche a prescindere dalla avvenuta formale insinuazione, ai soggetti soccombenti in azioni revocatorie, un importo commisurato alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, L.F. 4.2 Accollo liberatorio Si precisa che la raggiunta efficacia della presente proposta ai sensi dell'articolo 130 L.F. ovvero, a seconda del caso, la raggiunta definitivita' del Decreto di Omologa del concordato (di seguito l'"Omologazione Definitiva") comportera' la liberazione immediata della Procedura dalle obbligazioni assunte dall'Assuntore a mezzo del concordato, sicche' di tali obbligazioni rispondera' esclusivamente l'Assuntore medesimo. L'Omologazione Definitiva comportera' altresi' la cessione automatica all'Assuntore di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura, ivi incluse le disponibilita' liquide (che saranno utilizzate dal Proponente per effettuare i pagamenti concordatari) e di tutte le azioni di pertinenza della massa, nonche' di tutte le altre azioni avviate dalla Procedura, autorizzate alla data della presente proposta ovvero nelle more della procedura di omologazione del concordato. L'Assuntore dichiara di liberare la Procedura e, per essa, i Commissari Straordinari, da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute. Il Proponente, infine, si impegna altresi' a manlevare la Procedura ed i singoli Commissari Straordinari per eventuali pretese creditorie da parte di soggetti terzi che dovessero essere rivolte nei loro confronti in quanto soggetti ritenuti solidalmente responsabili, fermo restando il diritto del Proponente medesimo di avvalersi delle limitazioni di responsabilita' previste ai sensi della presente proposta. 4.3 Eventuali variazioni dello stato passivo della Procedura successive al deposito della presente proposta Qualora, successivamente al deposito della presente proposta, la S.V. Ill.ma intendesse operare variazioni in aumento dell'importo dei crediti ammessi, chirografari o privilegiati, anche per effetto del disposto del decreto legge 6.7.2011, n. 98, art. 23, commi 37-40, convertito con legge 15.7.2011, n. 111 - ferma restando, dunque, la limitazione ex art. 124 L.F., quarto comma, stabilita al precedente paragrafo 4.1 -, l'Assuntore, ora per allora, si dichiara disponibile a garantire il pagamento di tali crediti mediante riduzione euro per euro dell'importo offerto, in base alla presente proposta, ai creditori di rango inferiore, fermo restando l'importo complessivamente offerto di Euro 20.400.000,00 e sino a capienza dello stesso. Laddove, per effetto di tale variazione, dovesse configurarsi la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 124 L.F., ovverosia l'incapienza dell'importo complessivamente offerto dal Proponente, pari ad Euro 20.400.000,00, rispetto ai crediti assistiti dal privilegio generale, il Proponente si impegna sin d'ora a formulare apposita istanza al Tribunale di Perugia affinche' sia nominato il professionista in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 L.F. per lo svolgimento della relazione giurata di cui al terzo comma dell'art. 124 L.F. Si precisa. invece, che l'Assuntore non assume alcun obbligo con riguardo a eventuali richieste avanzate dagli attuali creditori o da altri soggetti successivamente all'Omologazione Definitiva. 4.4 Eventuali riparti parziali da parte dei Commissari Straordinari in pendenza del procedimento di omologazione della presente proposta Nel caso in cui i Commissari Straordinari intendano effettuare, previa autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Giudice Delegato, per le rispettive competenze, un riparto parziale in pendenza del procedimento di omologazione della presente proposta, l'importo dagli stessi corrisposto in esecuzione di tale riparto sara' detratto dall'importo complessivamente offerto dal Proponente di Euro 20.400.000,00, con conseguente riduzione euro per euro dell'Offerta Concordataria Complessiva, come definitiva al successivo Capitolo 6, paragrafo I. In tale ottica, si precisa che e' in corso di autorizzazione un riparto parziale in favore dei creditori ipotecari, per effetto del quale l'importo complessivamente offerto per Fioroni Sistema e la relativa garanzia fideiussoria sara' ridotta alla minor somma di Euro 19.586.609,69. 