SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA QUERCIA 58

in liquidazione coatta amministrativa

(GU Parte Seconda n.121 del 15-10-2013)

 
                Pubblicazione proposta di concordato 
            ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 L.F. 
 

  Il commissario  liquidatore  della  procedura  in  epigrafe,  dott.
Luciano Giorgetti, predisponendosi al deposito presso la  Cancelleria
fallimentare del Tribunale di Roma, su autorizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 settembre 2013, della
proposta di concordato provvede con la presente inserzione  alla  sua
pubblicazione per ogni effetto di legge,  informando  che,  ai  sensi
dell'art. 214, comma 3, legge fallimentare le  eventuali  opposizioni
alla proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella Cancelleria del  medesimo  Tribunale  (sez.  fallimentare)  nel
termine perentorio di trenta  giorni,  decorrente  dalla  data  della
presente pubblicazione. 
  TRIBUNALE DI ROMA 
  Sezione Fallimentare - L.C.A. n. 343/86 
  Proposta di concordato 
  ai sensi degli art. 124 e 214 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 
  PER La Societa' Cooperativa Edilizia La Quercia  58  in  l.c.a.  da
parte del dott. Luciano Giorgetti n.q. di commissario liquidatore  C.
F. GRGLCN49D02G764O con studio in Poggio  Moiano  (RI)  Loc.  Osteria
Nuova, via degli Ulivi n. 1 Fax 0765819186 - PEC  gioluc@pecancot.it,
dom.to in Roma c/o Studio Cremisini Via D. Millelire, 6  (00136)  Fax
0639740587 Pec gualtierocremisini@ordineavvocatiroma.org. 
  Con D.M. del 27 maggio 1987 n. 2104  la  Cooperativa  edilizia  «La
Quercia 58» con sede in Roma, via  Vitaliano  Roteltini  n.  159,  e'
stata  posta  in  liquidazione  coatta  amministrativa  ed  e'  stato
nominato liquidatore il dott. Corrado Romeo. 
  Con D.M. del 9 agosto 2010 n. 926 il  dott.  Luciano  Giorgetti  e'
stato nominato commissario  liquidatore  in  sostituzione  del  dott.
Corrado Romeo dimissionario. 
  Il provvedimento di liquidazione  coatta  amministrativa  e'  stato
adottato a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 970 del  3
ottobre 1986 con la quale e' stata dichiarata lo stato di  insolvenza
della Cooperativa edilizia «La Quercia 58» di Roma. 
  Il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza  della
Cooperativa sulla base del decreto ingiuntivo n. 6486,  emesso  dallo
stesso Tribunale di Roma il 9 giugno 1984, con cui si  ingiungeva  la
Cooperativa al  pagamento  della  somma  di  lire  58.286.000,  oltre
interessi e spese, a favore dell'ing. Ezio Vaccari,  per  prestazioni
professionali svolte a favore del Sodalizio in questione. 
  In data  16  marzo  1992  il  commissario  liquidatore  pro-tempore
depositava, presso il Tribunale  di  Roma,  lo  stato  passivo  della
Cooperativa, da cui risulta unico creditore l'Ing. Ezio Vaccari e che
in data 31 marzo 1993 fu stilato il verbale di  conciliazione  avanti
al giudice delegato, con  il  quale  il  commissario  liquidatore  si
impegnava ad ammettere al  passivo  della  procedura  concorsuale  il
credito dell'ing. Vaccari per lire 113.475.671. 
  Successivamente in data 22 febbraio 2013, interveniva tra La Quecia
58 ed il creditore ing,  Vaccari  atto  di  transazione  con  cui  si
accettava, da parte di quest'ultimo, a  saldo  e  stralcio  la  somma
proposta di € 44.000,00  omnia,  comprensiva  di  ogni  onere,  anche
accessorio e di qualsiasi natura. 
  In data 15 aprile 2013 l'attuale commissario liquidatore depositava
Stato Passivo da quale  risulta  che  l'unico  creditore  ammesso  e'
l'Ing. Ezio Vaccari per € 44.000,00 in chirografo. 
  In data 15 luglio 2013 il commissario  liquidatore,  dott.  Luciano
Giorgetti, ritenuto il verbale dell'assemblea dei soci del  9  aprile
1992 che avanzava  proposta  di  concordato,  presentava  istanza  al
M.I.T. con la quale chiede di essere autorizzato, ai sensi  dell'art.
214 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, a proporre un concordato  al  fine
di concludere la controversia in atto con l'ing. Ezio Vaccari per  la
definizione del compenso  spettante  in  relazione  all'attivita'  di
progettazione  e  direzione  lavori  da  lui  svolta  in  favore  del
Sodalizio in questione. 
  Dalla suddetta istanza si desume  che  dopo  il  lungo  contenzioso
giudiziario tra le parti l'unico creditore e' l'ing. Ezio Vaccari  il
quale  ha  ridotto  la  pretesa  creditoria   nei   confronti   della
cooperativa  ritenendo  di  accettare   la   somma   di   € 44.000,00
(quarantaquattromila/00) a tacitazione di ogni altra sua  pretesa,  e
che i soci della Cooperativa sono in grado di far fronte al  suddetto
importo, alle spese di procedura e commissariali. 
  Nella citata istanza del 15 luglio 2013 e' contenuto il parere  del
commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 214 del R.D. 267/1942, in
ordine al concordato  per  il  quale  lo  stesso  commissario  chiede
l'autorizzazione. 
  L'autorita' di Vigilanza sulla LCA, Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, con nota Prot. 0011017-18 settembre 2013,  ritenendo
di aderire al parere del commissario liquidatore  ha  autorizzato  il
