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Errata corrige
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Pubblicazione di proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe, Avv. Paolo Cevolani, Dott. Giorgio Federighi e Dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, preso atto dell'avvenuto deposito in data 25 luglio 2012 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Perugia, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 maggio 2012, di proposta di concordato da parte della societa' Lanzone Undici Srl (la Proposta), provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale Civile di Perugia Sezione Fallimentare Procedura Fioroni Investimenti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria G.D. Dott. Umberto Rana Proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.LGS. 270/99 e degli Artt. 214 e 124 L.F. Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente pro tempore Dott. Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano, Via Lanzone 31, C.F. e P.IVA 07592640960, PEC lanzoneundici@pec.europainvestimenti.com, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (c.f. DGRVLR58M22H501Z) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Fantusati (c.f.: FNTPLA55B12G478U) sito in Perugia, Viale Centova 6, giusta delega in calce al presente ricorso, formula la seguente proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. e chiede l'apertura del procedimento di omologazione del concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. e, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge, formula ai creditori la seguente proposta. Indice: 1. La sussistenza dei requisiti di legge; 2. Il Proponente; 3. Il passivo della Procedura; 4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore; 5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa; 6. Il piano di concordato; 7. Istanza per la riunione dei procedimenti di omologazione dei Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti; 8. Conclusioni. 1. La sussistenza dei requisiti di legge Con decreto del 18 gennaio 2001 il Tribunale di Perugia dichiarava l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 80 e seg. del D.Lgs. 270/1999 a carico della Fioroni Investimenti S.p.A., quale societa' appartenente al gruppo facente capo alla Fioroni Ingegneria S.p.A. in amministrazione straordinaria. Con decreto del 4 aprile 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico nominava quali Commissari Straordinari della procedura in oggetto l'Avv. Paolo Cevolani, il Dott. Giorgio Federighi e la Dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, gia' nominata in precedenza commissario straordinario della medesima procedura. In data 30 giugno 2009 i Commissari Straordinari davano evidenza pubblica dell'invito a manifestare interesse all'ammissione alla data room e alla proposizione delle domande di concordato ex art. 78 D. Lgs. 270/99 relativamente alle societa' in Amministrazione Straordinaria Fioroni Sistema S.p.A., Fioroni Ingegneria S.p.A. e Fioroni Investimenti S.p.A. Il termine per la proposizione della manifestazione di interesse era fissato al 15 settembre 2009. In data 8 settembre 2009 Europa Investimenti, in persona del Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Stefano Vegni, con sede legale in Milano,Via Lanzone 31, P.I. e C.F. 09439410151 ed Essegibi Service S.p.A. a Socio Unico, in persona del Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Clemente Reale, con sede in Milano Via Larga 19, P.I. e C.F. 00499670016 chiedevano di partecipare congiuntamente all'accesso alla data room ed a tale fine allegavano tutti i documenti richiesti nell'invito. In data 8 gennaio 2010, Europa Investimenti ed Essegibi Service sottoponevano ai Commissari Straordinari le proposte di concordato per le societa' del Gruppo Fioroni in A.S., successivamente integrate e modificte nel rispetto delle indicazioni pervenute dai Commissari Straordinari. Nel mese di marzo 2011 i Commissari Straordinari designavano Europa Investimenti ed Essegibi Service quali migliori offerenti per le Procedure Fioroni Sistema S.p.A. in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S. In data 5 ottobre 2011, i Commissari Straordinari esprimevano parere favorevole sulle proposte di concordato formulate congiuntamente da Europa Investimenti e Essegibi Service per le societa' Fioroni Sistema in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S (Allegato 1) e raccoglievano il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza (Allegato 2). Con comunicazione ai Commissari Straordinari del 24 aprile 2012, Europa Investimenti ed Essegibi Service designavano la scrivente societa' Lanzone Undici S.r.l. quale assuntore dei concordati. Con comunicazione pervenuta in data 7 giugno 2012, il Ministero per lo Sviluppo Economico trasmetteva a Lanzone Undici S.r.l. il decreto emesso in data 31 maggio 2012 che autorizza l'odierna ricorrente a depositare avanti a codesto Tribunale ricorso per