4.5 Rapporti di lavoro dipendente e uffici amministrativi della Procedura Considerato che la Procedura Fioroni Ingegneria S.p.A. in A.S. si e' gia' resa dsponibile a riassumere, previa autorizzazione ministeriale, due dipendenti amministrative ad oggi assunte dalla Procedura Fioroni Sistema, il Proponente proseguira', successivamente all'omologa definitiva, il rapporto lavorativo con il Sig. Savarimuttu David Raymond, custode dell'immobile sito in Roma, alla Via Ardeatina, oggetto di cessione all'Assuntore nell'ambito della presente proposta. In particolare, visto l'intento del Proponente di procedere quanto prima all'alienazione del cespite, il rapporto lavorativo proseguira' con un contratto a tempo determinato, rinnovabile annualmente, a condizioni economiche pari a quelle attualmente applicate dalla Procedura. Inoltre, l'Assuntore concordera' con i Commissari Straordinari le condizioni economiche e contrattuali dell'attivita' che le due dipendenti amministrative attualmente assunte da Fioroni Sistema svolgeranno, successivamente all'Omologazione Definitiva, per coadiuvare la fase di esecuzione del concordato. Resta inteso che ogni pagamento (compensi residui, liquidazione Trattamento di Fine Rapporto, ecc.) che la Procedura Fioroni Sistema, ovvero l'Assuntore, effettueranno in relazione ai suddetti rapporti lavorativi, ivi incluso il rapporto con le due dipendenti amministrative e con il Sig. Savarimuttu, per i primi 12 mesi successivi all'Omologazione Definitiva, dovra' rientrare nel calcolo degli oneri in prededuzione come stimati al precedente paragrafo 3.1. Considerato inoltre che gli uffici amministrativi del Gruppo Fioroni sono attualmente collocati presso due unita' immobiliari oggetto di trasferimento all'Assuntore nell'ambito della presente proposta, il Proponente si dichiara disponibile, successivamente all'Omologazione Definitiva, a concedere alla Procedura, in comodato d'uso gratuito, i due appartamenti in Perugia, alla via Pievaiola 11. Resta inteso che la Procedura Fioroni Ingegneria si fara' carico di tutti gli oneri per utenze e spese ordinarie. L'Assuntore potra' revocare il comodato d'uso gratuito, con il conseguente obbligo da parte della Procedura Fioroni Ingegneria di liberare i locali, con un preavviso di tre mesi. 5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa L'Omologazione Definitiva comportera' la cessione automatica all'Assuntore di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della presente proposta ovvero nelle more della procedura di omologazione del concordato, ed in particolare delle seguenti attivita': (a) la liquidita' della Procedura pari, alla data del 14 giugno 2012, all'importo complessivo di Euro 19.016.115,79; (b) tutti i crediti vantati dalla Procedura verso societa' del Gruppo Fioroni ovvero verso terzi soggetti, ivi inclusi i crediti fiscali; (c) tutte le partecipazioni detenute dalla Procedura in societa' del Gruppo Fioroni ovvero in altre societa'; (d) tutte le azioni revocatorie, di inefficacia e/o risarcitorie, ivi incluse le azioni di responsabilita', e comprese le azioni di uguale natura che dovessero essere eventualmente autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo Economico sino alla Omologazione Definitiva. Quanto a questo ultimo punto, si richiama quanto stabilito al precedente paragrafo 4.2, ovverosia che, per effetto dell'Omologazione Definitiva, la Procedura (e per essa i Commissari Straordinari) sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante, dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute. Infine, si specifica che, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, l'Assuntore agira' direttamente nei confronti dei soccombenti per ottenere la restituzione del pagamento revocato, sostituendosi alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari. (e) tutti gli altri beni, mobili o immobili, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari Straordinari ed oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva; 6. D piano di concordato I - Il piano di concordato prevede l'offerta ai creditori della Procedura dell'importo complessivo di Euro 20.400.000,00 (di seguito "Offerta Concordataria Complessiva"). Tale importo verra' ripartito in favore dei creditori concorsuali in base all'ordine di prelazione stabilito per legge. L'Assuntore non assume a mezzo della presente proposta alcun obbligo in eccesso rispetto alla somma di Euro 20.400.000,00 e per obbligazioni diverse da quelle indicate nel successivo paragrafo II. Resta inteso che