Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Si rende noto che la Sezione VIII del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - con ordinanza collegiale n. 214/10 emessa all'esito dell'Udienza Pubblica del 17.02.2010, comunicata con avviso ricevuto il successivo 01.04.2010, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente nella graduatoria impugnata, del ricorso n.r.g. 5288/2007 proposto da Passarella Vincenzo, nato a Napoli il 05.12.1970 ed ivi residente alla Via S. Attanasio n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bonito, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliato in 80143 Napoli al Centro Direzionale Isola F 11, contro: 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore rappresentante legale; 2) Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del Dirigente pro tempore rappresentante legale, e nei confronti di: 3) Panarella Alessandro, domiciliato in 83042 Atripalda (Av) alla Contrada Santissimo, con il quale esso ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento (III fascia) del 27/07/2007 relativa al personale docente biennio 2007/2009 - classe di concorso C 260 (laboratorio di elettronica), e della medesima graduatoria ripubblicata in data 25.08.2007, nonche' di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.d.g. 16 marzo 2007 e della tabella di valutazione di cui al d.m. n. 27 del 15 marzo 2007 - eccesso di potere: travisamento - ingiustizia ed illogicita' manifeste - disparita' di trattamento - falsita' dei presupposti - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del principio di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa in relazione ai principii e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 cost.. violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per difetto di istruttoria e/o motivazione insufficiente - arbitrarieta' ed illogicita' manifeste - violazione del principio di tipicita' dell'atto amministrativo - violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. - violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni - eccesso di potere per carenza di istruttoria - violazione del principio di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost.. Sulla base dei suesposti motivi, il ricorrente censurava il provvedimento con il quale la resistente P.A. lo collocava nell'impugnata graduatoria dapprima al posto n. 35 (pubblicazione del 27.07.2007) e, successivamente, al posto n. 36 (ripubblicazione del 25.08.2007) con punti totali 85, di cui 48 per il servizio pregresso, 18 per l'abilitazione e 19 per il servizio prestato nel biennio 2005/2007, con illegittima decurtazione di punti 22 per il servizio pregresso (che nella previgente graduatoria in cui il ricorrente era inserito era pari a 70, scaturente dalla somma di punti 62 per il servizio pregresso e di punti 8 per quello in corso al momento della presentazione della domanda) e senza l'attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione, pure ritualmente documentato dallo stesso merce' allegazione di idonea certificazione. Il ricorrente deduceva che se la sua domanda di aggiornamento/permanenza e la documentazione allegata fossero state correttamente valutate dalla P.A. procedente, merce' il giusto riconoscimento di punti 70 per il servizio pregresso, punti 18 per il possesso dell'abilitazione e punti 19 per l'ulteriore servizio reso nel biennio 2005/2007, egli sarebbe dovuto essere collocato al posto n. 26 della graduatoria in questione, con punteggio totale di punti 107, oltre al riconoscimento del titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione: a) il provvedimento prot. n. 1172/10 del 02.04.2008, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con il quale, ravvisato l'interesse pubblico ad apportare variazioni alle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente delle scuole secondarie per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 "onde evitare sfavorevoli contenziosi con gli interessati", venivano approvate le rettifiche apportate alle graduatorie ad esaurimento dei docenti di scuola secondaria, ivi comprese quelle per le classi speciali, limitatamente ai docenti inseriti nell'elenco allegato al detto provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante; b) l'elenco allegato al provvedimento di cui al capo a), nella parte in cui, relativamente alla posizione del ricorrente nella graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento (ex permanente) - III fascia biennio 2007/2009 - classe di concorso C 260 (laboratorio di elettronica), pubblicata in data 27.07.2007 e ripubblicata in data 25.08.2007 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, azzerava il punteggio maturato per il servizio pregresso (riconosciuto all'atto dell'approvazione della graduatoria de qua in punti 48 ed in relazione al quale, con la proposta impugnativa principale, il ricorrente reclamava l'attribuzione del maggior punteggio pari a punti 70) con conseguente rideterminazione del punteggio totale in punti 37, scaturente dall'attribuzione di punti 18 per l'abilitazione e punti 19 per il servizio posteriore al 02.05.2005 (questi ultimi non modificati rispetto alla valutazione precedente); c) della graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento - III fascia biennio 2007/2009 - relativa alla classe di concorso C 260 (laboratorio di elettronica), pubblicata in data 27.07.2007 e ripubblicata in data 25.08.2007 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, cosi' come risultante dalle rettifiche apportate coi provvedimenti di cui ai precedenti capi a) e b), per effetto delle quali il ricorrente veniva collocato al posto n. 44-bis, con attribuzione del punteggio totale di punti 37. Sulla base dei medesimi motivi di diritto proposti col ricorso principale, il ricorrente deduceva l'illegittimita' della determinazione volitiva della resistente P.A., che, nel rideterminarsi in via di autotutela circa la valutazione della domanda di aggiornamento/permanenza nella richiamata graduatoria prodotta dal ricorrente in data 10.04.2007 sulla base del D.D.G. 16 marzo 2007, aveva azzerato del tutto il punteggio maturato per il servizio pregresso, riconosciutogli all'atto dell'approvazione della graduatoria de qua in punti 48 ed in relazione al quale, con la proposta impugnativa principale, il ricorrente reclamava l'attribuzione del maggior punteggio pari a punti 70, sebbene nella previgente graduatoria lo stesso fosse stato regolarmente riconosciuto e mantenuto, con conseguente illegittima ricollocazione del ricorrente in posizione peggiorativa rispetto a quella gia' penalizzante ottenuta all'atto dell'approvazione della graduatoria in questione. Con altro ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava poi la graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento - III fascia biennio 2007/2009 - relativa alla classe di concorso C 260 (laboratorio di elettronica), ripubblicata in data 24.07.2008 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava al posto n. 35 con punti totali 85 e senza l'attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, anziche' al posto n. 27 con punti 107 ed attribuzione della predetta preferenza, ribadendo sul punto le censure gia' sollevate nelle precedenti impugnative. Infine, con ulteriori atto per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento - III fascia biennio 2009/2011 - classe di concorso C 260 (laboratorio di elettronica), pubblicata in data 31.07.2009 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, nella parte in cui lo collocava al posto n. 26 con punti totali 109 e senza l'attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione, nonche' la collegata graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento - III fascia biennio 2009/2001 - relativa all'elenco di sostegno dell'area AD03 (tecnica-professionale-artistica), nella parte in cui, mutuando il punteggio della graduatoria di cui innanzi, poneva lo stesso al posto n. 424 con punti totali 109 e senza l'attribuzione del titolo di preferenza contraddistinto dall'aver prestato servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione. All'uopo, deduceva l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati, costituendo gli stessi naturale conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio e del titolo di preferenza invocati gia' al momento della presentazione della domanda per l'inserimento nella medesima graduatoria provinciale ad esaurimento valevole per il precedente biennio 2007/2009. Sul punto, il ricorrente rilevava che l'impugnata collocazione nella graduatoria per il biennio 2009/2001 teneva conto solo del punteggio aggiuntivo conseguente al servizio prestato nel biennio precedente ma, ancora, non venivano riconosciuti gli ulteriori 22 punti gia' reclamati col ricorso principale, che avrebbero determinato l'attribuzione del punteggio totale di 131, oltre al persistere del mancato riconoscimento del titolo di preferenza relativo all'aver prestato servizio senza demerito nella Pubblica Amministrazione. Rinvio alla Pubblica Udienza del 12 luglio 2010 per la prosecuzione. Napoli, 21 maggio 2010 Avv. Angelo Bonito T10ABA6516