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NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Serene S.p.A., di Milano, Foro Bonaparte n. 31, cod. fisc. 06181620631, in esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez. II/bis, 15 settembre 2008 n. 8273 notifica a: A. Agrati spa;A. Merati & C. Cartiera di Laveno spa;A.R.P. Agricoltori Riuniti Piacentini Societa' Agricola Cooperativa;Abet Laminati spa;Abruzzo Vetro srl;Acciaieria Arvedi spa;Acciaieria Valsugana spa;Acciaierie Bertoli Safau spa;Acciaierie di Calvisano spa;Acciaierie Di Sicilia spa;Acciaierie Valbruna spa;Acciaierie Venete spa;Aceaelectrabel Produzione spa;Acetati spa;Adda Ondulati spa;Aem Distribuzione Gas e Calore spa;Aem Gestioni srl;Aem spa;Aeroporti di Roma spa;Afl spa;Afv Acciaierie Beltrame spa;Ages spa;Agricola Industriale della Faella spa;Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.;Agrolinz Melamine International Italia srl;Agsm Verona spa;Agusta spa;Ahlstrom Turin spa;Aim Vicenza Energia spa;Alcart di Alleva Domenico & C. spa;Alce spa;Alcoplus spa;Aldo De Rosa;Alenia Aeronautica spa;Alfa Acciai spa;Alitalia Servizi spa;Alma Petroli spa;Ama spa - Azienda Municipale Ambiente - Roma;Ambiente spa;Amsa Azienda Milanese Servizi Ambientali spa;Andrea Barsi;Ansaldobreda spa;Antibioticos spa;AntonioBonazzi;Antonio Cocco;Api Energia spa;Api Raffineria di Ancona spa;Arcoplus spa;Arkema srl;Arpa Industriale spa;Asm Brescia spa;Aso Siderurgica srl;Assocogen Vicenza srl;At O&M srl;Atel Centrale Termica Vercelli srl;Aticarta spa;Avi.Coop Societa' Cooperativa Agricola;Azienda Energetica Metropolitana Torino spa;Azienda Pubbliservizi Brunico;Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi - Avir spa;Bari Fonderie Meridionali spa;Barilla G. ER. FratelliSocieta' per Azioni;Bas Power srl;Bembergcell spa;Benind spa;Berco spa;Bieffe Medital spa;Biomasse Italia spa;Birra Forst spa;Bisazza spa;Bolton Alimentari spa;Bormio spa;BormioliLuigi spa;Bormioli Rocco & Figlio spa;Boschi Luigi e Figli spa In AmministrazioneStraordinaria;Boston Tapes spa;Bredina srl;Bristol Myers Squibb srl;Busi Impianti spa - Divisione Maintenance & Energy;Buzzi Unicem spa;C&T srl;C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La Piana spa;C.W.F. Italia spa;Cae Amga Energia spa;Caffaro srl;Cal.Me. spa;Calce Dolomia spa;Calce Piasco spa;Calce S. Pellegrino spa;Calcidrata spa;Calcisernia spa;Candeggio FratelliZaccaria spa;Candy Elettrodomestici srl;Cantieri Riuniti Milanesi spa;Capa Cologna S.C.A.;Caravaggio Latte srl;Carlsberg Italia spa;Carrozzeria Bertone spa;Cartesar spa;Cartiera Bonati & C. Srl;Cartiera Bormida spa;Cartiera Ca.Ma srl;Cartiera Carma;Cartiera Confalone spa;CartieraCooperativa Rivalta Arl;Cartiera del Maglio spa;Cartiera del Vignaletto spa;CartieraDell'Adda spa;Cartiera della Madonnina spa;Cartiere Della Valtellina spa;Cartiera di Boscomarengo spa;Cartiera di Cadidavid srl;Cartiera Di Carbonera spa;Cartiera di Carmignano spa;Cartiera Di Conselice srl;Cartiera di Ferrara spa;Cartiera di Germagnano spa;Cartiera di Modena spa;Cartiera di Momo spa;Cartiera di Monfalcone spa;Cartiera Di Porporano srl;Cartiera di Rivignano spa;Cartiera di Romanello spa;Cartiera Di Santarcangelo srl;Cartiera di Varo spa;Cartiera di Voghera srl;Cartiera Fornaci spa;Cartiera Francescantonio Cerrone spa;Cartiera Giacosa spa;Cartiera Giorgione spa;Cartiera Grillo sas di Giuseppe e Domenico Grillo;Cartiera Kartocell srl;Cartiera Lucchese spa;Cartiera Mantovana srl;Cartiera Marchigiana srl;Cartiera Olona sas;Cartiera