Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Lodi per la scuola di secondo grado per il conferimento di incarichi a tempo determinate ed indeterminato per gli aa. ss. 2009/2011 e che verrebbero postergati rispetto al ricorrente qualora il ricorso fosse accolto, che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, con ordinanza collegiale n. 1504 del 19/20 novembre 2009 ha disposto l'integrazione del contradditorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso (n. R.G. 8704/2009) proposto da Rocco Scola per l'annullamento previa sospensione: a) delle graduatorie ad esaurimento - graduatorie provinciali definitive per la scuola di secondo grado per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa. ss. 2009/2011 approvate dal dirigente del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi, sia per quanto ricomprendono il ricorrente in quelle relative alla coda, al posto n. 185 per la fascia 3 AD03 - Tecnica Professionale Artistica elenco sostegno ed al posto n. 10 fascia 3 A057 - Scienza degli Alimenti, e non in quelle principali, con inserimento a pettine secondo il punteggio del quale e' titolare nella graduatoria ad esaurimento ove e' gia' inserito, sia per quanto non gli riconoscono il titolo ad usufruire del beneficio dell'assunzione sui posti riservati; b) una agli atti preordinati connessi e consequenziali. Il ricorrente, iscritto nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola superiore costituita nella Provincia di Milano con punti 56, ha chiesto l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Lodi per la scuola secondaria ma e' stato collocato in coda e non a pettine, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 42 dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi il TAR Lazio, Roma, con ricorso n. RG 7158/2009, Sezione Terza bis. Sono stati proposti i seguenti motivi: I - Violazione degli artt. 3 e 51, comma 1, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 124/1999; eccesso di potere per illogicita' manifesta; disparita' di trattamento, in quanto in applicazione della legge n. 124/1999 la collocazione nelle graduatorie deve avvenire esclusivamente in base a un criterio meritocratico che tenga conto del punteggio conseguito da ciascun iscritto. II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296/2006; eccesso di potere, in quanto non e' prevista la penalizzazione dei docenti che chiedono il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra. III - Violazione degli artt. 3, 40 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 605 e 607 della legge n. 296/2006; della legge n. 68/1999; eccesso di potere in quanto il ricorrente appartenente alla categoria protetta ha diritto ad essere incluso nella quota riservata dei posti concorsuali. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso previa adozione di misura cautelare. Con ordinanza n. 1504 del 20 novembre 2009 e' stata disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso e fissata la Camera di Consiglio del 4 febbraio 2010 per la decisione dell'istanza cautelare. Avv. Eliseo Laurenza TS09ABA9172