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Protocollo: 0046045 Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 1053105/13 del 14 novembre 2013, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Societa' Cooperativa per gli sportelli delle dipendenze di Pescara, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Societa' Cooperativa e' stato determinato dallo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 31 ottobre 2013; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: I termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 19 novembre 2013 Il prefetto D'Antuono TC13ABP15399 (Gratuito)