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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE Le Parti del presente Accordo di programma: PROVINCIA DI VICENZA, ENTI DI BACINO DELLA PROVINCIA DI VICENZA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL - COPAGRI, CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE VICENZA, CONFAGRICOLTURA VICENZA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA Visto: - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale" (di seguito D. Lgs. n. 152/06) - Parte Quarta - art. 181 comma 4 - che stabilisce che "le Pubbliche Amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata"; - il medesimo comma 4 che stabilisce altresi' "nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici"; - che gli imprenditori agricoli sono tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti; - che la direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 ribadisce i principi di gestione e recupero o smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'Uomo o pregiudizio all'Ambiente e l'adozione di misure necessarie ad impedire trattamenti o smaltimenti incontrollati; - l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, in data 12/7/2001 dalla Provincia di Vicenza, da Comuni della Provincia di Vicenza, dagli Enti di Bacino di Vicenza Uno, Due, Tre e Cinque, che prevede l'istituzione e l'implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti agricoli nella Provincia di Vicenza, in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole; Considerato: - che la L.R. n. 3/2000, s.m.i., prevede che gli Enti di Bacino continuano ad esercitare le loro funzioni in attesa della costituzione delle Autorita' d'Ambito; - che la delibera della Giunta Regionale del Veneto del 20 aprile 1999 n. 1261 detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti provenienti da attivita' agricole; - che l'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 ricomprende tra le operazioni di raccolta le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; - che la Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98 individua le modalita' di gestione dei formulari per le operazioni di trasbordo seppure previste in casi eccezionali o per concrete esigenze operative e che le operazioni svolte nell'ambito del presente Accordo, data la specificita' dell'intervento, sono a queste assimilabili; - l'opportunita' di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attivita' agricole, evitando inutili appesantimenti burocratici e duplicazioni delle procedure oltre a garantire costi contenuti; - la necessita' di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, mediante il conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; - che i rifiuti agricoli costituiscono, in genere, rifiuti speciali, anche pericolosi, e che, ai sensi dell'art. 188, comma 2, lett. c D.Lgs. n. 152/2006, possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio di pubblica raccolta se con questo si e' stipulata apposita convenzione; - che nella convenzione con cui il produttore di rifiuti speciali o pericolosi conferisce detti rifiuti al gestore del pubblico servizio deve essere compresa la determinazione di un corrispettivo tariffario per il servizio reso; Valutata l'opportunita' di aggiornare il precedente atto definendo attraverso un nuovo Accordo di programma, ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di: - favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla L.R. n. 3/2000 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti; - aumentare l'efficacia dei controlli pubblici ed ottenere il completo controllo dei flussi; - semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese; - omogeneizzare e parificare in tutta la Provincia i costi dei servizi; - ridurre i costi unitari di gestione per le Aziende agricole aderenti; - garantire mediante il costo del servizio e l'eventuale accesso ad altre fonti di finanziamento una adeguata formazione e pubblicita' sulle corrette modalita' di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, e permettere una facile comprensione ed applicazione della legislazione vigente; Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Scopo ed ambito di applicazione. Scopo del presente Accordo di programma (di seguito Accordo) e' la regolamentazione e la gestione unitaria dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio degli Enti di Bacino firmatari, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali per garantire che tali rifiuti non confluiscano nel sistema ordinario di smaltimento, assicurando i massimi livelli di recupero e riciclaggio, e semplificare nel contempo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole. Sono da considerarsi imprese agricole, singole o in forma associata, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Codice Civile ("E' imprenditore agricolo chi esercita attivita' di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge"). Art. 