Prot. n. 25325 del 13 aprile 2010. Il prefetto della Provincia di Lecce, Vista la nota n. 0248650/10 del 30 marzo 2010 con la quale il vice direttore reggente della Banca d'Italia, Filiale di Bari, ha comunicato che le sottoindicate dipendenze del Banco di Napoli non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12 marzo 2010, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dovuta allo sciopero generale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ed ha pertanto chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi: Filiali: Alliste, via Roma n. 12; Lecce Ag. 1, via San Domenico Savio nn. 61/63; Lecce Ag. 2, piazzale della Stazione FF.SS.; Taviano, via Fogazzaro n. 40; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del 12 marzo 2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle Filiali sopramenzionate del Banco di Napoli a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo. Lecce, 9 aprile 2010 Il prefetto: Tafaro C101191 (Gratuito)