Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il ricorso n. 1557/07 RG, promosso dai prof.ri Faggiano Cosimo, Spedicati Giovanni, Maniglio Antonio, Acquaro Carmela, Blasi Di Statte Ennio, Prete Giuseppe e Rizzo Maria Rosa a mezzo dell'avv. Valeria Pellegrino ha ad oggetto l'annullamento: del decreto prot. 5693 del 9 luglio 2007, con cui il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatoria finale del corso-concorso e la nomina dei 46 vincitori del concorso per dirigente scolastico del secondo settore; del decreto prot. n. 6037 del 23 luglio 2007 con cui il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha nominati ulteriori 3 vincitori nel secondo settore formativo ed inserito a «pettine» nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. 6655 del 27 luglio 2006 i candidati ammessi con riserva in virtu' di provvedimenti cautelaci adottati dal GA; del decreto prot. n. 6655 del 27 luglio 2006, con cui il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatoria degli ammessi al corso di formazione relativo al settore formativo della scuola secondaria superiore; in parte qua del bando del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, approvato con DDG del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004; della nota prot. n. 6413 del 21 agosto 2007 di assegnazione degli incarichi di direzione individuati con ddg n. 6037 del 23 luglio 2007; del ddg prot. n. 6359 del 10 agosto 2007 con cui sono stati individuati ulteriori 2 vincitori del concorso nei primo settore formativo; del ddg n. 6413 del 21 agosto 2007 con cui sono stati nominati gli ulteriori vincitori; di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove occorra, della circolare n. 40 del 26 aprile 2004. Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: «I. violazione dell'art. 29 del decreto legislativo n.165/01, dell'art. 4 del bando di concoso pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il 26 novembre 2004, erronea applicazione dell'art. 4 comma 3-bis della legge n. 508/99 introdotto dall'art. 6 comma 1 lett. c) D.L. n. 212/02»; «II. Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 619, legge n. 296/06 come modificato dalla legge n. 17/07, difetto dei presupposti, erronea presupposizione in fatto e diritto, perplessita' dell'azione amministrativa, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' e dei principi che regolano le selezioni concorsuali pubbliche». Per tali motivi si e' chiesto all'on.le TAR adito, in via cautelare di voler sospendere gli atti impugnati e nel merito di accogliere il ricorso, previa occorrendo, nella prospettiva subordinata delineata in ricorso, la sospensione del giudizio e la contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulle questioni di costituzionalita' prospettate. Con ordinanza presidenziale 5 maggio 2009 n. 7 il TAR Puglia, Sez. III di Bari, considerato che, ai fini del decidere in merito alla causa, appare necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito del concorso per dirigente scolastico del secondo settore, approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia prot. n. 5693 del 9 luglio 2007 e, per l'elevato numero dei soggetti destinatari, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso (solo per estratto) e della ordinanza n. 7/09 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, esonerando, altresi', i ricorrenti dall'indicare i singoli nominativi. Lecce, 21 maggio 2009 Avv. Valeria Pellegrino C-097221BIS