Avviso di rettifica
Errata corrige
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Bando di gara per pubblico incanto Oggetto: lavori di recupero e ripristino di Cascina Rosa, I lotto. Importo complessivo del lavoro L. 5.731.759.850 ( Euro 2.960.129,45) di cui L. 242.850.000 ( Euro 125.421,56) per oneri inerenti i piani di sicurezza e non soggetto a ribasso d'asta, e L. 5.488.759.850 ( Euro 2.834.707,89) soggetto a ribasso, cosi' composto: categoria prevalente OG1 (L. 3.907.136.150 pari a Euro 2.017.867,42) classifica IV; parti scorporabili OG11 L. 1.581.623.700 ( Euro 816.840,47); opere finanziate con fondi propri dell'Istituto; Data della gara: giorno 27 settembre 2000, alle ore 10 presso I.N.T. Il contratto verra' stipulato a corpo. Specificazioni sui lavori e sulle modalita' di partecipazione alla gara. Capo 1 - 1.1 L'appalto sara' aggiudicato mediante pubblico incanto col criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerta dei prezzi unitari come previsto dall'art. 21 comma l/b della legge n. 109/94 nel testo vigente, con i criteri e le modalità di cui all'art. 90 del D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis legge n. 109/94 nel testo vigente che qui si intende integralmente trascritto. 1.2 La percentuale di riferimento per l'esclusione automatica sara' calcolata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 1.3 Luogo di esecuzione dei lavori: Cascina Rosa, via Vanzetti n.3 (largo Murani) Milano. 1.4 Termine per l'esecuzione dei lavori: 540 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 1.5 Il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati sono visibili presso il servizio tecnico dell'Istituto, e sono acquistabili presso la copisteria che verra' indicata. 1.6 Il modulo lista delle categorie di lavoro e forniture, necessario per la formulazione dell'offerta puo' essere ritirato senza oneri negli stessi orari. 1.7 Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate all'Istituto Nazionale Tumori - Ufficio Tecnico, via Venezian n. 1, 20133 Milano e devono pervenire entro le ore 12, del 26 settembre 2000, termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, a mezzo raccomandata postale, sia essa consegnata mediante il servizio pubblico, sia essa consegnata a mano in corso particolare, ovvero a mano direttamente al Servizio Tecnico dell'Istituto con le modalita' indicate nel presente bando. 1.8 Nella prima seduta di gara, il giorno 27 settembre alle ore 10, presso la sede dell'Istituto, si provvedera' all'accertamento dell'esistenza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione e, all'espletamento delle operazioni di sorteggio, ai sensi della legge n.109/94 art. 10 comma 1-quater. Le operazioni di gara riprenderanno il giorno 10 ottobre alle ore 10.00, per l'individuazione dell'aggiudicatario. 1.9 Chiunque puo' presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti muniti di procura, hanno diritto di parola. 1.10. Cauzioni e garanzie: ai sensi dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3 della legge n. 109/94 del 1994: 1.10.1 per partecipare alla gara e' richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo totale dei lavori da appaltare, da prestare con le modalita' di cui al presente bando; 1.10.2 all'aggiudicatario sara' richiesta una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) paria 10% dell'importo contrattuale (aumentata di 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso, offerto dall'aggiudicatario, che ecceda il 20%; 1.10.3 all'aggiudicatario sara' richiesta un'assicurazione contro tutti i rischi dell'esecuzione e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi per un importo non inferiore a L. 5.000.000.000. 1.11 Modalita' di pagamento: i pagamenti saranno disposti secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 1.12 Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni di concorrenti in associazione temporanea o in consorzio, ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e all'articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del 1991. 1.13 Requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi: come prescritti al punto 2.4.6 1.14 Termine per il carattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta per 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione, decorso tale termine le Imprese concorrenti avranno facolta' di svincolarsi dalla propria offerta. 1.15 Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono appaltare inconformita' all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nonche' all'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 1.16 Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso pari a zero od offerte in aumento. 1.17 Presenza di una sola offerta valida: si procedera' all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 1.18 Concorrenti con sede in uno Stato estero appartenente all'Unione Europea: sono ammesse le imprese aventi sede all'estero in uno Stato dell'Unione europea in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109/1994 e, in quanto applicabile, dell'articolo 19, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 406 del 1991. 