Avviso di rettifica
Errata corrige
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Atto di citazione ex art. 949 c.c. Il sottoscritto Avv. Vasco Sisti, in virtu' di mandato a margine del presente atto, e' difensore e pro.re dom.rio dei sigg.ri Periotto Francesco, nato a Modena il 11.09.1975 (C.F. PRT FNC 75P11 F257P) e Periotto Chiara, nata a Modena il 22.09.1979 (C.F. PRT CHR 79P62 F257M) entrambi residenti in Ferrara, Via dei Tulipani n. 67, premesso 1.Con Decreto di Trasferimento 03/02/09 cron. 331 rep. 391 (doc. 1), il Tribunale di Ferrara - ad esito della Procedura Esecutiva n. 185/2007 R.G. Es. 185/2007 - trasferiva ai sigg.ri Periotto Francesco e Periotto Chiara la nuda proprietaria, in ragione di 1/2 ciascuno, di un immobile sito in Portogaribaldi (FE), Via Lamarmora n. 15; 2.detto immobile, completo di corte pertinenziale e porzione di portico esclusivi, risulta cosi' censito al Catasto Fabbricati di Comacchio: - foglio 50 - mappale 649 sub. 24 (ufficio) cat. A/10, classe U, vani 2,0 con rendita catastale di E. 686,89; - mappale 91 sub. 68 (corte esclusiva); - mappale 91 sub. 70 (porticato); 3.l'immobile sopra descritto e' inserito nel complesso immobiliare denominato "Pino C" costituito da n. 4 corpi di fabbrica come da planimetria che si allega (doc. 2); 4.tale complesso trae origine dalla convenzione 22.05.1980 (doc. 3) conclusa tra il Comune di Comacchio ed un cartello di imprese proprietarie dei terreni, in virtu' della quale tali aziende - autorizzate dal Comune alla costruzione di un "Centro Organizzato Balneare" - istituivano, sulle rispettive porzioni di proprieta', "Servitu' perpetua di uso pubblico sulle aree destinate....a strade, piazze, parcheggi e passaggi pedonali." A detta convenzione seguivano poi la Concessione Edilizia prot. 14637/82 Pratica n. 318/82 (rilasciata in data 03.06.1983 per la costruzione dell'intero complesso immobiliare), l'Autorizzazione in Sanatoria (prot. 7484/87 - 1203/87 Pratica n. 318/82 per cio' che attiene le modifiche apportate al complesso immobiliare) e, infine, il successivo Permesso di Abitabilita' ed Agibilita' datato 15.12.1989 prot. 2141/85; 5.tale "Centro Organizzato Balneare", nelle intenzioni dell'Amministrazione concedente, avrebbe dovuto ospitare, quasi esclusivamente, attivita' di carattere commerciale-imprenditoriale (negozi, bar, gelaterie, esercizi pubblici in genere, uffici, ecc.) dando cosi' vita - anche in localita' Portogaribaldi - a quelle imponenti "aggregazioni" di attivita' aperte al pubblico, dotate di portici e "piazzetta" interna, che non e' infrequente rinvenire nelle localita' balneari. A riprova di cio' conforti la circostanza che la quasi totalita' delle unita' immobiliari ivi presenti veniva classificata con la categoria catastale A10 (ufficio e similari); 6.vista la funzione concepita ed al fine di agevolare il passeggio e l'eventuale accesso ad una indistinta generalita' di fruitori, l'Amministrazione concedente confermava - anche all'atto del rilascio della Concessione Edilizia originaria avvenuto nel 1982 - la servitu' di passaggio pubblico di cui sopra (gravante, in concreto, sul porticato prospiciente le unita' site al pian terreno), menzionata altresi' nell'Atto Notaio M. Bissi rep. 27229/3911 del 11.11.1989 (doc. 4); 7.le originarie finalita', pero', venivano immediatamente disattese tanto che nessuna attivita' dei generi suelencati - fatta salva qualche rara eccezione - si e' mai stabilmente insediata in loco; 8.pur non concretizzatasi nella sua prospettiva commerciale, l'edificazione presentava, viceversa, una notevole "appetibilita'" sotto il profilo turistico-residenziale dovuta, in particolar modo, alla vicinanza al mare, alle ridotte dimensioni delle unita' nonche' all'agevole possibilita' di assoggettarla a numerosi frazionamenti. Non a caso, infatti, la compresenza di tali caratteristiche provocava una generale quanto repentina "conversione" dell'intero immobile, via via trasformato - a "colpi" di cambi di destinazioni d'uso - in un vero e proprio condominio di tipo balneare; 9.come si evince dalle fotografie (doc. 5) e dalle visure catastali allegate (doc. 6), l'intero complesso ora e' totalmente composto da unita' immobiliari censite come abitazioni (categoria catastale A/3). Le uniche unita' immobiliari censite con categoria diversa (A/10), sono quella assegnata agli attori ed una in cui ha sede una attivita' di agenzia assicurativa (si vedano, in proposito, le fotografie di cui ai nn.C1, C2, C3, C6, C7 E C8) peraltro dotata di autonomo cortile di accesso di proprieta' esclusiva. Precisiamo inoltre che detta agenzia, a tutt'oggi, risulta l'unica attivita' aperta