Partenope srl;Cartiera Pieretti spa;Cartiera Pirinoli srl;Cartiera Ponte D'Oro Ansalcarta srl;Cartiera Ponte Strona srl;Cartiera Rossi spa;Cartiera S.Rocco spa;Cartiera San Felice spa;Cartiera San Giorgio srl;Cartiera So.Car.Pi. srl;Cartiera Verde della Liguria srl;Cartiere Burgo spa;Cartiere Cariolaro spa;Cartiere del Garda spa;Cartiere del Polesine spa;Cartiere Di Trevi spa;Cartiere Enrico Cassina snc;Cartiere Marchi spa;Cartiere Miliani Fabriano spa;Cartiere Modesto Cardella spa;Cartiere Paolo Pigna spa;Cartiere Rodolfo Reguzzoni srl;Cartiere Saci spa;Cartiere Villa Lagarina srl;Cartificio Ermolli in liquidazione;Cartificio Ermolli spa in Liquidazione In Amministrazione Straordinaria Dlgs 270/99;Cartitalia srl;Cartonificio Di Isoverde srl;Cartonificio Sandreschi srl;Carval Cartiera di Vallettrompia srl;Carvico spa;Caviro Soc Coop Agricola;Cellulosa 2000 spa;Cementeria Costantinopoli srl;Cementeria di Monselice spa;Cementerie Aldo Barbetti spa;Cementi Moccia spa;Cementir Cementerie Del Tirreno spa;Cementizillo spa;Centrale Del Latte Di Roma spa;Centro Energia Ferrara spa;Centro Energia Teverola spa;Cesare Fiorucci spa;Ciba Specialty Chemicals spa;Cirio De Rica spa;Co.Pro. B. S.C.A.;Co.Prob.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A.;Cofathec Servizi spa (Area Milano);Cofathec Servizi spa Area Lazio;Cofathec spa (Area Milano);Cogne Acciai Speciali spa;Coim spa;Colacem spa;Comocalor spa;Compagnia Elettrica Lombarda spa;Comet spa;Consorzio di Sarmato S.C.P.A.;Consorzio P.I. Vil;Consorzio P.I.Chi.;Consorzio Padano Ortofrutticolo Soc Coop. Arl;Coop. Liri 85 Arl;Corsico Vetro srl;Cotonificio Albini spa;Cottosenese spa;Dalmine spa;Del Monte Foods (Italia) spa;Delicarta spa;Demolli Industria Cartaria spa;Distilleria Bertolino spa;Distillerie Bonollo spa;Distillerie G. Di Lorenzo srl;Dolomite Franchi spa;Donati Laterizi srl;Dott. Ivano Visentin;Eco & Power Ambrosiana srl;Ecologia Ambiente srl;Ecosesto spa;Edilcalce spa;Edipower spa;Edison spa;Egea Ente Gestione Energia Ed Ambiente spa;Electrolux Home Product Italy spa;Elettra Git spa;Elettra Holdings srl;Elyo Italia spa;Embraco Europe srl;Emmegi Agroindustriale S. R. L. In A. S.;Endesa Italia spa;Enel Produzione spa;Energonut srl;Eni Divisione Refining & Marketing Raffinerie di Livorno;Eni Mediterranea Idrocarburi spa;Eni spa - Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Sannazzaro;Eni spa Divisione E & P - Ugit;Eni spa Divisione Refining & Marketing - Raffineria Di Taranto;Eni spa Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia;Enipower Mantova spa;Enipower spa;Erg Nuove Centrali spa;Erg raffinerie Mediterranee spa;Eridania Sadam spa;Esselunga spa;Esso Italiana srl;Euganea Vasi srl;Eugea Mediterranea spa;Eurofibre spa;Europaper spa;Europea spa;Europizzi spa;Eurotintoria spa;F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano;F.Lli Giovannini spa;F.Lli Bartoli spa;F.Lli De Cecco Di Filippo Fara S.Martino spa;F.M.A. S.R.L. A U.S.;Fabio Leonello Lucchesi;Fabrizio Korosec;Fassa spa;Fattorie Osella spa;Favini spa;Fdg Spa In Liquidazione In Amministrazione Straordinaria;Fedrigoni Cartiere spa;Fenice spa;Feralpi Siderurgica spa;Ferrania Technologies spa;Ferrari spa;Ferrero spa;Ferriera Valsabbia spa;Ferriere Nord spa;Ferrovie Nord spa;Fibrocellulosa spa;Finanziaria Bologna Metropolitana;Fl Selenia spa;Flovetro spa;Fontana Luigi spaFornace Mosso Paolo srl;Fornace San Lorenzo spa;Fornaci Baglioni srl;Fornaci Calce Grigolin spa;Fornaci Di Masserano Bruno Tarello S.A.;Fornaci F.Lli Zulian Snc;Foroni