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Errata corrige
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Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Il Presidente f.f. della Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consorziati del Consorzio Costa Smeralda, nelle cause riunite R.G. nn. 532/2015, 228/2016 e 132/2016, promosse da (1) Monica Licenziati e Isabella Natalina Giovanzana, (R.G. n. 532/2015), rappresentate e difese dagli Avv.ti Michele Di Francesco, Sabrina Cherchi e Andrea Piredda ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Alghero (SS), via Sassari 6 (le "Prime Appellanti"); (2) Angela Ancorini, Barbara Caprotti, Tiziana Alda Agostina Maucci, Ingrid Helene Bergesen (RG n. 228/2016) nonche' da Alberto Bignardi e Giancarlo Perini (R.G. 132/2016), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Natale Diaz e Daniela Eugenia Maria Nardozza ed elettivamente domiciliati presso il primo in Sassari (SS), via Principessa Jolanda 6 (i "Successivi Appellanti"), ha autorizzato in data 25.11.16 tutti gli Appellanti alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dei rispettivi atti di citazione in appello, con cui hanno impugnato la sentenza n. 608 dell'11.11.2015 del Tribunale di Tempio Pausania ed hanno convenuto in giudizio il Consorzio Costa Smeralda, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Porto Cervo - Arzachena (OT), Casa il Ginepro 1/A, con il patrocinio degli Avv.ti F.Gianni, A. Ciminelli, G. Carboni, Antonio Auricchio e dell'Avv. S. Pinna, elettivamente domiciliato a Olbia, in Corso Umberto I, n. 103, presso il difensore domiciliatario Avv. Sergio Pinna. Cio' premesso, gli Appellanti citano tutti i "Consorziati del Consorzio Costa Smeralda" a comparire davanti alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, Pres. Rel. Dott.ssa Spanu, all'udienza che ivi sara' tenuta il giorno venerdi' 26 maggio 2017 ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima contumacia e assenza per ivi sentir accogliere le seguenti: Conclusioni delle prime appellanti: (I) in via principale e in riforma del Capo n. 2 della Sentenza Impugnata, salvo gravame, dichiarare che, per effetto della dichiarazione di uso pubblico delle opere consortili, e' venuto meno il presupposto in base al quale e' stato costituito il Consorzio e, di conseguenza, dichiarare la cessazione del Consorzio e che i consorziati sono svincolati da qualsiasi obbligo giuridico nei confronti del Consorzio con ogni correlativa pronuncia di legge e di ragione, oppure dichiarare, con effetti ex tunc, il contratto di Consorzio sciolto tra le parti per il conseguimento dell'oggetto sociale o, in alternativa, per l'impossibilita' di conseguirlo, essendo divenute le infrastrutture di natura pubblica con ogni consequenziale pronuncia del caso. Per l'effetto, condannare il Consorzio a restituire alle Sig.re Licenziati e Giovanzana tutte le somme versate a titolo di contributi consortili entro negli anni 1997-2000, pari ad attuali Euro 9.182,38, oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo; (II) in via subordinata e in riforma dei Capi nn. 3 e 4 della Sentenza Impugnata, salvo gravame, dichiarare la nullita', inefficacia e/o inopponibilita' alle attrici della delibera dell'assemblea straordinaria del Consorzio del 10 maggio 1973, con cui e' stata prorogata la durata del Consorzio al 2000 e/o dell'8 luglio 1987, con cui e' stata prorogata la durata del Consorzio al 2050 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione del Consorzio e/o lo scioglimento del relativo contratto a decorrere dal 1981 e/o 2000 con ogni consequenziale pronuncia, inclusa la declaratoria di non debenza degli oneri consortili dal 2001 ad oggi non ancora versati; (III) in via ulteriormente subordinata e in riforma del Capo n. 5 della Sentenza Impugnata, salvo gravame, dichiarare la nullita', inefficacia e/o inopponibilita' delle clausole del Consorzio nn. 9, 19, 21 e 28 per le ragioni sopra illustrate in quanto contra legem con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa la declaratoria di nullita', inefficacia e/o inopponibilita' agli attori di tutte le delibere assembleari del Consorzio di approvazione dei bilanci adottate nella vigenza di detti articoli, con ogni consequenziale pronuncia del caso, ivi inclusa la condanna del Consorzio a restituire alle Sig.re Licenziati e Giovanzana tutte le somme versate a titolo di contributi consortili entro negli anni 1997-2000, pari ad Euro 9.182,38, oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nonche' la declaratoria di non debenza degli oneri consortili dal 2001 ad oggi, non ancora versati; (IV) in ogni caso, salvo gravame, condannare il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio delle Sig.re Licenziati e Giovanzana per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nell'ammontare massimo previsto dalle ultime Tariffe Professionali in vigore, in ragione della temerarieta' delle difese del Consorzio e della sua condotta processuale dilatoria ed ostruzionistica o, in via ulteriormente subordinata, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado, tenuto conto del comportamento ostruzionistico del Consorzio. Conclusioni dei successivi appellanti Voglia l'On.le Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, previa