concordato in ossequio al disposto dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 (Allegato 3). In conformita' a quanto disposto dagli artt. 78 D.Lgs. 270/99 e 152 L.F. il consiglio di amministrazione di Lanzone Undici s.r.l. ha deliberato la sottoscrizione ed il deposito del presente ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia e copia notarile del suddetto verbale viene allegata al presente ricorso (Allegato 4). Pertanto, verificata la sussistenza dell'autorizzazione ministeriale, del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e dei Commissari Straordinari, si richiede a codesto Ill.mo Tribunale di decidere favorevolmente sulla presente proposta di concordato e di procedere alla omologazione della stessa ai sensi degli artt. 214 e 124 L.F. Il contenuto della proposta di concordato, gia' sottoposto alla valutazione e approvazione dei Commissari Straordinari, del comitato di sorveglianza e del Ministero dello Sviluppo Economico, viene di seguito nuovamente rappresentato. 2. Il Proponente Per la presentazione dell'odierna ricorrente Lanzone Undici S.r.l. (di seguito "Proponente" o "Lanzone Undici") e di Europa Investimenti S.p.A. ed Essegibi Service S.p.A. si rimanda alla proposta di concordato presentata in data odierna in relazione alla Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. In ogni caso, si rimettono in allegato al presente atto visure camerali di Lanzone Undici (Allegato 5), Essegibi Service S.p.A. (Allegato 6) ed Europa Investimenti S.p.A. (Allegato 7). Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere che Lanzone Undici, Essegibi Service ed Europa Investimenti sono terze rispetto alla Fioroni Investimenti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con cui non hanno, ne' mai hanno avuto, alcun rapporto. 3. Il passivo della Procedura Con sentenza del 18 gennaio 2001, il Tribunale di Perugia dichiarava lo stato di insolvenza della societa' Fioroni Investimenti S.p.A. (nel prosieguo "Fioroni Investimenti" o la "Procedura"), e con successivo decreto del 21 marzo 2001 del medesimo Tribunale, la societa' veniva ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.Lgs 270/1999. A seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della procedura di liquidazione, lo stato passivo della Procedura risulta, alla data della presente proposta, composto come meglio dettagliato nel prosieguo del presente capitolo. 3.1 Oneri in prededuzione Sulla base delle informazioni pervenute al Proponente dalla Procedura, gli oneri in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. 1 L.F., ossia il compenso dei Commissari Straordinari, degli eventuali coadiutori, delle spese legali e di tutti gli altri costi della Procedura (al netto di eventuali acconti gia' percepiti e comprensivi di IVA e altri accessori di legge), ivi inclusa una stima prudenziale dell'imposta di registro relativa al concordato, sarebbero pari all'importo residuo di Euro 50.000,00. Si precisa che tale stima, pari a Euro 50.000,00 (somma che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura delle stesse), e' funzionale al calcolo del fabbisogno complessivo e, quindi, dell'importo della garanzia fideiussoria di cui alla lettera c) del successivo Capitolo 6. Il Proponente dichiara sin d'ora di accollarsi integralmente detto onere, in base agli importi che saranno liquidati dal Giudice Delegato o dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per le rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto al paragrafo III del successivo Capitolo 6. Pertanto, si stima che, alla data dell'omologazione definitiva, l'importo complessivo dei crediti prededucibili ammonti ad una somma non superiore a Euro 50.000,00 ivi inclusa una stima prudenziale dell'imposta di registro. 3.2 Creditori ammessi in via definitiva con grado di chirografo (i) Creditori chirografari ammessi in via definitiva per residui Euro 3.895.371,04. Si precisa che l'unico creditore della Procedura e' costituito da Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, per la quale l'odierna ricorrente ha contestualmente depositato proposta di concordato. 3.3 Passivita' in contenzioso Sulla base delle informazioni pervenute dai Commissari Straordinari, non risultano pendenti alla data della presente proposta domande di insinuazione tardiva del credito ex art. 101 L.F. ovvero opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F.. 4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore Lanzone Undici (di seguito anche "Assuntore") intende assumere il concordato di seguito proposto ai termini ed alle condizioni che seguono e, quindi, in sintesi acquisire l'attivo della Procedura, accollarsi il passivo ed adempiere il concordato, il tutto sempre ai termini ed alle condizioni indicate. 