2 Agevolazioni amministrative a favore delle imprese agricole. Nel territorio provinciale ove e' istituito un servizio integrativo di raccolta dei rifiuti agricoli, ai sensi dell'art. 188, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 152/06 in grado di garantire un elevato livello di - differenziazione dei rifiuti raccolti, nonche' - di riutilizzo, riciclaggio e/o recupero dei rifiuti provenienti da attivita' agricole, nelle forme e secondo le modalita' previste dal D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese agricole aderenti a tale servizio di raccolta beneficiano delle semplificazioni previste e di seguito elencate nel presente Accordo. Art. 3 Semplificazioni amministrative. Gli imprenditori agricoli aderenti al servizio di cui al precedente art. 2, oltre alle agevolazioni gia' previste per imprese agricole dal citato decreto e da successivi provvedimenti, usufruiranno di semplificazioni amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla legge (artt. 189, 190 e 193 D.lgs. n. 152/2006), e segnatamente: 1) esonero dalla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, senza limitazioni dei quantitativi conferiti, dalla sede dell'azienda aderente al luogo di consegna e trasbordo; 2) esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi, secondo l'accezione di cui all'art. 212, comma 8 D.Lgs. n. 152/06 come novellato dal D.Lgs. 4/2008; 3) tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD presso il soggetto gestore pubblico, per gli imprenditori la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi. Qualora il ritiro fosse effettuato direttamente presso l'azienda agricola convenzionata, il soggetto gestore del servizio provvedera' a predisporre il formulario rilasciando la prima copia e restituendo la quarta nei termini previsti. Art. 4 Rifiuti conferibili. I rifiuti, con i rispettivi codici CER, conferibili al servizio istituito ai sensi degli articoli precedenti sono elencati di seguito [omissis]. La variazione del suddetto elenco, che non sia frutto di mera riclassificazione o ridenominazione effettuata con provvedimento legislativo, dovra' prevedere la modifica del presente Accordo. Art. 5 Ruolo della Provincia. La Provincia di Vicenza, nell'ambito delle proprie competenze, coordina l'attivita' e provvede al controllo ed al monitoraggio dei rifiuti secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, anche avvalendosi di Arpav, inclusa l'azione sanzionatoria eventualmente necessaria; attiva le forme di partecipazione e di coinvolgimento della societa' civile; cura gli aspetti di pubblicita' e diffusione degli obiettivi del presente Accordo. In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 181 del D. Lgs. 152/06, provvede alla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale. Provvede inoltre alla pubblicazione dello Stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Art. 6 Ruolo delle Associazioni di categoria. Le Associazioni firmatarie si impegnano: - a collaborare all'individuazione e all'eventuale successiva modifica dell'ubicazione dei luoghi di consegna e trasbordo come di seguito definiti e specificati; - a fornire agli associati ogni informazione utile alla conoscenza dei servizi; - a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, si intendono luoghi di consegna e trasbordo quelle aree appositamente individuate e dotate di attrezzature/misure idonee all'effettuazione delle operazioni di ricevimento dei rifiuti agricoli in elenco e di trasbordo degli stessi sugli automezzi destinati al loro conferimento presso l'impianto di destinazione finale. Le suddette operazioni devono essere svolte evitando qualsiasi contatto tra i rifiuti ed il suolo ai sensi della Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812. Art. 7 Costituzione del servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti agricoli e ruolo degli Enti di bacino e dell'A.T.O. Rifiuti. Nelle more dell'operativita' dell'A.T.O. Rifiuti, nei Bacini ove e' istituito un servizio pubblico per la gestione dei rifiuti speciali provenienti da attivita' agricole, compresi i rifiuti pericolosi anche a rischio infettivo (sanitari), gli Enti di Bacino si impegnano: - a garantire l'espletamento di detto servizio; - a coordinarsi tra loro per la gestione unitaria del procedimento di gara ad evidenza pubblica e, qualora autorizzati dalle relative assemblee, a delegare ad uno di essi la funzione di stazione appaltante della stessa; - a coordinarsi tra loro e anche con le Associazioni di Categoria agricole firmatarie del presente Accordo nella predisposizione del bando di gara per la gestione del servizio onde mantenere i costi piu' bassi possibili e omogenei in tutto il territorio provinciale; - a prevedere nel contratto con il soggetto gestore pubblico che esso svolgera', tra l'altro, le seguenti attivita': - educativo/informativa nei confronti degli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alle