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Errata corrige
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Pubblicazione proposta di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 L.F. Il commissario liquidatore della procedura in epigrafe, dott. Luciano Giorgetti, predisponendosi al deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma, su autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 settembre 2013, della proposta di concordato provvede con la presente inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, legge fallimentare le eventuali opposizioni alla proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sez. fallimentare) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. TRIBUNALE DI ROMA Sezione Fallimentare - L.C.A. n. 343/86 Proposta di concordato ai sensi degli art. 124 e 214 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 PER La Societa' Cooperativa Edilizia La Quercia 58 in l.c.a. da parte del dott. Luciano Giorgetti n.q. di commissario liquidatore C. F. GRGLCN49D02G764O con studio in Poggio Moiano (RI) Loc. Osteria Nuova, via degli Ulivi n. 1 Fax 0765819186 - PEC gioluc@pecancot.it, dom.to in Roma c/o Studio Cremisini Via D. Millelire, 6 (00136) Fax 0639740587 Pec gualtierocremisini@ordineavvocatiroma.org. Con D.M. del 27 maggio 1987 n. 2104 la Cooperativa edilizia «La Quercia 58» con sede in Roma, via Vitaliano Roteltini n. 159, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed e' stato nominato liquidatore il dott. Corrado Romeo. Con D.M. del 9 agosto 2010 n. 926 il dott. Luciano Giorgetti e' stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Corrado Romeo dimissionario. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' stato adottato a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 970 del 3 ottobre 1986 con la quale e' stata dichiarata lo stato di insolvenza della Cooperativa edilizia «La Quercia 58» di Roma. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza della Cooperativa sulla base del decreto ingiuntivo n. 6486, emesso dallo stesso Tribunale di Roma il 9 giugno 1984, con cui si ingiungeva la Cooperativa al pagamento della somma di lire 58.286.000, oltre interessi e spese, a favore dell'ing. Ezio Vaccari, per prestazioni professionali svolte a favore del Sodalizio in questione. In data 16 marzo 1992 il commissario liquidatore pro-tempore depositava, presso il Tribunale di Roma, lo stato passivo della Cooperativa, da cui risulta unico creditore l'Ing. Ezio Vaccari e che in data 31 marzo 1993 fu stilato il verbale di conciliazione avanti al giudice delegato, con il quale il commissario liquidatore si impegnava ad ammettere al passivo della procedura concorsuale il credito dell'ing. Vaccari per lire 113.475.671. Successivamente in data 22 febbraio 2013, interveniva tra La Quecia 58 ed il creditore ing, Vaccari atto di transazione con cui si accettava, da parte di quest'ultimo, a saldo e stralcio la somma proposta di € 44.000,00 omnia, comprensiva di ogni onere, anche accessorio e di qualsiasi natura. In data 15 aprile 2013 l'attuale commissario liquidatore depositava Stato Passivo da quale risulta che l'unico creditore ammesso e' l'Ing. Ezio Vaccari per € 44.000,00 in chirografo. In data 15 luglio 2013 il commissario liquidatore, dott. Luciano Giorgetti, ritenuto il verbale dell'assemblea dei soci del 9 aprile 1992 che avanzava proposta di concordato, presentava istanza al M.I.T. con la quale chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, a proporre un concordato al fine di concludere la controversia in atto con l'ing. Ezio Vaccari per la definizione del compenso spettante in relazione all'attivita' di progettazione e direzione lavori da lui svolta in favore del Sodalizio in questione. Dalla suddetta istanza si desume che dopo il lungo contenzioso giudiziario tra le parti l'unico creditore e' l'ing. Ezio Vaccari il quale ha ridotto la pretesa creditoria nei confronti della cooperativa ritenendo di accettare la somma di € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) a tacitazione di ogni altra sua pretesa, e che i soci della Cooperativa sono in grado di far fronte al suddetto importo, alle spese di procedura e commissariali. Nella citata istanza del 15 luglio 2013 e' contenuto il parere del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, in ordine al concordato per il quale lo stesso commissario chiede l'autorizzazione. L'autorita' di Vigilanza sulla LCA, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota Prot. 0011017-18 settembre 2013, ritenendo di aderire al parere del commissario liquidatore ha autorizzato il dott. Luciano Giorgetti, commissario liquidatore della Cooperativa edilizia «La Quercia 58» con sede in Roma - Via Vitaliano