Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami I signori Fortuna Antonio, Pierantoni Celestino, Rosati Enrico, Paterno' Alfredo, Midolo Daniele, Cataldi Giuseppe, Mariantoni Stefano, Martini Paolo, Soraci Alessandro e Soraci Diego hanno svolto la leva militare dopo aver conseguito il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento ma prima della nomina. Con ric. n. 5716/09 hanno impugnano il decreto MIUR n. 42/2009 (integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente) laddove prevede valutazione servizio militare e servizi sostitutivi solo se prestato in costanza di nomina. Con successivo atto di motivi aggiunti i signori Fortuna, Pierantoni, Rosati, Paterno', Midolo, Cataldi, Mariantoni, Martini, Soraci A. e Soraci D. hanno impugnato rispettivamente le graduatorie definitive pubblicate dagli USP di Vibo Valentia (A051-A052-A050-A043), Macerata (A042), di Ascoli Piceno (A048-A017), Vercelli (scuola primaria), Catania (A032 - Ed. Musicale), Livorno (A031-A032-AC77), Rieti (A029-A030), Rieti (A245-A246-Sostegno), Roma (A445-A446). Con ordinanza n. 871/2010, il TAR ha disposto integrazione contradditorio mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di sunto ricorso e motivi, con esenzione indicazione nominativa destinatari, fissando c.c. 14.10.10 per decisione sospensiva. Queste le censure articolate in ricorso e motivi aggiunti. Viol., errata falsa applicazione art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/1994, viol. artt. 3, 51, 52 e 97 Cost., principio buon andamento; eccesso di potere per errata e falsa valutazione circostanze rilevanti, manifesta illogicita' ed ingiustizia, disparita' trattamento. L'art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/94 prevede che periodo servizio leva o richiamo e servizio civile sostitutivo e' valido ogni effetto come servizio effettivo. Cio' in conformita' all'art. 52, comma 2, Cost. secondo cui adempimento servizio leva non pregiudica posizione lavoro cittadino. D.M. n. 42/2009 e' illegittimo per violazione art. 52 Cost. e legge, perche' prevede valutazione servizio leva solo se prestato in costanza di nomina, senza considerare che sino a 2005 leva era obbligatoria per legge e che per questo il legislatore ha previsto che suo svolgimento non poteva pregiudicare posizione ne' lavoratore ne' aspirante impiego. Esso va dunque valutato come servizio effettivo nelle graduatorie per cui e' causa. Viol., errata e falsa applicazione art. 485, comma 7, decreto legislativo n. 297/94, artt. 20 e 22; legge n. 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata). D.M. n. 42/2009 viola art. 20, legge n. 958/86 che prevede che periodo servizio militare e' valido a tutti effetti per inquadramento economico e anzianita' lavorativa e art. 22 che prevede che periodi effettivo servizio leva, richiamo armi, ferma e rafferma sono valutati in pubblici concorsi con stesso punteggio servizi prestati in impieghi civili presso enti pubblici. La presente inserzione vale notifica a tutti i candidati compresi nelle graduatorie USP sopra indicate. Avv. Stefano Viti TS10ABA8111