4.1 Responsabilita' dell'Assuntore quanto ad accollo del passivo concordatario La responsabilita' dell'Assuntore e' espressamente limitata, alle condizioni di seguito richiamate, ai soli crediti ammessi allo stato passivo della Procedura alla data della presente proposta (oltre che ai crediti prededucibili maturati e maturandi nelle more della procedura di omologazione del concordato) non essendo pendenti giudizi di opposizione ex art. 98 L.F. o istanze di insinuazione tardiva ex art. 101 L.F. Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura in sedi diverse dal tribunale fallimentare competente e che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 52, 93 e ss. L.F. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l'Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali, cosi' come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale, nei confronti della Procedura dinanzi a tribunali diversi da quello fallimentare o senza aver seguito il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. 4.2 Accollo liberatorio Si precisa che la raggiunta efficacia della presente proposta ai sensi dell'articolo 130 L.F. ovvero, a seconda del caso, la raggiunta definitivita' del Decreto di Omologa del concordato (di seguito l' "Omologazione Definitiva") comportera' la liberazione immediata della Procedura dalle obbligazioni assunte dall'Assuntore a mezzo del concordato, sicche' di tali obbligazioni rispondera' esclusivamente l'Assuntore medesimo. L'Omologazione Definitiva comportera' altresi' la cessione automatica all'Assuntore di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura, ivi incluse le disponibilita' liquide (che saranno utilizzate dal Proponente per effettuare i pagamenti concordatari) e di tutte le azioni di pertinenza della massa, nonche' di tutte le altre azioni avviate dalla Procedura, autorizzate alla data della presente proposta ovvero nelle more della procedura di omologazione del concordato. L'Assuntore dichiara di liberare la Procedura e, per essa, i Commissari Straordinari, da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute. Il Proponente, infine, si impegna altresi' a manlevare la Procedura ed i singoli Commissari Straordinari per eventuali pretese creditorie da parte di soggetti terzi che dovessero essere rivolte nei loro confronti in quanto soggetti ritenuti solidalmente responsabili, fermo restando il diritto del Proponente medesimo di avvalersi delle limitazioni di responsabilita' previste ai sensi della presente proposta. 5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa L'Omologazione Definitiva comportera' la cessione automatica all'Assuntore di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della presente proposta ovvero nelle more della procedura di omologazione del concordato, ed in particolare delle seguenti attivita': (a) la liquidita' della Procedura pari, alla data del 14 giugno 2012, all'importo complessivo di Euro 2.023.274,30; (b) tutti i crediti vantati dalla Procedura verso societa' del Gruppo Fioroni ovvero verso terzi soggetti, ivi inclusi i crediti fiscali; (c) tutte le partecipazioni detenute dalla Procedura in societa' del Gruppo Fioroni ovvero in altre societa'; (d) tutte le azioni revocatorie, di inefficacia e/o risarcitorie, ivi incluse le azioni di responsabilita', e comprese le azioni di uguale natura che dovessero essere autorizzate dal Giudice Delegato sino alla Omologazione Definitiva. Quanto a questo ultimo punto, si richiama quanto stabilito al precedente paragrafo 4.2, ovverosia che, per effetto dell'Omologazione Definitiva, la Procedura (e per essa i Commissari Straordinari) sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante, dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute. Infine, si specifica che, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, l'Assuntore agira' direttamente nei confronti dei soccombenti per ottenere la restituzione del pagamento revocato, sostituendosi alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari. (e) tutti gli altri beni, mobili o immobili, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari Straordinari ed oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva; 6. Il piano di concordato I - Il piano di concordato prevede l'offerta ai creditori della Procedura dell'importo complessivo di Euro 2.150.000,00 (di seguito "Offerta Concordataria Complessiva"). Tale importo viene ripartito in favore dei creditori concorsuali in base all'ordine di prelazione stabilito per legge. L'Assuntore non assume a mezzo della presente proposta alcun obbligo in eccesso rispetto alla somma di Euro 2.150.000,00 e per obbligazioni diverse da quelle indicate nel successivo paragrafo II. II - La proposta di concordato prevede i seguenti pagamenti concordatari in favore dei creditori indicati al precedente Capitolo 3: a) pagamento integrale, mediante strumenti bancari o assimilati, degli oneri in prededuzione, cosi' come indicati nell'Allegato 6, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di liquidazione degli oneri prededucibili da parte del Giudice Delegato ovvero dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per le rispettive competenze. Si precisa che la stima dell'ammontare degli oneri