laddove, prima dell'Omologazione Definitiva, Commissari Straordinari diano esecuzione al riparto parziale menzionato al precedente paragrafo 4.4, l'Offerta Concordataria Complessiva dovra' intendersi ridotta al minor importo di Euro 19.586.609,69. II - La proposta di concordato prevede i seguenti pagamenti concordatari in favore dei creditori indicati al precedente Capitolo 3: a) pagamento integrale, mediante strumenti bancari o assimilati, degli oneri in prededuzione, cosi' come indicati nell'Allegato 8, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di liquidazione degli oneri prededucibili da parte del Giudice Delegato, dal Ministero per lo Sviluppo Economico o dai Commissari Straordinari, per le rispettive competenze. Si precisa che la stima dell'ammontare degli oneri prededucibili effettuata dal Proponente in base alle comunicazioni dei Commissari Straordinari, pari a Euro 1.400.000,00, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli stessi, e' funzionale al calcolo dell'Offerta Concordataria Complessiva e, quindi, dell'importo della garanzia fideiussoria di cui alla successiva lettera f), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei suddetti oneri, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo III. A tale scopo, si segnala che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha provveduto con separato decreto del 31 maggio 2012 alla liquidazione dei compensi dei Commissari Straordinari, prevedendo precise tempistiche per il pagamento degli importi spettanti. L'Assuntore provvedera' al pagamento di tali compensi nelle modalita' stabilite dal Ministero per lo Sviluppo Economico in ossequio al predetto decreto (Allegato 11). b) pagamento integrale, mediante strumenti bancari o assimilati, dei creditori ammessi in via definitiva con grado di privilegio, cosi' come delineati al precedente paragrafo 3.2, entro 90 (novanta) giorni dalla data della Omologazione Definitiva. Pertanto, il pagamento in favore dei creditori privilegiati ammessi in via definitiva con grado di privilegio ammonta a complessivi Euro 6.802.091,48, oltre interessi, ove ammessi e dovuti, che i Proponenti stimano in ottica prudenziale in complessivi Euro 30.000,00. c) pagamento, mediante strumenti bancari o assimilati, dei creditori ammessi in via definitiva con prelazione ipotecaria o pignoratizia, cosi' come indicati al precedente paragrafo 3.3, entro 90 (novanta) giorni dalla data di Omologazione Definitiva, nella misura massima degli importi di seguito indicati. Relativamente a tali debiti, la presente proposta prevede per alcuni di essi un pagamento parziale in quanto, a giudizio del Proponente, i beni a garanzia di tali crediti hanno un valore tale da non consentire la loro soddisfazione in misura superiore a quella proposta. Si precisa che l'eccedenza verra' trattata in conformita' a quanto proposto per i creditori chirografari. Ai fini di quanto sopra, il Proponente ha depositato apposita istanza di nomina del perito estimatore ai sensi dell'art. 124, comma terzo, L.F. (Allegato 12). Laddove la relazione giurata determinasse in un importo inferiore a quello indicato di seguito dal Proponente il valore degli attivi in garanzia dei creditori privilegiati speciali, la differenza potra' essere ripartita in favore dei creditori concordatari di grado inferiore. Viceversa, nell'ipotesi in cui la perizia determinasse un importo complessivamente maggiore vi sara' una riduzione euro per euro di quanto offerto ai creditori di rango inferiore. L'importo complessivo offerto dal Proponente ai creditori ipotecari o pignoratizi, e' pari alla complessiva somma di Euro 4.084.790,55, in ossequio a quanto previsto nella proposta di concordato originaria, cosi' ripartiti: (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 343.474,00, pari al 82% dell'importo residuo e degli interessi cosi' come stimati dal Proponente. La differenza, pari a Euro 77.444,48, sara' trattata come un credito chirografario. (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Euro 3.000.000,00, pari al 18,2% dell'importo residuo e degli interessi legali cosi' come stimati dal Proponente. La differenza, pari a Euro 13.955.448,95, sara' trattata come un credito chirografario. (iii) per il credito della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Euro 700.000,00, pari al 17,8% del credito residuo. La differenza, pari a Euro 