modalita' di bonifica dei contenitori precedentemente adibiti a rifiuti pericolosi; - invio per posta alle aziende agricole, al momento dell'avvio annuale del servizio e contestualmente al calendario di raccolta programmata, del modulo per la sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio, e ritiro dello stesso una volta sottoscritto; - distribuzione dei sacchi e di ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta, ferma restando la possibilita' per gli aderenti al servizio di utilizzare anche sacchi propri purche' trasparenti; - tenuta del registro di carico e scarico con i limiti per gli imprenditori agricoli individuati dall'art. 190, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e all'art. 10 del presente Accordo, e adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD (art. 189, comma 4 D.Lgs. n. 152/06); - a fornire alla Provincia di Vicenza con periodicita' annuale un rapporto contenente le quantita' e tipologie dei rifiuti conferiti, al fine di verificare l'efficacia del servizio. Art. 8 Ruolo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, nell'ambito delle proprie competenze, partecipa al presente Accordo e si impegna: - a promuovere progetti di comunicazione ed informazione presso le aziende agricole; - a promuovere e favorire congiuntamente agli altri soggetti firmatari campagne educative per incentivare la raccolta differenziata presso gli imprenditori agricoli; - a partecipare alla produzione di reports e analisi statistiche dei risultati del presente Accordo sulla base dei dati forniti, tramite la Provincia, dagli Enti di bacino; - a vidimare gratuitamente, in alternativa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 193, comma 6, lettera b) D.Lgs. n. 152/06, i formulari di trasporto per rifiuti pericolosi elencati nel presente Accordo. Art. 9 Modalita' operative del servizio. La gestione operativa del Servizio avverra' in 2 (due) modalita' distinte: 1) SERVIZIO PORTA A PORTA: L'azienda potra' richiedere, al Numero Verde messo a disposizione dal soggetto gestore pubblico, il ritiro porta a porta dei propri rifiuti speciali, anche pericolosi come in seguito riportato, specificandone tipologia, quantita' e modalita' di stoccaggio. L'azienda verra' quindi ricontattata dal soggetto gestore pubblico per concordare la data del ritiro, in corrispondenza del quale verranno rilasciati i formulari di identificazione dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, e la relativa fattura. 2) SERVIZIO PRESSO IL LUOGO DI CONSEGNA E TRASBORDO: L'azienda potra' conferire i propri rifiuti, a seconda della tipologia, nei seguenti modi: - rifiuti non pericolosi. L'Azienda aderente provvedera' a conferire con mezzi propri i rifiuti presso il luogo di consegna e trasbordo, nelle date indicate nell'apposito calendario di raccolta programmata, distribuito annualmente per posta agli aderenti da parte del gestore del servizio. Il trasporto dei rifiuti non pericolosi dalla sede dell'azienda aderente al luogo di consegna potra' avvenire in assenza di formulario di identificazione anche per quantitativi di rifiuto superiori ai limiti quantitativi previsti dall'art. 193, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06. Presso il luogo di consegna il soggetto gestore pubblico rilascera', ad ogni azienda conferente, i formulari di identificazione dei rifiuti in numero pari alle diverse tipologie di rifiuto trasbordate sul mezzo autorizzato per il trasporto. Come previsto dalla normativa vigente, all'azienda agricola aderente rimarranno la prima e la quarta copia del Formulario, per ogni rifiuto smaltito, e la fattura attestante il corretto recupero/smaltimento finale in impianto autorizzato. - rifiuti pericolosi. L'Azienda aderente, fino ad un massimo di 30 Kg o 30 Litri per trasporto, dovra' chiedere almeno 15 giorni prima del giorno di conferimento al Numero Verde telefonico messo a disposizione, il rilascio dei Formulari di identificazione del rifiuto in numero pari alle tipologie di rifiuti pericolosi da conferire. L'azienda aderente, che dovra' essersi preventivamente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, sara' tenuta a compilare i restanti campi del/i Formulario/i immediatamente prima della partenza dalla sede di produzione per recarsi al luogo di consegna e trasbordo. Qui, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98, verra' effettuata l'operazione di trasbordo, senza toccare il suolo, dal mezzo di proprieta' dell'azienda agricola aderente a quello del soggetto gestore pubblico che provvedera' ad apporre sulle annotazioni del Formulario i dati previsti dalla Norma, per il trasporto all'impianto di destino finale per le operazioni di corretto recupero/smaltimento. Art. 10 Registro di carico e scarico. Il produttore dei rifiuti, al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 (Tenuta dei registri di carico e scarico) con la sottoscrizione della