TAR per la Sicilia
Sezione Staccata di Catania Sez. IV

(GU Parte Seconda n.62 del 27-5-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  1. Con ordinanza n. 163/2010, pubblicata il 24.03.2010, il TAR  per
la Sicilia - Sezione Staccata di  Catania  Sez.  IV  ha  ordinato  la
notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 2528/2009 proposto
da C.C.D. G.B. Morgagni - Casa di Cura S.r.l., con  sede  in  Catania
Via del Bosco n.  105,  contro  l'Azienda  Sanitaria  Provinciale  di
Catania. Con la predetta ordinanza il TAR, in esito  alla  camera  di
consiglio del 10 marzo 2010, ha fissato la prossima udienza  pubblica
al 13 ottobre 2010 per la trattazione del ricorso ed ha ordinato alla
societa'  ricorrente  la  notifica  per  pubblici  proclami  ai  fini
dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le  Case
di Cura accreditate della Provincia di Catania, le  quali  potrebbero
subire un pregiudizio dalla rideterminazione del budget 2009  per  la
ricorrente. 2.Il ricorso in oggetto  tende  all'annullamento,  previa
sospensione: - dell'atto, definito "contratto", del 17  luglio  2009,
con cui l'ASP di Catania ha assegnato alla Casa di Cura ricorrente il
budget per l'anno 2009, delle operazioni istruttorie, dei conteggi  e
dei calcoli a tale determinazione propedeutici; - della nota prot. n.
3758/h della stessa ASP di Catania del  27  luglio  2009,  avente  ad
oggetto "Fatturato eccedente il  budget  2009".  3.  A  sostegno  del
ricorso  venivano  dedotti  i  seguenti  motivi:  -   Erroneita'   ed
illegittimita' dei calcoli che hanno portato l'Azienda Usl  n.  3  di
Catania alla quantificazione della misura del budget per l'anno 2009:
violazione del decreto dell'assessorato  regionale  alla  sanita'  n.
1129 del 12 giugno  2009  (in  g.u.r.s.  7  agosto  2009,  n.  37)  -
violazione  della  direttiva  assessoriale   prot.   5/dip/0707   del
24.6.2009 - eccesso di potere per erroneita' dei presupposti in fatto
e in diritto; - violazione della direttiva assessoriale del 14 luglio
2009 - eccesso di potere per difetto  di  istruttoria  -  eccesso  di
potere per illogicita' e ingiustizia manifesta - difetto assoluto  di
motivazione; - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 8  della
l.241/1990; violazione dei principi del  giusto  procedimento  e  del
contraddittorio; eccesso di potere  per  difetto  di  istruttoria;  -
violazione dei principi in materia di contrattazione. 

                     Avv. Prof. Emilio Castorina 
                         Avv. Antonio Fazio 

 
T10ABA6510
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