3.241.931,46, sara' trattata come un credito chirografario. (iv) per il credito di Banca di Roma S.p.A. Euro 41.316,55, pari al 100% del credito residuo. Pertanto, in base alla stima del Proponente relativa agli attivi residui a garanzia dei creditori con privilegio ipotecario e pignoratizio, l'importo complessivo del declassamento a grado di chirografo per incapienza degli attivi a garanzia e' pari a complessivi Euro 17.274.824,89 (di seguito il "Declassamento"). A tal fine, si richiamano le osservazioni formulate dal Proponente, tenuto conto anche delle indicazione e della documentazione fornita dai Commissari Straordinari, nell'istanza per la nomina del perito di cui al gia' citato Allegato 12. d) pagamento integrale, mediante strumenti bancari o assimilati, delle passivita' in contenzioso residue indicate al precedente paragrafo 3.5, nella misura degli importi definitivamente ammessi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal definitivo esito dei rispettivi giudizi; pertanto, sulla base della presente proposta, l'importo massimo che sara' eventualmente dovuto in favore dei creditori privilegiati o in prededuzione in contenzioso ammonta a complessivi Euro 2.103.773,61, oltre interessi ove ammessi e dovuti stimati dal Proponente nell'importo di Euro 500.000,00. Il Proponente garantira' il pagamento delle somme eventualmente dovute in base alla presente per le passivita' in contenzioso indicate al precedente paragrafo 3.5 attraverso la fideiussione bancaria a prima richiesta di cui alla successiva lettera f). e) in via residuale rispetto all'Offerta Concordataria Complessiva, detratti la somma di Euro 20.400.000,00 gli importi di cui ai punti precedenti come effettivamente liquidati in sede di riparto concordatario, pagamento dei creditori chirografari, ivi inclusi il Declassamento e i creditori ammessi con riserva, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di Omologazione Definitiva. Considerato che l'Assuntore intende espressamente avvalersi della facolta' prevista dal quarto comma dell'art. 124 L.F., limitando la propria responsabilita' ai crediti indicati al precedente Capitolo 3, la percentuale di pagamento prevista in favore dei creditori chirografari della Procedura e' pari al 3,9453% del valore nominale dei crediti ammessi, ovverosia all'importo complessivo di Euro 5.509.344,36. Con riguardo alle passivita' chirografarie tuttora sub iudice, tra le quali rientrano i crediti ammessi con riserva, il Proponente garantira' il pagamento delle somme dovute in base alla presente proposta attraverso la fideiussione bancaria a prima richiesta di cui alla successiva lettera t) ed effettuera' il predetto pagamento entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data in cui sara' comunicato all'Assuntore l'avvenuto scioglimento di ogni riserva e, di conseguenza, la definitiva ammissione del relativo credito. L'Allegato 13 riporta un riepilogo dettagliato dei pagamenti previsti in base alla presente proposta. f) rilascio, contestualmente al deposito del presente ricorso, di fideiussione bancaria a prima richiesta, priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da Gruppo Banca Leonardo S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 20.400.000,00, ossia per un importo pari all'Offerta Concordataria complessiva (Allegato 14). La fideiussione attribuisce ai Commissari Straordinari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori. Detta fideiussione costituira' garanzia integrale dei pagamenti precedentemente indicati. Rimane sottointeso che, man mano che si provvedera' al pagamento dei creditori della Procedura, la fideiussione perdera' automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente ai pagamenti effettuati. A tal fine, il Proponente provvedera' a formulare apposita istanza ai Commissari straordinari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della fideiussione verificatigli adempimenti concordatari. Copia di tale provvedimento autorizzativo sara' depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Perugia a cura del Proponente ovvero dei Commissari Straordinari. Si precisa infine che tutti i pagamenti in favore dei creditori concorsuali nell'ambito della presente proposta saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Commissari Straordinari. g) trasferimento all'Assuntore, alla data dell'Omologazione Definitiva, della liquidita' e/o dei Titoli di