Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di retrocessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Macquarie Bank Limited, Succursale italiana ("Macquarie") comunica che in data 16 settembre 2008 ha concluso con PERLA Finance Co. 2007-1 S.r.l. (la "Societa'") un contratto in virtu' del quale le parti: (i) hanno risolto per mutuo consenso il contratto di cessione da esse sottoscritto in data 13 dicembre 2007 (il "Precedente Contratto") e per effetto del quale Macquarie aveva ceduto pro soluto alla Societa', e la Societa' aveva acquistato pro soluto, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti"), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e derivanti dai mutui ipotecari residenziali erogati da Macquarie alla propria clientela (rispettivamente, il "Portafoglio" ed i "Crediti"); di tale cessione e' stata data comunicazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario mediante pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 144 del 13 dicembre 2008 (come rettificato con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 22 dicembre 2008) e registrazione presso il registro delle imprese di Brescia; (ii) per effetto della risoluzione consensuale del Precedente Contratto di cui al precedente punto (i), la Societa' ha rivenduto pro-soluto a Macquarie, e Macquarie ha riacquistato pro soluto dalla Societa', il Portafoglio ed i rispettivi Crediti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In particolare, hanno formato oggetto di retrocessione pro soluto a Macquarie tutti i Crediti (esistenti al 16 settembre 2008, data della retrocessione) derivanti dai mutui ipotecari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Macquarie che, alla data del 30 novembre 2007, rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 1. siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; 2. siano stati concessi da Macquarie in qualita' di soggetto mutuante; 3. il cui debito residuo in linea capitale risulti: (a) inferiore o uguale ad Euro 500.000, per i mutui garantiti da un'ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nelle seguenti regioni italiane Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; (b) inferiore o uguale ad Euro 400.000, per i mutui garantiti da un'ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nelle seguenti regioni italiane Toscana, Marche, Umbria e Lazio; (c) inferiore o uguale ad Euro 250.000, per i mutui garantiti da un'ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nelle seguenti regioni italiane Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; 4. non siano in fase di pre-ammortamento; 5. in relazione ai quali almeno una rata e' stata pagata; 6. in relazione ai quali tutte le rate dovute sono state pagate; 7. che prevedano il pagamento di rate con cadenza mensile; 8. in relazione ai quali il debitore abbia autorizzato il pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito (RID) sul proprio conto corrente; 9. in relazione ai quali, ad ogni data successiva alla rispettiva data di erogazione, non si siano accumulate due rate consecutive scadute e non pagate; 10. siano stati erogati, cosi' come indicato nel relativo contratto di mutuo, come mutui "fondiari" ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; 11. il cui relativo debitore o debitori (in caso cointestazioni) siano persone fisiche; 12. siano erogati in favore di mutuatari che, alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo, erano residenti ovvero domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana; 13. siano garantiti da un'ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nel territorio della Repubblica Italiana; 14. il/i bene/i immobile/i a garanzia del rispettivo mutuo era/erano stato/i completamente ultimato/i alla data di erogazione del mutuo; 15. siano stati interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali i mutuatari non abbiano diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; 16. siano denominati in Euro; 17. siano garantiti da un'ipoteca di primo grado "economico" in favore della banca erogatrice, cioe': rispetto a tali mutui non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, il relativo debito risulta gia' estinto (come da documentazione prodotta dal relativo mutuatario) ovvero l'ipoteca e' in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla cancellazione della precedente ipoteca; 18. che non siano qualificati come mutui "agrari" in base agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; 19. che non siano qualificati, in base alla normativa primaria e secondaria vigente in Italia, come mutui "agevolati" e che non prevedano alcun tipo di supporto al credito da parte di alcun terzo in favore del mutuatario, sia con riferimento al capitale che agli interessi; 20. che siano erogati in favore di mutuatari che, alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo, non erano amministratori o dipendenti di alcuna persona giuridica appartenente al gruppo di Macquarie Bank; 21. che siano erogati in favore di mutuatari che, alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo, non erano sottoposti ad alcuna procedura fallimentare; 22. che non siano stati soggetti a ristrutturazioni, negoziazioni, o modifiche, eccezion fatta per quei muti oggetto ristrutturazioni, negoziazioni o modifiche rispetto ai quali, pero', non si e' mai verificato un ritardo di pagamento, di nessuna rata, da parte del rispettivo debitore; 23. che non siano classificati come "mutui derivanti da frazionamento". A tal fine, per "mutuo derivante da frazionamento" si intende un mutuo derivante dalla suddivisione in quote di un precedente finanziamento erogato per una somma maggiore, ai sensi dell'articolo 39, sesto comma del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; 24. che non prevedano per il mutuatario, una volta effettuato il rimborso parziale anticipato del capitale, la possibilita' di richiedere - successivamente al rimborso - ulteriori erogazioni nei limiti e sino alla concorrenza dei rimborsi complessivamente effettuati; 25. per i quali, in caso di tasso di interessi variabile, non si via una soglia massima prefissata a tale tasso di interesse; 26. che non richiedano, oltre la pagamento delle rate mensili, l'estinzione parziale del mutuo da parte del debitore entro il termine di 24 mesi dalla stipula del contratto di mutuo, salvo che l'estinzione parziale sia stata gia' effettuata il 30 novembre 2007; 27. che non siano destinati ad investimenti (c.d. "Buy-to-let"); 28. che, se a tasso di interesse fisso, non prevedano un incremento dell'importo della rata durante il periodo in cui si applica il suddetto tasso fisso. In forza della suddetta retrocessione, i debitori ceduti continueranno a pagare a Macquarie ogni somma dovuta in relazione ai Crediti retrocessi nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso della Societa'. sono stati raccolti presso Macquarie. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la Societa', solo per finalita' connesse e strumentali alla cessazione del Precedente Contratto, per quanto riguarda Macquarie, per la gestione del Portafoglio e dei rispettivi Crediti, per finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito, per finalita' connesse ad eventuali ulteriori cessioni a terzi - anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti - dello stesso Portafoglio e dei rispettivi Crediti (anche insieme ad altri crediti), per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della recessione e taluni servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Macquarie Bank Limited, Via Benigno Crespi 19, 20100 Milano. Milano, 16 settembre 2008 Macquarie Bank Limited, Filiale Italiana Vice Direttore Generale Bevan Jeffrey Richardson T-08AAB2665 (A pagamento).