prededucibili effettuata dal Proponente in base alle comunicazioni dei Commissari Straordinari, pari a Euro 50.000,00, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli stessi, e' funzionale al calcolo dell'Offerta Concordataria Complessiva e, quindi, dell'importo della garanzia fideiussoria di cui alla successiva lettera c), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei suddetti oneri; Si segnala infine che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha provveduto con separato decreto del 31 maggio 2012 alla liquidazione dei compensi dei Commissari Straordinari, prevedendo precise tempistiche per il pagamento degli importi spettanti. L'Assuntore provvedera' al pagamento di tali compensi nelle modalita' stabilite dal Ministero per lo Sviluppo Economico in ossequio al predetto decreto. b) pagamento dell'unico creditore chirografario Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per l'importo di Euro 2.100.000,00 pari al 54% del credito residuo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di Omologazione Definitiva; c) rilascio, contestualmente al deposito del presente ricorso, di fideiussione bancaria a prima richiesta, priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da Gruppo Banca Leonardo S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 2.150.000,00, ossia per un importo pari all'Offerta Concordataria Complessiva (Allegato 8). La fideiussione attribuira' ai Commissari Straordinari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori. Detta fideiussione costituira' garanzia integrale dei pagamenti precedentemente indicati. Rimane sottointeso che, man mano che si provvedera' al pagamento dei creditori della Procedura, la fideiussione perdera' automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente ai pagamenti effettuati. A tal fine, il Proponente provvedera' a formulare apposita istanza ai Commissari Straordinari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della fideiussione verificati gli adempimenti concordatari. Copia di tale provvedimento autorizzativo sara' depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Perugia. d) trasferimento all'Assuntore, alla data dell'Omologazione Definitiva, della liquidita' della Procedura, in misura non inferiore a quanto indicato al precedente Capitolo 5, lettera a), e salvo quanto previsto al successivo paragrafo IV. Alla data di Omologazione Definitiva, la liquidita' della Procedura dovra' essere senza indugio trasferita da parte dei Commissari Straordinari sul conto corrente intestato all'Assuntore acceso presso Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Tale liquidita' costituira' controgaranzia della fideiussione bancaria a prima richiesta di cui alla precedente lettera c). L'Assuntore utilizzera' la predetta liquidita' per effettuare i pagamenti previsti in base alla presente proposta. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo IV, si precisa che un eventuale ritardo nel trasferimento della liquidita' della Procedura in favore dell'Assuntore determinera' un corrispondente differimento dei termini di pagamento dei creditori concorsuali indicati in precedenza. e) trasferimento all'Assuntore, alla data dell'Omologazione Definitiva, di tutti gli asset compresi nell'attivo della Procedura alla data della Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente alla omologazione per effetto delle azioni promosse dai Commissari Straordinari, ivi inclusi tutti i crediti fiscali, i beni mobili e immobili, le azioni di pertinenza della massa e tutte le altre azioni legali attive della Procedura, tutte le partecipazioni, tutti i crediti infragruppo e verso altre societa'. III - Si segnala che, qualora l'importo dei crediti prededucibili alla data dell'Omologazione Definitiva risulti superiore alla stima degli stessi come sopra indicata per Euro 50.000,00 (eventualita' che si ritiene, peraltro, assai remota), detta differenza verra' sottratta dai pagamenti riservati ai creditori chirografari, con conseguente diminuzione euro per euro dell'importo loro offerto ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo II del presente Capitolo. Viceversa, il Proponente precisa che, nell'ipotesi opposta in cui la stima degli oneri in prededuzione di Euro 50.000,00 si riveli eccessiva rispetto a quanto effettivamente liquidato, l'eventuale risparmio sara' integralmente destinato ad incrementare l'importo complessivamente offerto ai creditori concordatari di rango inferiore. IV - La presente proposta presuppone che nelle more del procedimento di Omologazione Definitiva, gli Organi della Procedura si astengano da comportamenti che possano avere un impatto negativo rilevante sulle attivita' della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi pertanto gli utilizzi della liquidita', senza preventiva consultazione con quest'ultimo e, quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiede agli stessi che, a tale scopo: (i) non autorizzino attivita' che portino ad un aumento superiore