Stato della Procedura, in misura non inferiore a quanto indicato al precedente Capitolo 5, lettera a), tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo V. Alla data di Omologazione Definitiva, la liquidita' e/o i Titoli di Stato della Procedura dovranno essere senza indugio trasferiti da parte dei Commissari Straordinari sul conto corrente intestato all'Assuntore acceso presso Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Tale liquidita' costituira' controgaranzia della fideiussione bancaria a prima richiesta di cui alla precedente lettera f). L'Assuntore utilizzera' la predetta liquidita' per effettuare i pagamenti previsti in base alla presente proposta sulla base di piani di riparto che saranno sottoposti all'autorizzazione dei Commissari Straordinari. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo V, si precisa che un eventuale ritardo nel trasferimento della liquidita' della Procedura in favore dell'Assuntore determinera' un corrispondente differimento dei termini di pagamento dei creditori concorsuali indicati in precedenza. h) trasferimento all'Assuntore, alla data dell'Omologazione Definitiva, di tutti gli asset compresi nell'attivo della Procedura alla data della Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'omologa anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari Straordinari, ivi inclusi tutti i crediti fiscali, i beni mobili e immobili, le azioni di pertinenza della massa e tutte le altre azioni legali attive della Procedura, tutte le partecipazioni, tutti i crediti infragruppo e verso altre societa'. III - Si segnala che, qualora l'importo dei crediti prededucibili, e piu' in generale delle spese della Procedura, alla data dell'Omologazione Definitiva, risulti superiore alla stima degli stessi come sopra indicata per Euro 1.400.000,00 (eventualita' che si ritiene, peraltro, assai remota), detta differenza verra' sottratta dai pagamenti riservati ai creditori concorsuali, con conseguente diminuzione euro per euro dell'importo loro offerto ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo II del presente Capitolo. Viceversa, il Proponente precisa che, nell'ipotesi opposta in cui la stima degli oneri in prededuzione di Euro 1.400.000,00 si riveli eccessiva rispetto a quanto effettivamente liquidato, l'eventuale risparmio sara' integralmente destinato ad incrementare l'importo complessivamente offerto ai creditori concordatari di rango inferiore. Si precisa che la stima effettuata dal Proponente, che tiene conto delle prescrizione. V - La presente proposta presuppone che nelle more del procedimento di Omologazione Definitiva, gli Organi della Procedura si astengano da comportamenti che possano avere un impatto negativo rilevante sulle attivita' della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi pertanto gli utilizzi della liquidita', senza preventiva consultazione con quest'ultimo e, quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiede agli stessi che, a tale scopo: (i) non autorizzino attivita' che portino ad un aumento superiore al 5% dell'ammontare dei crediti prededucibili rispetto alla stima sopra indicata; (ii) coltivino diligentemente, ovvero non rinuncino e non definiscano in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa o degli altri attivi sopra elencati; (iii) non utilizzino la liquidita' per motivi diversi dal pagamento di alcuni tra i crediti prededucibili sopra indicati che siano divenuti esigibili nelle more della omologazione, tenendo conto di quanto previsto al precedente paragrafo III. 7. Istanza per la riunione dei procedimenti di omologazione dei Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti Come gia' precisato in precedenza, Lanzone Undici, giusta autorizzazione del Ministero per Io Sviluppo Economico, ha depositato in data odierna ricorso per concordato anche per la Procedura Fioroni Investimenti, per effetto del quale, in caso di omologa definitiva, l'Assuntore si rendera' cessionario di tutto l'attivo residuo, ivi incluso il credito chirografario che Fioroni Sistema vanta nei confronti di Fioroni Investimenti. Come evidenziato nella proposta di concordato, l'unico creditore chirografario della Procedura Fioroni Investimenti e' costituito dalla Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Di conseguenza, e' assai probabile che l'obbligazione di pagamento assunta da Lanzone Undici con la proposta di