spa;Foschetti Paolo spa;Franco Testi;Franco Tosi Meccanica spa;G. Tosi spa Tintoria;Gabriele Corazza;Gabrio Pellegrini;Gbi Italy srl "Con Unico Socio";Georgia Pacific Italia srl;Gever spa;Giacomo Ghigliotti;Giovanni Crespi spa;Giustino Di Muzio srl;Glaverbel Italy srl;Glaxosmithkline spa;Gnl Italia spa;Goglio spa Divisione Imballaggi;Golden Lady Company spa;Great Lakes Manufacturing Italy srl;Greci Geremia & Figli spa;Greci Industria Alimentare spa;Grup.Pa. srl;Gruppo Cordenons spa;Gruppo Effe2 spa;Gruppo Viesse F. M. spa;Heineken Italia spa;Hera spa;Hexion Speciality Chemicals Italia spa;Holcim (Italia) spa;I.B.S. srl;Ico Industria Cartone Ondulato srl;Idroblins srl;Ies-Italiana Energia e Servizi spa;Ilte spa;Ilva spa;Imbalpaper spa;Indena spa;Industria Calce Casertana srl;Industria Calce Francesco Vozza srl;Industria Cartaria Pieretti spa;Industria Cementi Giovanni Rossi spa;Industria Chimica Valenzana I.C.V. spa;Industria Vetraria Valdarnese Scarl;Industrie Cartarie Tronchetti spa;Industrie Pica spa;Industrie Riunite Odolesi I.R.O. spa;Infineum Italia srl;Ingest Facility spa;Iplom spa;Isab Energy;Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato;Ital Bio Green srl;Ital Green Energy srl;Italcalce srl;Italcementi spa;Italfond spa;Italgen spa;Italia Zuccheri spa;Italiana Coke spa;Its Artea G. Crespi srl;Jesi Energia spa;Kappa Packaging spa;Kimberly - Clark srl;Kimble Italiana spa;Klopman International srl;La Doria spa;Lacto Siero Italia spa;Lafarge Adriasebina srl;Lamberti spa;Lanerossi Filati srl;Laterizi Valpescara srl;Laterlite spa;Latteria Soresina Societa' Cooperativa Agricola;Laura Piva;Laverda spa;Ledoga srl;Leonardo De Paolis;Leone La Ferla spa;Lievitalia spa;Linde Gas Milazzo srl;Linificio e Canapificio Nazionale spa;Linpaper srl;Liri Industriale spa;Lonza spa;Lucchini Sidermeccanica spa;Lucchini spa;Magneti Marelli Powertrain spa;Malpensa Energia srl;Manfredonia Vetro spa;Marangoli Pneumatici spa;Marangoni Tyre spa;Marcello Calamari;Martini & Rossi spa;Marzotto spa;Mascioni spa;Mauro Benedetti spa;Mauro Fenili;Metalcam spa;Metan Alpi Sestriere srl;Metanalpi Valsusa srl;Michelin Italiana spa;Micron Technology Italia srl;Minermix srl;Miroglio spa;Moccia Industria spa;Mondadori Printing spa;Mondi Packaging Cartonstrong srl;Mondialcarta spa;Munksjo Paper spa;N.T.L. Nobilitazione Tessile Legnano spa;Nestle' Italiana spa;Neubor Glass;Novartis Farma spa;Novel spa;Nuova Rivart srl;Nuova Solmine spa;Nuove Cartiere Di Tivoli spa;Nuovo Pignone spa;Nylstar srl;O.R.I. Martin spa;Omvp spa;Onduline Italia spa;Ormea spa;Ottana Energia srl;Oxon Italia spa;Papiro Sarda srl;Papiro srl;Parmalat spa;Petrolifera Estense spa;Piaggio & C. spa;Pietro Caldaroni;Pilkington Italia spa;Pininfarina spa;Polimeri Europa spa;Pomagro srl;Portonogaro S.A.S. Di Raffin Mario E Giovanni & C;Prima srl;Procter&Gamble Italia spa;Profilatinave spa;Radici Chimica spa;Radici Fil spa;Radici Tessuti spa;Raffineria Di Gela spa;Raffinerie Di Milazzo S.C.P.A.;Raffineria di Roma spa;Rdb spa;Rea Dalmine spa;Reagens spa;Reggiani Tessile spa;Reno De Medici spa;Rhodia Engineering Plastics spa;Rifinizione Fin-Mode srl;Rifinizione S. Stefano spa;Riso Scotti Energia spa;Riva Acciaio spa;Roberto Casinelli;Roquette Italia spa;Rohm and Haas Italia srl;Rosen Rosignano Energia spa;Rossifloor spa;S. Giuliano srl;S.A.R.P.O.M. spa;S.E.F. srl;S.E.I. (Servizi Energetici Integrati) spa;S.E.I. spa;S.El.I.S. Lampedusa spa;S.F.I.R. spa;S.I.L.A. srl;S.Med.E. Pantelleria spa;S.P.A. Para';S.P.A. Siculo Emiliana Per la Produzione di