e destinata al pubblico presente nel complesso "Pino C"; 10.dalle visure catastali allegate, inoltre, si deduce che - nel corso delle fasi di trasformazione da negozi ad abitazioni succedutesi nel tempo - i subalterni che identificavano i porticati di proprieta' esclusiva (gravati da servitu' di uso pubblico) sono stati sistematicamente soppressi ed "accorpati" alle unita' immobiliari di pertinenza; 11.in buona sostanza, i proprietari delle abitazioni prospicienti il porticato gravato da servitu' di passaggio pubblico, hanno provveduto ad intercludere le porzioni antistanti i rispettivi appartamenti mediante l'edificazione di muretti, infissi a vetrate, recinzioni e/o cancelli, di guisa da definitivamente impedire il transito a terzi, come comprovano le fotografie allegate (doc. 7); 12.per contro, la porzione di porticato di proprieta' esclusiva degli attori, distinta al mappale 91 sub. 70 (ex sub. 32), risulta ancora gravata da servitu' di passaggio pubblico, cosi' come conferma l'Atto Notaio M. Bissi rep. 27229/3911 del 11.11.1989; 13.in ragione di quanto sinora esposto, potendosi legittimamente affermare che: a) le finalita' per le quali era stata istituita la servitu' di uso pubblico sul porticato non solo sono integralmente venute meno, ma addirittura non risultano mai concretizzatesi, essendo rimaste quale mero intento; b) l'insediamento nel complesso di esercizi o attivita' aperte al pubblico non si e' mai verificato, eccezion fatta per l'agenzia assicurativa soprammenzionata. Ad oggi nessuna impresa commerciale risulta operante nel complesso immobiliare in oggetto, appare fortemente ingiusto ed inutilmente gravatorio mantenere attivo - peraltro solo formalmente ed unicamente nei riguardi degli attori - un vincolo del tutto inutile, superfluo, antitetico allo stato di fatto dei luoghi in cui dovrebbe operare ed in totale distonia con le finalita' e gli scopi (peraltro integralmente disattesi) per cui era stato concepito; 14.l'effettivita' dello stato dei luoghi sopradescritto nonche' l'attestazione della completa inutilita' della servitu' di uso pubblico gravante sul porticato di cui gli attori sono comproprietari vengono altresi' confermati dall'allegata relazione tecnica-descrittiva del Geom. Fogli (doc. 8); 15.considerata l'indistinta generalita' dei potenziali controinteressati al merito di tale vicenda nonche' alle richieste attoree, la difesa dei medesimi ritiene si renda necessaria la notifica del presente atto ai sensi e nelle modalita' previste dall'art. 150 c.p.c. Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato, nella veste ut supra, CITA una collettivita' indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale ed aventi eventuale interesse alla non soppressione della succitata servitu' di uso pubblico a comparire avanti l'intestato Tribunale, G.I. designando, locali usuali di Via Borgo dei Leoni n. 62, all'udienza del giorno 29 luglio 2010, ore 9,00 e ss. con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che non costituendosi si procedera' in dichiarata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale e nel merito: ACCERTATO il venir meno di ogni utilita' e/o necessaria persistenza della servitu' di uso pubblico istituita sui passaggi pedonali (porticato) insistenti nel complesso immobiliare "Pino C" sito in localita' Portogaribaldi (FE), Via Lamarmora, DICHIARARE detta servitu' cessata e/o caducata e/o estinta e/o inefficace e priva di ogni giuridico effetto nei confronti degli attori. Per l'effetto, ORDINARE all'Uffico Provinciale del Territorio di Ferrara (Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicita' Immobiliare) di provvedere alla cancellazione di tale servitu' e all'UTE di Ferrara di eseguire ogni opportuno aggiornamento degli atti in conseguenza dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilita' al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa solo in caso di opposizione alla domanda. Con riserva di meglio precisare i mezzi istruttori nei prefiggendi termini di rito. Dichiarazione di valore: si dichiara, ai fini previsti dalla legge 23/12/99 n. 488 art. 9,che il valore della presente causa determinato ex art. 10, co 2° e' determinata in base alla rendita catastale dell'immobile pari ad E. 686,89. Si allegano i seguenti documenti in fotocopia: 1.Decreto Trasferimento 03/02/09 cron. 331 rep. 391 Trib. Ferrara 2.planimetrie; 3.convenzione 22.05.1980 Comune di Comacchio;3.Atto Notaio M. Bissi rep. 27229/3911 del 11.11.1989; 4.fotografie; 5.visure catastali; 6.fotografie porticato; 7.relazione tecnica-descrittiva Geom. Ivan Fogli. Ferrara, li' 12/04/10 Avvocato Vasco Sisti T10ABA5059