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Decreto n. 281. Biverbanca S.p.a. - Proroga dei termini legali e convenzionali per mancato funzionamento in data 30 luglio 2010 Il presidente della Regione, Vista la nota n. 0618156/10 del 10 agosto 2010 con la quale la Filiale di Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunita' di procedere, nei confronti dell'Istituto bancario Biverbanca S.p.a, all'emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 30 luglio 2010 o nei cinque successivi, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali svoltosi in tale data, che ha impedito il regolare svolgimento delle attivita' delle Filiali di Aosta, Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e dell'Agenzia n. 1 di Aosta del suddetto Istituto bancario; Considerato che l'evento, per il suo carattere di eccezionalita', rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, a norma del quale: «Qualora le Aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle Aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Decreta: 1. Il mancato funzionamento nel giorno 30 luglio 2010 delle Filiali di Aosta, Courmayeur, Donnas, Saint-Vincent e dell'Agenzia 1 di Aosta dell'Istituto bancario Biverbanca S.p.a e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale. 2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 30 luglio 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell'Istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. Aosta, 24 agosto 2010 Il presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie: Augusto Rollandin C102586 (Gratuito)