1.19 Piani di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento sono stabiliti dalla stazione appaltante ed evidenziati nel presente bando e non sono oggetto dell'offerta. Capo 2 - Modalita' di presentazione delle offerte. A) offerta e busta interna: 2.1 l'offerta e' redatta in lingua italiana mediante l'indicazione da parte dei concorrenti , nell'apposita colonna della lista delle categorie di lavoro e forniture (con marca da bollo sul primo foglio) dei prezzi unitari che essi dichiarano di offrire per ogni voce, e, nella apposita colonna, dei rispettivi prodotti con le quantita', indicate nella lista, eventualmente rettificate dal concorrente in modo inequivocabile e visibile; il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce alla lista unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale devono essere indicati in cifre e in lettere( che prevale in caso di discordanza); 2.2 trattandosi di lavori a corpo i prezzi unitari offerti non hanno alcun effetto negoziale e l'importo complessivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita' e alla qualità di detti lavori; allo stesso modo non hanno effetto negoziale le quantità indicate sulla lista che hanno effetto al solo fine dell'aggiudicazione essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stazione appaltante sulla lista, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; 2.3 i prezzi unitari devono essere indicati in cifre e in lettere, in caso di discordanza valgono quelli in lettere; 2.4 la lista e' a disposizione dei partecipanti preventivamente vidimata in ogni foglio dal responsabile del procedimento, non puo' essere utilizzata una lista priva di vidimazione anche in un sol foglio; 2.5 la lista deve essere sottoscritta su ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano espressamente sottoscritte; 2.6 i prezzi unitari sono applicati solo alle voci della lista e non agli oneri per i piani di sicurezza; 2.7 la lista costituente l'offerta deve essere inserita in apposita busta, la busta interna, con i lembi incollati e sigillati con ceralacca e recanti ciascuno almeno una firma o sigla; e deve recare all'esterno la denominazione del concorrente, l'indicazione del lavoro per il quale e' presentata l'offerta e la data prevista dal bando per l'inizio delle operazioni di gara. B - plico di invio (busta esterna): 2.8 la busta interna contenente l'offerta deve essere inserita in una busta esterna unitamente alla documentazione richiesta dal presente bando; 2.9 ogni lembo di chiusura deve essere sigillato con ceralacca e deve recare almeno una firma o una sigla; 2.10 all'esterno deve essere riportato, oltre all'indirizzo dell'Istituto, ed al nome del mittente concorrente, l'oggetto dell'appalto come segue: 'pubblico incanto per lavori di Recupero e Ripristino di Cascina Rosa'; 2.11 la busta esterna deve inoltre contenere: cauzione provvisoria; documentazione; 2.12 cauzione provvisoria: a copertura della mancata sottoscrizione del contratto costituita da assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria dell'Istituto Nazionale Tumori ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa con validita' per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 2.12.1 la cauzione deve essere di importo di L. 114.632.200 ( Euro 59.202,59) pari al 2% dell'importo dei lavori da appaltare; 2.12.2 per l'aggiudicatario la cauzione sara' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; 2.12.3 ai non aggiudicatari la cauzione sara' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione; 2.12.4 qualora la cauzione sia presentata con fideiussione, essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione definitiva nei termini stabiliti dalla legge 109/94 art. 30 comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 2.13 documentazione: 2.13.1 dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, contenente gli estremi della predetta iscrizione, l'indicazione del nominativo della persona o delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa anche in caso di impresa in forma societaria, l'indicazione dei Direttori Tecnici e della specifica attivita' dell'impresa; tale dichiarazione deve altresi' recare l'attestazione che la stessa impresa non e' in stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria; 2.13.2 dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza di cause di esclusione riferibili all'impresa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), i), l) ed m), del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, come segue: a) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; b) non sono state commesse irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza; c) non e' stato commesso errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici; d) non sono state commesse violazioni gravi, definitamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; e) non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento della qualificazione; f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, comma 3, legge 10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415; g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, legge 12 marzo 1999, n. 68. 2.13.3 dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), ed c), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, riferibili ai singoli soggetti, come segue: a) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea; b) che a proprio carico non e' pendente alcun procedimento per l'applicazione; c) di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non esiste alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; d) che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria moralita' professionale. La presente dichiarazione di cui al presente numero 2.13.3, deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti: se imprese individuali: dal titolare; se societa' di persone: da tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari; se societa' di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza; in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti gia' citati; dal Procuratore generale o speciale o dall'institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi; 2.13.4 dichiarazione attestante la presa visione degli atti progettuali, dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilita' di accesso, nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 2.13.5 indicazione dei lavori e delle lavorazioni che si intendono subappaltare o affidare a cottimo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, in quanto applicabili; 