convenzione di adesione al servizio pubblico integrativo, autorizza il soggetto gestore del servizio: - alla tenuta del registro di carico e scarico dei singoli produttori associati aderenti, nei modi previsti dalla normativa vigente e con i limiti di 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 2 tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno solare, in ottemperanza al quarto comma del sopra richiamato articolo. Tale registro, aggiornato almeno mensilmente, dovra' essere tenuto in forma unica per tutti i produttori fruitori dei servizi provenienti dal presente Accordo, in modo che i rifiuti conferiti da ciascun produttore siano chiaramente rintracciabili; - agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD in ottemperanza all'art. 189, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06. Art. 11 Formulari di trasporto. Il soggetto gestore pubblico all'avvio annuale del servizio provvede a far stampare con le modalita' di cui al D.M. n. 145 del 01/04/1998 e s.m.i., i formulari di trasporto per i produttori che aderiscono al servizio pubblico integrativo, che non superino i limiti di produzione di cui all'art. 190 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali formulari saranno precompilati per le parti ripetitive - a titolo esemplificativo, generalita' dell'imprenditore, denominazione, sede e riferimenti telefonici dell'impresa agricola - secondo le indicazioni fornite all'atto della prenotazione ed inviati al domicilio del Produttore. Mancando la quinta copia, come previsto dalla normativa nei casi di trasbordo, sara' cura del soggetto gestore pubblico successivamente al trasporto rilasciare o inviare al Produttore fotocopia della pagina di formulario riservata al trasportatore. Il calendario di raccolta del servizio con i relativi punti di trasbordo e' inviato per posta all'avvio annuale del servizio. Al fine di garantire il controllo completo dei flussi e la corretta applicazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto gestore pubblico inserira' le numerazioni dei formulari di trasporto assegnate ad ogni produttore nell'apposita sezione del registro di carico e scarico tenuto per conto dei produttori. Al termine dell'anno solare del servizio, cui i formulari si riferiscono, i formulari emessi e non utilizzati dal produttore si intendono automaticamente annullati. Resta l'obbligo per il Produttore di conservare tale documentazione per almeno cinque anni dalla data di emissione ed eventualmente, a semplice richiesta, restituire al soggetto gestore pubblico i formulari non utilizzati completi di tutte le copie. Art. 12 Modalita' di accesso al servizio pubblico. Come previsto dall'art. 188, comma 2, punto c) del D.Lgs. n. 152/06, l'accesso al servizio pubblico da parte dell'imprenditore agricolo e' subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto gestore pubblico. Il soggetto gestore pubblico provvedera' a predisporre lo schema di convenzione, redatto sulla base di quanto previsto dal presente Accordo, che sara' inviata per posta alle aziende agricole all'avvio annuale del servizio e ritirata una volta sottoscritta. Art. 13 Disposizioni finali. La Provincia di Vicenza convoca le parti firmatarie presso l'Assessorato all'Ecologia, con periodicita' annuale, a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo allo scopo di verificarne l'attuazione nonche' di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Gli Enti di Bacino si impegnano a fornire annualmente alla Provincia di Vicenza - Assessorato all'Ecologia i dati relativi alle quantita' ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo. Al presente Accordo potranno aderire, anche successivamente, altri soggetti interessati. Sono fatte salve ed immediatamente attuate le ulteriori semplificazioni amministrative eventualmente previste da successive modifiche e/o integrazioni della normativa vigente. Art. 14 Modifiche e durata. Le modifiche e/o integrazioni sostanziali, quali ulteriori agevolazioni/semplificazioni amministrative al testo del presente Accordo sono concordate tra tutti i soggetti firmatari del presente Accordo e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di approvazione e pubblicazione del presente Accordo. Le modifiche e/o integrazioni non sostanziali, quali aspetti operativi, lista dei rifiuti, sono oggetto di verifica annuale tra Provincia e gli altri soggetti firmatari, e non sono sottoposte alla sopra indicata procedura di approvazione. Il presente Accordo ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potra' essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate. Art. 15 Pubblicazione. Ai sensi dell'art. 181, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 il presente Accordo dopo la sottoscrizione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Sottoscritto a Vicenza, f.to il Presidente della Provincia di Vicenza Li, 4 luglio 2008 Il Dirigente Ferretti T-08ADA2416 (A pagamento).