Rotellini n. 159, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, a proporre al Tribunale di Roma il seguente concordato: a) Pagamento dell'unico creditore privilegiato e chirografaro Ing. Ezio Vaccari risultante dallo stato passivo a totale estinzione del credito vantato per l'importo totale di € 44.000,00; b) Pagamento integrale delle spese di procedura; c) Garanzia dell'esecuzione del concordato mediante depositi bancari. L'attivo della procedura, alla luce delle risultanze contabili della soc. coop. La Quercia 58 e' rappresentata dal fabbricato sociale ed una liquidita' in cassa (al 30 settembre 2013) di € 47.124,30, non sussistono altri crediti, ne' azioni attive promosse dalla Procedura e tuttora pendenti. Il passivo della Procedura risulta, salvo errore, alla data di presentazione della Proposta, composto, in linea capitale da crediti in prededuzione per € 3.124,30 (stima) e un unico credito privilegiato e chirografaro in favore dell'ing. Vaccari di € 44.000,00, per complessive € 47.124,30 non sussistono insinuazioni tardive allo stato passivo ed alla data di presentazione della presente proposta la Procedura non risulta avere pendente alcuna vertenza di insinuazione/opposizione allo stato passivo. Cio' stante, con la presente proposta di concordato il dott. Luciano Giogetti n.q., propone domanda di concordato ai sensi degli arti. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra emarginata con il pagamento dell'unico creditore privilegiato e chirografaro ing. Ezio Vaccari a totale estinzione del credito vantato per l'importo di € 44.000,00 e pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del commissario, in prededuzione, con la garanzia dell'esecuzione del concordato mediante depositi bancari e pertanto, con la sottoscrizione della presente proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione della medesima si impegna ad adempiere al concordato, tramite la liquidita' ed i titoli di credito che resteranno nella titolarita' della Procedura ai fini dell'esecuzione del concordato, nei termini sopra indicati, con conseguente esdebitazione della Societa' stessa da ogni debito riflesso nello stato passivo della Procedura come sopra esposto e che dovesse successivamente presentarsi. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla definitiva approvazione della Proposta con decreto non suscettibile di impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di omologazione passato in giudicato, il Commissario provvedera' al pagamento della intera prededuzione e dell'intero privilegio e chirografo. La somma qui complessivamente stabilita in favore del creditore risulta essere immediatamente esigibile e data la «anzianita'» del creditore stesso, piu' vantaggiosa e superiore a quella di presumibile realizzo da parte della Procedura nel caso, alternativo al presente concordato, di prosecuzione liquidatoria della stessa. La garanzia offerta per il corretto adempimento del concordato e' costituita dall'intero importo necessario al fabbisogno concordatario pari ad € 47.124,30 costituita da depositi bancari. In definitiva la proposta qui avanzata presenta per l'unico creditore della Procedura un duplice beneficio: di tipo finanziario - temporale e di tipo economico, dal punto di vista finanziario, il concordato prospetta al creditore un incasso a pronti, laddove l'ulteriore prosecuzione della procedura porterebbe ad incassi scaglionati nel tempo, anche realisticamente distanti vari anni da oggi; e' noto che una somma realizzata a termine vale meno della medesima somma realizzata a pronti, mentre la prosecuzione della Procedura contribuirebbe ad elevare ulteriormente i costi da soddisfare in prededuzione (quali ad esempio, quelli dei consulenti legali e del commissario) senza che cio' comporti incremento della massa attiva, ormai stabile. Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta di concordato per il creditore della Procedura rispetto ad una eventuale prosecuzione dell'attivita' della stessa, preso atto dell'autorizzazione Ministeriale al suo deposito, nonche' del parere motivato del commissario liquidatore, che ha altresi' evidenziata la esclusione della eventuale liquidazione patrimoniale immobiliare per i significativi riflessi sociali ed economici che si produrrebbero anche a carico dei soci ormai nel pieno, pacifico e continuato possesso delle singole unita' immobiliari e per l'esigenza di tutela dell'interesse ed ordine pubblico, accertata la ritualita' e la conforrnita' della stessa, si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale che la presente Proposta di concordato venga approvata ed omologata, alle condizioni tutte sopra riportate. Il commissario liquidatore dott. Luciano Giorgetti TS13ABQ12523