al 5% dell'ammontare dei crediti prededucibili rispetto alla stima sopra indicata; (ii) coltivino diligentemente, ovvero non rinuncino e non definiscano in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa o degli altri attivi sopra elencati; (iii) non utilizzino la liquidita' per motivi diversi dal pagamento di alcuni tra i crediti prededucibili sopra indicati che siano divenuti esigibili nelle more della omologazione, tenendo conto di quanto previsto al precedente paragrafo III. 7. Istanza per la riunione dei procedimenti di omologazione dei Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti Come evidenziato al precedente Capitolo 3, l'unico creditore chirografario della Procedura Fioroni Investimenti e' costituito dalla Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Come gia' precisato in precedenza, Lanzone Undici, giusta autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico, ha depositato in data odierna ricorso per concordato anche per la Procedura Fioroni Sistema, per effetto del quale in caso di omologa definitiva l'Assuntore si rendera' cessionario di tutto l'attivo residuo, ivi incluso il credito chirografario da quest'ultima vantato nei confronti di Fioroni Investimenti. Di conseguenza, e' assai probabile che l'obbligazione di pagamento assunta da Lanzone Undici a mezzo della presente proposta, di cui alla lettera b) del paragrafo II del precedente Capitolo 6, si estinguera' per confusione del soggetto debitore dell'obbligazione concordataria de qua (l'assuntore Lanzone Undici) con il creditore Fioroni Sistema, cui succedera' la stessa Lanzone Undici in qualita' di assuntrice del concordato su quest'ultima procedura. Alla luce di quanto esposto, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma affinche' Ella voglia disporre, ove ne sussistano le condizioni, la riunione dei procedimenti di omologazione dei concordati relativi alle Procedure Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti. Per il caso in cui fosse disposta la riunione dei procedimenti di omologazione, l'odierna ricorrente Lanzone Undici, in qualita' di creditrice della Procedura Fioroni Investimenti, dichiara ora per allora di rinunziare alla garanzia fideiussoria di cui alla lettera c) del paragrafo II del precedente Capitolo 6. 8. Conclusioni. La proposta di concordato sopra indicata risulta di assoluta convenienza per i creditori concorrenti, sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte dei Commissari Straordinari necessariamente collegata alla conclusione del giudizio intrapreso in Argentina e al realizzo degli altri attivi. Infatti anche assumendo che in futuro vi possano essere ulteriori somme da ripartire oltre alla liquidita', e' difficile stimarne l'ammontare preciso e sono comunque motivo di costi. Considerato questo scenario di incertezza la presente proposta e' conveniente per i creditori perche': (i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori; (ii) rende altrettanto certi e pressoche' immediati i tempi di pagamento di detti importi; (iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo e consente la chiusura della Procedura. La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di garanzia fideiussoria con clausola a prima richiesta da parte di primario istituto di credito. Alleghiamo alla presente i seguenti documenti: 1. Parere dei Commissari Straordinari in relazione alla proposta di concordato; 2. Parere del Comitato di Sorveglianza in relazione alla proposta di concordato; 3. Decreto autorizzativo emesso in data 31 maggio 2012 dal Ministero per lo Sviluppo Economico; 4. Copia del verbale notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione di Lanzone Undici S.r.l.; 5. Visura camerale di Lanzone Undici S.r.l.; 6. Visura camerale di Essegibi Service S.p.A.; 7. Visura camerale di Europa Investimenti S.p.A.; 8. Fideiussione a prima richiesta emessa da Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano effettuate al seguente numero di fax 06/90275081 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org - paolo.fantusati@avvocatiperugiapec.it - lanzoneundici@pec.europainvestimenti.com Con osservanza, Roma-Perugia, li' 20 luglio 2012 Lanzone Undici S.r.l. Procura Speciale Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente Dott. Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano, Via Lanzone 31, C.F. e P.IVA 07592640960, nomina quale rappresentante e difensore, per il presente ricorso e per ogni fase conseguente, il Prof. Valerio Di Gravio, conferendo allo stesso ogni piu' ampio potere di legge ivi incluso il potere di farsi sostituire, ed allo scopo elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Fantusati sito in Perugia, via Centova 6. Milano, li' 20 luglio 2012 Lanzone Undici S.r.l. Dott. Carlo Maria Biamonti La superiore sottoscrizione e' autentica Prof. Avv. Valerio Di Gravio I commissari straordinari avv. Paolo Cevolani dott. Giorgio Federighi dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza T13ABQ12735