dott. Luciano Giorgetti, commissario  liquidatore  della  Cooperativa
edilizia «La Quercia 58» con sede in Roma - Via  Vitaliano  Rotellini
n. 159, ai sensi dell'art. 214 del R.D.  16  marzo  1942  n.  267,  a
proporre al Tribunale di Roma il seguente  concordato:  a)  Pagamento
dell'unico creditore privilegiato e chirografaro  Ing.  Ezio  Vaccari
risultante dallo  stato  passivo  a  totale  estinzione  del  credito
vantato per l'importo totale di € 44.000,00; b)  Pagamento  integrale
delle spese di procedura; c) Garanzia dell'esecuzione del  concordato
mediante depositi bancari. 
  L'attivo della procedura,  alla  luce  delle  risultanze  contabili
della soc. coop.  La  Quercia  58  e'  rappresentata  dal  fabbricato
sociale ed  una  liquidita'  in  cassa  (al  30  settembre  2013)  di
€ 47.124,30, non sussistono altri crediti, ne' azioni attive promosse
dalla Procedura  e  tuttora  pendenti.  Il  passivo  della  Procedura
risulta, salvo errore, alla data  di  presentazione  della  Proposta,
composto, in linea capitale da crediti in prededuzione per € 3.124,30
(stima) e un unico credito  privilegiato  e  chirografaro  in  favore
dell'ing. Vaccari di € 44.000,00, per  complessive  €  47.124,30  non
sussistono insinuazioni tardive allo stato passivo ed  alla  data  di
presentazione della presente proposta la Procedura non risulta  avere
pendente  alcuna  vertenza  di  insinuazione/opposizione  allo  stato
passivo. 
  Cio' stante, con  la  presente  proposta  di  concordato  il  dott.
Luciano Giogetti n.q., propone domanda di concordato ai  sensi  degli
arti. 124 e  214  L.F.,  nella  Procedura  sopra  emarginata  con  il
pagamento dell'unico creditore privilegiato e chirografaro ing.  Ezio
Vaccari a totale estinzione del  credito  vantato  per  l'importo  di
€ 44.000,00 e pagamento integrale delle  spese  di  procedura  e  del
compenso  del  commissario,  in   prededuzione,   con   la   garanzia
dell'esecuzione del concordato mediante depositi bancari e  pertanto,
con  la  sottoscrizione  della  presente  proposta  di  concordato  e
successivamente  alla  definitiva  omologazione  della  medesima   si
impegna ad adempiere al concordato, tramite la liquidita' ed i titoli
di credito che resteranno nella titolarita' della Procedura  ai  fini
dell'esecuzione del  concordato,  nei  termini  sopra  indicati,  con
conseguente  esdebitazione  della  Societa'  stessa  da  ogni  debito
riflesso nello stato passivo della Procedura come sopra esposto e che
dovesse successivamente presentarsi. Entro e non oltre 60  (sessanta)
giorni dalla definitiva approvazione della Proposta con  decreto  non
suscettibile di impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di
omologazione passato in  giudicato,  il  Commissario  provvedera'  al
pagamento  della  intera  prededuzione  e  dell'intero  privilegio  e
chirografo. La somma qui complessivamente  stabilita  in  favore  del
creditore  risulta  essere  immediatamente  esigibile   e   data   la
«anzianita'» del creditore stesso, piu'  vantaggiosa  e  superiore  a
quella di presumibile realizzo da parte  della  Procedura  nel  caso,
alternativo al  presente  concordato,  di  prosecuzione  liquidatoria
della stessa. La garanzia offerta per  il  corretto  adempimento  del
concordato e' costituita dall'intero importo necessario al fabbisogno
concordatario pari ad € 47.124,30 costituita da depositi bancari. 
  In  definitiva  la  proposta  qui  avanzata  presenta  per  l'unico
creditore della Procedura un duplice beneficio: di tipo finanziario -
temporale e di tipo economico, dal punto  di  vista  finanziario,  il
concordato prospetta  al  creditore  un  incasso  a  pronti,  laddove
l'ulteriore  prosecuzione  della  procedura  porterebbe  ad   incassi
scaglionati nel tempo, anche realisticamente distanti  vari  anni  da
oggi; e' noto che una somma realizzata  a  termine  vale  meno  della
medesima somma realizzata a  pronti,  mentre  la  prosecuzione  della
Procedura  contribuirebbe  ad  elevare  ulteriormente  i   costi   da
soddisfare in prededuzione (quali ad esempio, quelli  dei  consulenti
legali e del commissario) senza che cio'  comporti  incremento  della
massa attiva, ormai stabile. 
  Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta  di
concordato per il creditore della Procedura rispetto ad una eventuale
prosecuzione    dell'attivita'    della    stessa,     preso     atto
dell'autorizzazione Ministeriale al suo deposito, nonche' del  parere
motivato del commissario liquidatore, che ha altresi' evidenziata  la
esclusione della eventuale liquidazione patrimoniale immobiliare  per
i significativi riflessi sociali ed economici  che  si  produrrebbero
anche a carico dei  soci  ormai  nel  pieno,  pacifico  e  continuato
possesso delle singole unita' immobiliari e per l'esigenza di  tutela
dell'interesse ed ordine  pubblico,  accertata  la  ritualita'  e  la
conforrnita' della stessa, si chiede a codesto Ecc.mo  Tribunale  che
la presente Proposta di concordato venga approvata ed omologata, alle
condizioni tutte sopra riportate. 

                     Il commissario liquidatore 
                       dott. Luciano Giorgetti 

 
TS13ABQ12523
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