2.13.6. dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, con riferimento all'ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando e da provare successivamente ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, con le modalita' di cui al successivo punto 2.15. a) cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta e indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, in misura non inferiore a 1,75 volte l'importo totale dei lavori da appaltare; b) esecuzione di lavori nella categoria OG1 prevalente prevista dal bando di gara, derivante da attivita' diretta e indiretta, in misura non inferiore al 40% dell'importo totale dei lavori da appaltare; c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a un valore pari al 15% della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi del precedente punto a) qualora di tale costo almeno il 40% sia stato sostenuto per il personale operaio, ovvero, in alternativa, non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi del precedente punto a) qualora di tale costo almeno l'80% sia stato sostenuto per il personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL; d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori di cui al precedente punto a) costituito da ammortamenti reali e canoni di locazione finanziaria per almeno la meta' del predetto valore richiesto. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso; 2.13.7. una apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 17, legge 12 marzo 1999 n. 68, rilasciata dagli uffici competenti da cui risulti l'ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione; 2.13.8. attestato, rilasciato dal servizio tecnico dell'istituto, di avvenuta visita dei luoghi. Tale attestato, da allegare in originale, deve essere ritirato da un legale rappresentante dell'impresa, o dal direttore tecnico oppure da un professionista iscritto all'albo professionale o da un dipendente tecnico dell'impresa, muniti di apposita delega. L'eventuale delega e' valida per una sola impresa. 2.13.9. Dichiarazione di presa d'atto di cui all'art. 90 paragrafo 5 del D.P.R. 554/99. 2.14 Documentazione amministrativa: in merito alla documentazione da allegare si precisa quanto segue: a) per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di invio) si intendono i lati incollati dopo l'inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime; b) le dichiarazioni di cui al punto 2.13.1, possono essere sostituite dal certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580), in data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la gara, contenente tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di certificato in corso di validita' autenticata con apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) le dichiarazioni di cui ai punti 2.13.1, 2, 3, 4, 5, 6, possono essere prodotte in carta semplice senza necessita' di firma autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare il concorrente; d) in caso di associazione temporanea di concorrenti o di consorzi le dichiarazioni di cui ai punti 2.13.4 e 2.13.5, possono essere prodotte dalla sola impresa mandataria capogruppo; le dichiarazioni di cui ai punti 2.13.1, 2, 3, 6, e la certificazione di cui al punto 2.13.7, devono essere prodotte da ciascuna impresa in associazione o in consorzio; e) ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui ai punti 2.13.1, 2, 3, e' facolta' della stazione appaltante procedere in ogni tempo al controllo della loro veridicità e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera; 2.15 requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 2.15.1 i requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al punto 2.13.6, devono essere comprovati mediante apposita documentazione da parte di un numero di concorrenti pari al 10 percento (arrotondato all'unita' superiore) dei concorrenti ammessi, sorteggiati pubblicamente, prima dell'apertura delle buste interne contenenti le offerte, tra i concorrenti che non sono in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.; qualora il numero di questi ultimi sia pari o inferiore alla percentuale sopra indicata, non si procede a sorteggio e tutti i predetti concorrenti sono soggetti a verifica. Gli stessi requisiti devono essere comprovati, dopo l'aggiudicazione, da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel caso l'aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.; 2.15.2 gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al punto 2.13.6, devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta fatta dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della predetta richiesta; e' pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la relativa documentazione, descritta al successivo punto 2.15.3, per la sua eventuale trasmissione alla stazione appaltante in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficolta' o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorche' imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria in applicazione dell'articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109 del 1994; 2.15.3 gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al punto 2.13.6, ferme restando ulteriori specificazioni eventualmente richieste in sede di verifica e, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni di cui al paragrafo c) della circolare del Ministero dei lavori pubblici 1. marzo 2000, n. 182/400/93, devono essere comprovati nel seguente modo: al) la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' diretta di cui al punto 2.13.6.a), mediante la produzione di: dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico con ricevuta di presentazione, per le ditte individuali, le societa' di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (volume d'affari I.V.A. al netto della cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni); bilanci