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Protocollo: 1865/2013 Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto di Torino, Vista la lettera n. 1071139/13 del 20 novembre 2013 con la quale il direttore della locale Banca d'Italia comunica che, a causa di uno sciopero dei dipendenti del settore bancario, nella giornata del 31 ottobre 2013, le sotto indicate filiali della provincia di Torino della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, non hanno potuto funzionare regolarmente e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno: Agenzia 22, Agenzia 21, Agenzia 8, Agenzia 6, Agenzia 23, Agenzia 16, Agenzia 12, Agenzia 14, Agenzia 7, Agenzia 1, Agenzia 2, Agenzia 5, Agenzia 3, Agenzia 10, Agenzia di Torino (codice 100), Agenzia 4, Venaria Reale, Chivasso, Nichelino, Collegno, None, Cavour, Pinerolo, Moncalieri, Ivrea, Chieri, Carmagnola 1, San Mauro Torinese, Rivoli; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto D.Lgs. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici bancari sopraindicati, nel giorno precisato, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 20 novembre 2013 Il prefetto Basilone TC13ABP15283 (Gratuito)