Carta e Cartone S.A.C.C.A.;Saar Depositi Portuali spa;Sacci Commissionaria spa;Sacci spa;Sadam Abruzzo spa;Sadam Castiglionese spa;Sadam Isz. Spa;Saint Gobain Glass Italia spa;Saint Gobain Isover Italia spa;Saint Gobain Vetri spa;Saint-Gobain Vetrotex Italia spa a socio unico;Sait Abrasivi spa;Sama srl; San Domenico Vetraria spa;San Marco Bioenergie;San Zeno Acciai - Duferco spa;Sanac spa;Sandoz Industrial Products spa;Sanofi-Aventis spa;Sanpellegrino spa;Sapi spa;Saras spa;Sasol Italy spa;Sca Hygiene Products spa;Sca Packaging Italia spa;Se.Co.Sv.Im;Sea - Societa' Esercizi Aeroportuali spa;Sea Societa' Elettrica Di Favignana spa;Sedamyl spa;Ser srl;Serene spa;Sertubi spa;Servizi Porto Marghera S.C.A.R.L.;Seves spa;Sia srl;Sicet srl;Sicit 2000 spa;Sieco spa;Sicem Saga spa;Silston spa;Silvana Cerrone;Sinterama spa;Siram spa;Sit srl;Sitip spa;Skf Industrie spa;Snaidero Rino spa;Snam Rete Gas spa;So.La.Va. spa;Soc. Calce Raffinata di Savignano sul Panaro A.R.L.;Societa' Enia spa;Societa' Trentina Lieviti spa;Soffass spa;Solvay Chimica Bussi spa;Solvay Chimica Italia spa;Spa Birra Peroni;Spa Egidio Galbani;Spa Pettinatura Italiana;Star Stabilimento Alimentare spa;Stefana spa;Stefano Frigo;Steriltom - Aseptic System srl;Stogit spa;Sud Europa Tissue srl;Syndial spa;Syndial spa Attivita' Diversificate;Tamoil Raffinazione spa;Tampieri Energie srl - Faenza - Ra;Tea spa;Tecnoparco Valbasento;Termica Boffalora srl;Termica Celano srl;Termica Cologno srl;Termica Milazzo srl;Terni En.A. spa;Terreal Italia srl;Tessitura Monti spa;Tessitura di Robecchetto Candiani spa;Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni;Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa Con socio unico;Tintoria Crespi Giovanni & C. srl;Tintoria e Rifinizione Nuove Idee spa;Tirreno Power spa;Tissue Towel South srl;Tolentino srl;Toppetti 2 S.A. Stabile Organizzazione In Italia;Toscopaper spa;Trenitalia - Divisione Passeggeri;Trenitalia spa;Trenitalia spa - Gruppo Ferrovie dello Stato;Trenitalia spa Divisione trasporto regionale Direzione Regionale Piemonte;Trentino Servizi spa;Trentofrutta spa;Tyssenkrupp Acciai Speciali Terni;U.C.S.C. Sede Di Roma;Ulrich Pinter;Unicalce spa;Unieco S.C.R.L.;Unilever Italia spa;Valdata srl;Valeo Cablaggi e Commutazione srl;Varese Risorse spa;Vebad spa;Vetreria Cooperativa Piegarese Societa' Cooperativa;Vetreria Di Borgonovo spa;Vetreria Etrusca srl;Vetrerie Meridionali spa;Vetrerie Riunite spa;Vetri Speciali spa;Vetrobalsamo spa;Villaga Calce spa;Vinavil spa;Vincenzo Romano;Vincenzo Zucchi spa;Voghera Energia spa;Wartsila Italia spa;Whirlpool Europe srl;Wienerberger Brunori srl;Xilopan spa;Yara Italia spa;Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa;Zignago Vetro spa che Serene S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4203/2006 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle attivita' produttive, in persona del Ministro pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006, recante "assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, inclusi lo schema di Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 14 aprile 2004, il Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 15 luglio 2004, l'integrazione al Piano nazionale di assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005, lo schema di decisione di assegnazione, pubblicato il 25 novembre 2005; previa rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. Motivi del ricorso: 1) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. La Direttiva n. 87/2003 e le disposizioni attuative introdotte dall'art. 3 del decreto legge n. 316 del 2004 assoggettano il processo di allocazione delle quote di emissione a una precisa scansione procedimentale che nella fattispecie non e' stata rispettata. 