TAR LAZIO
Sezione III Bis

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2010)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  I signori Fortuna Antonio,  Pierantoni  Celestino,  Rosati  Enrico,
Paterno'  Alfredo,  Midolo  Daniele,  Cataldi  Giuseppe,   Mariantoni
Stefano, Martini Paolo, Soraci Alessandro e Soraci Diego hanno svolto
la leva militare  dopo  aver  conseguito  il  titolo  di  studio  per
l'accesso all'insegnamento ma prima della nomina. Con ric. n. 5716/09
hanno  impugnano  il  decreto  MIUR  n.   42/2009   (integrazione   e
aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale  docente)  laddove
prevede valutazione servizio militare e servizi sostitutivi  solo  se
prestato in  costanza  di  nomina.  Con  successivo  atto  di  motivi
aggiunti i signori Fortuna,  Pierantoni,  Rosati,  Paterno',  Midolo,
Cataldi, Mariantoni, Martini, Soraci A. e Soraci D.  hanno  impugnato
rispettivamente le graduatorie definitive  pubblicate  dagli  USP  di
Vibo  Valentia  (A051-A052-A050-A043),  Macerata  (A042),  di  Ascoli
Piceno (A048-A017), Vercelli (scuola primaria), Catania (A032  -  Ed.
Musicale),  Livorno  (A031-A032-AC77),   Rieti   (A029-A030),   Rieti
(A245-A246-Sostegno), Roma (A445-A446). Con ordinanza n. 871/2010, il
TAR ha disposto integrazione  contradditorio  mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di sunto ricorso e
motivi, con esenzione indicazione  nominativa  destinatari,  fissando
c.c. 14.10.10 per decisione sospensiva. Queste le censure  articolate
in ricorso e motivi aggiunti. Viol., errata falsa  applicazione  art.
485, comma 7, decreto legislativo n. 297/1994, viol. artt. 3, 51,  52
e 97 Cost., principio buon andamento; eccesso di potere per errata  e
falsa valutazione circostanze  rilevanti,  manifesta  illogicita'  ed
ingiustizia, disparita' trattamento. L'art.  485,  comma  7,  decreto
legislativo n. 297/94 prevede che periodo servizio leva o richiamo  e
servizio civile sostitutivo e'  valido  ogni  effetto  come  servizio
effettivo. Cio' in conformita' all'art. 52, comma  2,  Cost.  secondo
cui  adempimento  servizio  leva  non  pregiudica  posizione   lavoro
cittadino. D.M. n. 42/2009 e'  illegittimo  per  violazione  art.  52
Cost. e legge, perche' prevede  valutazione  servizio  leva  solo  se
prestato in costanza di nomina, senza considerare  che  sino  a  2005
leva era obbligatoria per legge e che per questo  il  legislatore  ha
previsto che suo svolgimento non poteva  pregiudicare  posizione  ne'
lavoratore ne'  aspirante  impiego.  Esso  va  dunque  valutato  come
servizio effettivo nelle graduatorie per cui e' causa. Viol.,  errata
e falsa applicazione  art.  485,  comma  7,  decreto  legislativo  n.
297/94, artt. 20 e 22; legge n. 958/86 (norme sul  servizio  militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata). D.M. n. 42/2009 viola art.
20, legge n. 958/86 che prevede  che  periodo  servizio  militare  e'
valido a tutti  effetti  per  inquadramento  economico  e  anzianita'
lavorativa e art. 22 che prevede che periodi effettivo servizio leva,
richiamo armi, ferma e rafferma sono valutati  in  pubblici  concorsi
con stesso punteggio servizi prestati in impieghi civili presso  enti
pubblici. La presente inserzione vale notifica a  tutti  i  candidati
compresi nelle graduatorie USP sopra indicate. 

                          Avv. Stefano Viti 

 
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