riunione ex art. 335 c.p.c. di tutte le cause di appello pendenti avverso la stessa sentenza n. 608/2015 del Tribunale Civile di Tempio Pausania, previa valutazione di ammissibilita' del presente atto e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare nulla perche' ultra petita e comunque riformare l'impugnata sentenza n. 608/2015 nella parte in cui e' andata ultra petita e ha statuito, la valida esistenza del Consorzio, la validita' della proroga fino al 2050 e delle modifiche apportate all'originario statuto con delibere nulle perche' adottate con voti sestupli a favore dei cd. soci fondatori, la validita' delle clausole statutarie invece di dichiararle nulle, l'inammissibilita' del recesso dal consorzio immobiliare, respingendo la domanda di ammissibilita' del recesso dal Consorzio Costa Smeralda e, sulla scorta dei suindicati motivi di dissenso, accolga il progetto alternativo di decisione e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria che: - 1 - le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni in una zona residenziale (Cassazione Civile 5888/2010); - 2 - il consorzio immobiliare, che ha un livello di organizzazione piu' elevato rispetto al condominio, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni e comunioni, con la conseguente rilevanza della volonta' del singolo di partecipare o meno all'ente sociale (Cassazione Civile 5888/2010); - 3 - il consorzio volontario costituito tra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni non determina la costituzione di una obbligazione propter rem, per la tipicita' legale dei diritti reali, con la conseguenza che la partecipazione, la permanenza o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio non e' automatica ma deve risultare da una valida manifestazione di volonta' (Cassazione Civile 6666/2005, Cassazione Civile 25289/2007 e Cassazione Civile 5888/2010);- 4 - le finalita' dell'originario Consorzio di urbanizzazione primaria di cui allo Statuto sono state raggiunte e l'area-frazione e' stata dichiarata pubblica dal Comune di Arzachena (OT); e per l'effetto,-1 - In via principale e nel merito, dichiarare che, per effetto della dichiarazione di uso pubblico delle opere consortili, e' venuto meno il presupposto in base al quale e' stato costituito il Consorzio e, di conseguenza, dichiarare la cessazione del Consorzio e che i consorziati sono svincolati da qualsiasi obbligo giuridico nei confronti del Consorzio con ogni correlativa pronuncia di legge e di ragione, oppure dichiarare, con effetti ex tunc, il contratto di Consorzio sciolto tra le parti per il conseguimento dell'oggetto sociale o, in alternativa, per impossibilita' di conseguirlo, essendo divenute le infrastrutture di natura pubblica, con ogni consequenziale pronuncia del caso. Per l'effetto, condannare il consorzio a restituire agli appellanti tutte le somme versate a titolo di contributi consortili dal dovuto oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo; 2 - In via subordinata e nel merito, dichiarare la nullita', inefficacia e/o inopponibilita' alle parti appellanti della delibera dell'assemblea straordinaria del Consorzio in atti, con cui e' stata prorogata la durata del Consorzio al 2050 e, per l'effetto, dichiarare cessato il Consorzio e/o lo scioglimento del relativo contratto a decorrere dal 2000 con ogni consequenziale pronuncia, inclusa la non debenza degli oneri consortili dal 2001 ad oggi e la ripetizione dell'indebito versato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; 3 - in via ancor piu' subordinata e nel merito: nella non creduta ipotesi di accertamento della vigenza del Consorzio ed efficacia della proroga nei confronti degli appellanti, limitarne la durata al decennio, dichiarare la nullita', inefficacia e/o inopponibilita' delle clausole del Consorzio artt. 9, 17, 19, 21 e 28 per le ragioni sopra illustrate in quanto contra legem, con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa la declaratoria di nullita', inefficacia e/o inopponibilita' agli appellanti di tutte le delibere assembleari del Consorzio Costa Smeralda di approvazione dei bilanci adottate nella vigenza di detti articoli, con ogni consequenziale pronuncia del caso, ivi inclusa la condanna del Consorzio a restituire agli appellanti tutte le somme versate a titolo di contributi consortili oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero dichiarare la declaratoria di non debenza dei contributi dal 2001 ad oggi se e non ancora versati. - 4 - in ogni caso e nel merito: dichiarare il diritto di recesso dei consorziati dal Consorzio Costa Smeralda, quale unilaterale manifestazione di volonta', valido ed ammissibile, con rinuncia all'utilizzo dei servizi comuni messi a disposizione dei partecipanti e conseguente non debenza delle somme quali contributi per i servizi medesimi (Cassazione Civile 11035/2015 e Cassazione Civile 22641/2013); - 5 - in ogni caso: accogliere l'appello della sentenza impugnata e condannare il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio. Arzachena, localita' Porto Cervo - Sassari - Alghero - Roma, li' 20/02/2017 Primi appellanti avv. Michele Di Francesco - avv. Sabrina Cherchi - avv. Andrea Piredda Successivi appellanti Pietro N. Diaz - avv. Daniela E. M. Nardozza TX17ABA1723