2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La direttiva Ce cit. ha previsto ampie forme di consultazione all'interno dei procedimenti diretti all'approvazione del piano nazionale di assegnazione e della decisione nazionale di assegnazione. Tali garanzie partecipative nella fattispecie sono state completamente disattese. 3) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Violazione del principio di non retroattivita' dei provvedimenti amministrativi.Violazione dell'articolo 2 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Con riferimento al triennio 2005-2007, la direttiva Ce ha imposto agli Stati membri di approvare il piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) e di trasmetterlo alla Commissione e agli altri Governi europei entro il 31 marzo 2004. Inoltre, ha prescritto di adottare la decisione di assegnazione con almeno tre mesi di anticipo e, dunque, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004. Nella fattispecie tutti i termini indicati sono stati violati, con l'ulteriore conseguenza di far retroagire nel tempo gli effetti della decisione di assegnazione. 4) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e 249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Il PNA e' stato inviato alla Commissione in data 15 luglio 2004. Una sua versione integrata (di seguito I-PNA) e' stata trasmessa a Bruxelles il 25 febbraio 2005. La fase di controllo comunitario dell'I-PNA si e' conclusa con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 che ha condiviso l'I-PNA per quel che riguardava i rapporti ivi delineati tra le emissioni imputabili ai vari ambiti industriali. Nel passaggio dalla fase di pianificazione a quella di assegnazione il d.m. 23 febbraio 2006 ha invece profondamente alterato il criterio di partecipazione dei settori produttivi al contingentamento delle emissioni, finendo per contraddire i criteri deliberati in sede di pianificazione e consolidati dall'approvazione comunitaria. 5) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorieta', nonche' per sviamento. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. La decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo allo Stato Italiano di ridurre le emissioni rispetto alle stime contenute nell'I-PNA ha contestualmente prescritto di ispirare le determinazioni conseguenti a una logica non discriminatoria. Il d.m. 23 febbraio 2006 invece ha imposto al settore termoelettrico una riduzione delle emissioni, mentre ha riconosciuto agli altri comparti la possibilita' di incrementarle. In questo modo la decisione impugnata ha finito per contraddire le indicazioni formulate dalla Commissione nella cit. decisione. 6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e 249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. La decisione di assegnazione fonda l'attribuzione annuale delle quote di emissione su un calcolo matematico [Q=P(h*a)/1000]. I dati necessari per la determinazione del valore della "potenza elettrica indisponibile" (voce "P" del calcolo) sono stati inviati al Ministero da ciascun operatore del settore termoelettrico ai sensi del decreto legge n. 273 del 2004 e del decreto direttoriale del 29 novembre 2004 nella completa assenza di criteri interpretativi della nozione di indisponibilita'. E' poi accaduto che il Ministero, nel fissare gli elementi destinati a comporre il calcolo (voce "h"), vi ha compreso anche gli stessi fattori di indisponibilita' indicati dalla Societa'. Tutto cio' ha determinato per la ricorrente il risultato finale di una scorretta attribuzione (per difetto) delle quote. 7) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20 e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche' per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza. Nella formula utilizzata per l'attribuzione delle quote e' inclusa la voce "h" rappresentativa delle "ore annuali di funzionamento convenzionale per la specifica tipologia della sezione". I valori convenzionali per ciascuna tipologia di impianto sono identificati dalla tabella 3.1. dell'allegato 1 La decisione impugnata ha previsto (paragrafo 3 del punto 3.2 dell'allegato 1) la possibilita' di riconoscere un numero di ore di funzionamento maggiore di quello stabilito in via convenzionale ma solo per alcune categorie di impianti. Sono rimaste escluse le centrali a ciclo combinato a gas naturale e gli impianti soggetti al regime dettato dal provvedimento Cip n. 6 del 1992 sulla base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del 1991. Tale disparita' di trattamento non risulta in alcun modo giustificata ne' motivata e risulta quindi del tutto illegittima. 8) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20 e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche' per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza. Nella formula piu' volte richiamata compare anche la voce "a", corrispondente al "coefficiente di emissione per la specifica tipologia della sezione, espresso in kgCO2/MWh". Per quel che riguarda gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale la tabella 3.1 dell'allegato 1 prevede per tale voce il valore di 396 kgCO2/MWh. Stando ai criteri utilizzati dal Ministero, risulta che tale valore sia stato calcolato assumendo come parametro di riferimento un impianto con un rendimento elettrico del 50,3%. Tale rendimento, tuttavia, e' caratteristico delle sezioni di grossa taglia, mentre e' inavvicinabile per le centrali di potenza inferiore. Il sovradimensionamento del valore in discussione si converte nell'attribuzione di un numero di quote largamente inferiore a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse deciso di applicare un coefficiente maggiormente rispettoso delle condizioni reali di funzionamento dei piccoli impianti a ciclo combinato, come quelli gestiti dalla Societa'. 9) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20 e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1, 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, nonche' per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza. La ricorrente ha comunicato al Ministero di aver effettuato interventi di adeguamento di sue centrali a ciclo combinato, al fine di renderne possibile la qualificazione come impianti cogenerativi. Ciononostante la decisione impugnata ha seguitato a trattare gli impianti (per l'intero triennio 2005 - 2007) della Societa' come non cogenerativi, con conseguente allocazione di quote in numero inferiore al dovuto. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare i provvedimenti impugnati, previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. Con riserva di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento del danno ingiusto subito. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Milano-Roma, 4 ottobre 2008. Avv. Mario Bucello T-08ABA2941 (A pagamento).