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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Firenze per la scuola primaria per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/2011 e che verrebbero postergati rispetto alla ricorrente qualora il ricorso fosse accolto, che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, con ordinanza collegiale n. 1523 del 19/20 novembre 2009 ha disposto l'integrazione del contradditori mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso (n. R.G. 8719/2009 proposto da Giustina Allegro per l'annullamento previa sospensione: a) delle graduatorie ad esaurimento, graduatorie Provinciali definitive per la scuola primaria per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/2011 approvate dal dirigente del Ministero: dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico provinciale di Firenze, per quante ricomprendono la ricorrente in quella relativa alla coda e non in quelle principale, con inserimento a pettine secondo il punteggio del quale e' titolare nella graduatoria ad esaurimento ove e' gia' inserita; b) una agli atti preordinati connessi e consequenziali. La ricorrente, iscritta nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola primaria costituita nella Provincia di Roma con punti 130, ha chiesto l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Firenze per la scuola primaria ma e' stata collocata in coda, e non a pettine, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 42 dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi il TAR Lazio, Roma, con ricorso n. RG 7157/2009 Sezione Terza bis. Sono stati proposti i seguenti motivi: I-violazione degli artt. 3 e 51, comma 1, e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 124/1999; eccesso di potere per illogicita' manifesta; disparita' di trattamento, in quanto in applicazione della legge n. 124/1999 la collocazione nelle graduatorie deve avvenire esclusivamente in base a un criterio meritocratico che tenga conto del punteggio conseguito da ciascun iscritto. II-Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296/2006; eccesso di potere, in quanto non e' prevista la penalizzazione dei docenti che chiedono il trasferimento da una graduatoria Provinciale ad un'altra. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso previa adozione di misura cautelare. Con ordinanza collegiale n. 1523 del 19/20 novembre 2009 e' stata disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso, e fissata la Camera di Consiglio del 4 febbraio 2010 per la decisione dell'istanza cautelare. Avv. Eliseo Laurenza TS09ABA9173