PREFETTURA DI LECCE

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2010)

Prot. n. 25325 del 13 aprile 2010.

  Il prefetto della Provincia di Lecce, 
  Vista la nota n. 0248650/10 del 30 marzo 2010 con la quale il  vice
direttore  reggente  della  Banca  d'Italia,  Filiale  di  Bari,   ha
comunicato che le sottoindicate dipendenze del Banco  di  Napoli  non
hanno potuto funzionare regolarmente  nella  giornata  del  12  marzo
2010, a causa dell'astensione dal lavoro del  personale  dovuta  allo
sciopero generale proclamato dalle  Organizzazioni  Sindacali  ed  ha
pertanto chiesto  la  proroga  dei  termini  legali  o  convenzionali
scaduti durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque
giorni successivi: 
    Filiali: 
  Alliste, via Roma n. 12; 
  Lecce Ag. 1, via San Domenico Savio nn. 61/63; 
  Lecce Ag. 2, piazzale della Stazione FF.SS.; 
  Taviano, via Fogazzaro n. 40; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali  scaduti  nella  giornata  del  12
marzo 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti
od operazioni  da  compiersi  in  altra  piazza,  sono  prorogati  di
quindici giorni a favore delle Filiali sopramenzionate del  Banco  di
Napoli a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto
periodo. 
    Lecce, 9 aprile 2010 

                            Il prefetto: 
                               Tafaro 

 
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