riclassificati con nota di deposito per le societa' di capitali (valore della produzione); qualora l'impresa svolga altre attivita' oltre a quella di costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota integrativa al bilancio ex articolo 2427 del Codice civile o da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività; a2) la cifra d'affari in lavori derivante da attivita' indiretta dell'impresa, di cui al punto 2.13.6.a) in proporzione alle quote di partecipazione del concorrente, mediante bilanci riclassificati, con nota di deposito, dei consorzi e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati; b) l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente di cui al punto 2.13.6.b) e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti in conformita' all'allegato D al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le quote dei lavori affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie e per importi; c) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al punto 2.13.6.c) composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, e' comprovato: col bilancio riclassificato, con relativa nota di deposito e nota integrativa, dai soggetti tenuti alla sua redazione; - dagli altri soggetti con idonea documentazione (modelli 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione), nonche' con una autodichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle Casse edili in ordine alle retribuzioni e ai contributi; d) il valore degli ammortamenti di cui al punto 2.13.6.d) e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione); da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati con la relativa nota di deposito; qualora l'impresa disponga di attrezzature svolga altre attivita' oltre a quella di costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota integrativa al bilancio ex articolo 2427 del Codice civile o da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca i predetti ammortamenti tra le annualità e in relazione alla quota riferita all'attrezzatura tecnica o dalla copia vidimata del libro dei beni ammortizzabili; l'ammortamento figurativo viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dell'utile sussistenza dei requisiti, e per l'ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti per l'attrezzatura tecnica non in proprieta' dell'impresa, ma disponibile in locazione finanziaria o noleggio, sono considerati i relativi canoni, come effettivamente ed annualmente corrisposti, desumibili dai relativi contratti. Capo 3 - Associazioni temporanee di imprese e soggetti assimilati. Le associazioni e riunioni temporanee di imprese nonche' i consorzi, sono disciplinati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 109 del 1994, dagli articoli 3 e 30, del d.P.R. n. 34 del 2000 e, in quanto applicabili, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del 1991. Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all'articolo 2602 del Codice civile possono concorrere anche se non ancora costituiti, in tal caso l'offerta dev'essere sottoscritta da tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella stessa sede come capogruppo, la quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se gia' costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un'associazione, riunione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia gia' parte di un'associazione, riunione o consorzio che partecipi alla stessa gara. Qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata con atto notarile e documentata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 406 del 1991, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo. Le imprese mandanti sono esonerate dalla prestazione della cauzione provvisoria di cui al punto 2.3, nonche' dalla presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 2.4.4 e 2.4.5. Le dichiarazioni di cui ai punti 2.4.1, 2, 3 e 6 e la certificazione di cui al punto 2.4.7, devono essere presentate da ciascuna delle imprese associate o consorziate, in relazione alle proprie situazioni giuridiche e composizione sociale. I requisiti di cui al punto 2.4.6 devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e in particolare: 3.1 per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale: 1) per i concorrenti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa deve presentare la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore ad un quinto dell'importo totale dei lavori da appaltare, e la somma delle iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all'importo totale dei lavori da appaltare; 2) per i concorrenti che non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata capogruppo nelle misure minime del 40% (e per la parte rimanente, fino al 100%, dall'impresa mandante o dalle imprese mandanti, se piu' di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%. 3.2 per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale: 1) per i concorrenti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa mandante deve presentare la predetta attestazione per la categoria scorporabile della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all'importo dei lavori scorporabili che intende assumere; l'impresa capogruppo deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all'importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria, non assunti da alcuna impresa mandante; 2) per i concorrenti che non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ogni impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da alcuna impresa mandante devono essere posseduti dalla impresa mandataria capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. Capo 4 Cause di esclusione dalla gara; 4.1 sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte: 1) pervenute dopo il termine perentorio gia' precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 2) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente bando; 3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente; 4) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 4.2 sono escluse, dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte: 1) carenti di una o piu' di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo; 2) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o piu' dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 3) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale; 4) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dal bando, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante; 5) con fideiussione (se tale sia la forma scelta per la cauzione) carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, o mancante dell'impegno a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva); 6) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dal presente bando; 7) con requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi non sufficienti; 8) i cui concorrenti, scelti con sorteggio, non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994. 4.3 Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte: 1) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti sul foglio dell'offerta; 2) che rechino indicazione di offerta alla pari o in aumento; 3) che non rechino l'indicazione del ribasso, ovvero con indicazione del ribasso in cifre ma omesso in lettere ovvero indicato in lettere ma omesso in cifre; 4) che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purche' espressamente confermate con sottoscrizione a margine; 5) che contengano, oltre al ribasso, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata. 4.4 Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 2) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 3) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorche' dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 4) in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento. Capo 5 - Conclusione dell'aggiudicazione e modalita' di stipula del contratto. 5.1 Disciplina dell'aggiudicazione: 1) dopo l'aggiudicazione il concorrente aggiudicatario e il secondo in graduatoria, nel caso non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., devono presentare, entro il termine prescritto dalla richiesta della stazione appaltante e con le modalita' di cui al punto 2.15, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, se non già fornita in precedenza; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente e' escluso e la stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e piu' gravi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria, procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla nuova aggiudicazione, in applicazione dell'art. 10, comma 1-quater, legge n. 109; 2) qualora, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione, non sia costituita la garanzia fideiussoria di cui all'art. 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, l'aggiudicazione e' revocata, è acquisita la cauzione provvisoria e l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria; 3) l'aggiudicatario e' obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresi' a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa. 5.2 Modalita' di stipula del contratto: in relazione all'art. 19, comma 4, della legge n. 109 del 1994, il contratto sarà stipulato 'a corpo' ai sensi degli artt. 326, secondo comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 5.3 Consegna dei lavori: l'aggiudicatario e' obbligato ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipulazione del contratto; ai sensi dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto. 5.4 Manodopera: l'aggiudicatario e' obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro. 5.5 Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore: sara' interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte da questo in sede di offerta, avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato sarà interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. Capo 6 - Subappalto. Il subappalto e' disciplinato dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, commi da 65 a 72, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e come integrato dall'art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al presente bando, con le seguenti specificazioni: a) e' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al trenta per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita', ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare o subaffidare. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto e' vietato. L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessita' dei presupporti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nel loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Capo 7 - Piani di sicurezza. L'aggiudicatario e' obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione: a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art.3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il piano di sicurezza e di coordinamento e' messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti per tutta le documentazione. Capo 8 - Altre notizie. 8.1 Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono I.V.A. esclusa. 8.2 Tutti i pagamenti saranno fatti in Euro qualora l'aggiudicatario abbia avanzato tale richiesta in sede di offerta o tale opzione sia rinvenibile dagli atti di gara; diversamente l'aggiudicatario puo' chiedere in qualsiasi momento che i pagamenti siano fatti in Euro; in ogni caso tale opzione e' irrevocabile. 8.3 L'appaltatore dovra' eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede la stazione appaltante. 8.4 Responsabile per il procedimento e' l'ing. Carlo Galbiati. Commissario straordinario: dott. Gianni Locatelli. M-7072 (A pagamento).