concordato relativa alla Procedura Fioroni Investimenti, si estinguera' per confusione ex art. 1253 c.c. allorche' Lanzone Undici sara' divenuto assuntore nel concordato della Fioroni Sistema S.p.A. in A.S.. Alla luce di quanto esposto, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma affinche' Ella voglia disporre, ove ne sussistano le condizioni, la riunione dei procedimenti di omologazione dei concordati relativi alle Procedure Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti. 8. Conclusioni. La proposta di concordato sopra indicata risulta di assoluta convenienza per i creditori concorrenti, sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte dei Commissari Straordinari, necessariamente collegata alla conclusione dei giudizi intrapresi a favore della massa e al realizzo degli altri attivi. Infatti anche assumendo che in futuro vi possano essere ulteriori somme da ripartire oltre alla liquidita', e' difficile stimarne l'ammontare preciso perche' le azioni di pertinenza della massa dei creditori, quand'anche vittoriose, rischiano di essere ridimensionate negli importi in grado di Appello o innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e sono comunque motivo di costi e di nuove insinuazioni nello stato passivo, mentre i restanti attivi, in gran parte immobili e crediti, risultano di difficile recuperabilita' sia nell'an sia nel quantum. Considerato questo scenario di incertezza la presente proposta e' conveniente per i creditori perche': (i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori; (ii) rende altrettanto certi e pressoche' immediati i tempi di pagamento di detti importi; (iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo e consente la chiusura della procedura. Inoltre, per una corretta valutazione della presente proposta da parte dei creditori, va considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un'ulteriore quota pari al 20% del credito insinuato allo stato passivo e rimasto non soddisfatto. Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla definitiva chiusura della Procedura (che realisticamente non potra' intervenire se non tra 7-8 anni). La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di garanzia fideiussoria con clausola a prima richiesta da parte di primario istituto di credito. - Alleghiamo alla presente i seguenti documenti: 1. Parere dei Commissari Straordinari in relazione alla proposta di concordato; 2. Parere del Comitato di Sorveglianza in relazione alla proposta di concordato; 3. Decreto autorizzativo emesso in data 31 maggio 2012 dal Ministero per lo Sviluppo Economico; 4. Copia del verbale notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione di Lanzone Undici S.r.l.; 5. Visura camerale di Lanzone Undici S.r.l.; 6. Visura camerale di Essegibi Service S.p.A.; 7. Visura camerale di Europa Investimenti S.p.A.; 8. Prospetto di stima degli oneri prededucibili residui; 9. Elenco dei creditori privilegiati generali residui; 10. Elenco dei creditori chirografari residui; 11. Decreto ministeriale per la liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari; 12. Istanza per la nomina del perito ai sensi del terzo comma dell'art. 124 L.F.; 13. Prospetto riepilogativo dei pagamenti concordatari; 14. Fideiussione a prima richiesta emessa da Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano effettuate al seguente numero di fax 06/90275081 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org - paolo.fantusati@avvocatiperugiapec.it - lanzoneundici@pec.europainvestimenti.com Con osservanza, Roma-Perugia, li' 20 luglio 2012 Lanzone Undici S.r.l. Procura Speciale Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente Dott. Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano, Via Lanzone 31, C.F. e P.IVA 07592640960, nomina quale rappresentante e difensore, per il presente ricorso e per ogni fase conseguente, il Prof. Avv. Valerio Di Gravio, conferendo allo stesso ogni piu' ampio potere di legge ivi incluso il potere di farsi sostituire, ed allo scopo elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Fantusati sito in Perugia, via Centova 6. Milano, li' 20 luglio 2012 Lanzone Undici S.r.l. Dott. Carlo Maria Biamonti La superiore sottoscrizione e' autentica Prof Avv. Valerio Di Gravio I commissari straordinari avv. Paolo Cevolani dott. Giorgio Federighi dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza T13ABQ12733