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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0095623/17 del 25 gennaio 2017, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la filiale di Penne (PE), viale S. Francesco n. 98, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che, nelle giornate del 17 e 18 gennaio 2017, l'irregolare funzionamento degli sportelli dell'anzidetta dipendenza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e' stato determinato dalle avverse condizioni metereologiche e i successivi eventi tellurici; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la filiale di Penne (PE), viale S. Francesco n. 98 decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il prefetto Provolo TU17ABP1671 (Gratuito)