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Errata corrige
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PROPOSTA DI CONCORDATO La societa' Innovest SpA, con sede in Milano, C.F. n.ro 04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giandomenico Trombetta, a cio' munito di appositi poteri conferiti con delibera del 16 novembre 2009 ai sensi dell'art. 152 del R.D. 267/1942 (all. 1), come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006 e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.2), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, dall'avv. Giuseppe Leogrande, come da mandato in calce al presente atto, e con domicilio eletto in Bologna, Via Galliera 39, presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, propone ai creditori della H.S. Elettronica Progetti Spa in AS il seguente concordato. 1. Il quadro normativo di riferimento. La societa' H.S. Elettronica Progetti Spa e' stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 15.1.1994, pubblicato, in data 24.1.1994, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18. In sede di riforma della procedura di amministrazione straordinaria, il legislatore e' intervenuto introducendo nel sistema il D. Lgs. 8.7.1999 (c.d. Prodi bis), ed abrogando la precedente disciplina portata dalla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 109, comma 1, lett. a, D. Lgs. 270/99). Per quanto attiene alle procedure gia' in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, tale ultima normativa prevede che trovino ancora applicazione le disposizioni di cui alla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 106, primo comma D. Lgs. 8.7.1999, n. 270), e che solo alcune norme introdotte con la riforma siano di immediata applicazione anche nelle posizioni transitorie. Per quanto rileva in questa sede, l'art. 106, terzo comma, D. Lgs. 270/99, dispone che l'art. 78 della medesima normativa - norma che disciplina il concordato nella c.d. Prodi bis - sia applicabile anche alle procedure aperte in virtu' della l. 3.4.1979, n. 95. In considerazione di quanto sopra, la presente proposta di concordato e' quindi disciplinata dal combinato disposto degli art. 106, terzo comma, e 78 D. Lgs. 270/99, nonche' dall'art. 214 r.d. 16.3.1942 n. 267, cosi' come richiamato dal terzo comma dell'art. 78 D. Lgs. 270/99. 2. Introduzione alla proposta di concordato. In conformita' a quanto previsto dall'art. 78, D. Lgs. 270/99, Innovest SpA, nella propria qualita' di "terzo", propone ai creditori della H.S. Elettronica Progetti SpA, essendo stato a cio' autorizzato con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5. Innovest SpA ricopre quindi, nella fattispecie, il duplice ruolo di proponente il concordato e di soggetto terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato (i.e.: l'assuntore del concordato). L'attuale proposta interviene a distanza di diversi anni dal deposito, presso la cancelleria dell'intestato tribunale, dell'elenco dei creditori di H.S. Elettronica Progetti Spa in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 209 l. fall., elenco divenuto esecutivo in data 1 marzo 1996. L'amministrazione straordinaria di H.S. Elettronica Progetti SpA ha, peraltro, gia' da tempo conseguito il fine conservativo che caratterizza tale tipo di procedura concorsuale: H.S. Elettronica Progetti SpA in amministrazione straordinaria non e', infatti, piu' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di impresa sin dal 3 marzo 1995. Da cio' consegue che l'autorizzazione al deposito della presente proposta e' stata concessa in considerazione dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge, rappresentato dalla "convenienza" del concordato (art. 78, comma secondo, D. Lgs. 270/99). In tale ottica il concordato proposto consente, da un lato, di ripartire ai creditori concorrenti un importo liquido attualmente indisponibile, e, dall'altro lato, di liberare i creditori dalle passivita' e dai rischi che il proponente si e' assunto, nonche' di concedere ai creditori il beneficio di una liquidazione in tempi senz'altro piu' ristretti rispetto a quelli necessari per il completamento della liquidazione concorsuale. La soluzione concordataria proposta consente, altresi', di contenere, in misura coerente con gli esercizi precedenti, gli oneri connessi alla prosecuzione della procedura potenzialmente gravabili sul ceto creditorio. 3. Il proponente-assuntore del concordato. La societa' Innovest SpA, costituita in data 09.10.1991, riporta sub art. 2 dello Statuto, la seguente descrizione dell'oggetto sociale: "l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 385/1993, di attivita' finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre societa' od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della societa' od enti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. e controllate da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la societa' fa parte, nonche' la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprieta' sociale a scopo di stabile investimento, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attivita' di cui all'art. 12 della legge 23/3/1983 n. 77 e leggi ivi richiamate; - la realizzazione, sviluppo, fornitura con mezzi propri o di terzi di qualunque tipo di servizio amministrativo, commerciale, di consulenza organizzativa e gestionale in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale, con esclusione di qualsiasi attivita' di natura professionale. Essa puo' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie reali, sempre con l'espressa esclusione di ogni attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. La societa' potra' ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di restituzione nei limiti delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari". Innovest SpA dispone di un capitale sociale di Euro. 4.426.604,00, interamente sottoscritto e versato, ed e' partecipata da: - Giandomenico Trombetta e management 67,98% - Dario Segre 2,19% - Bufo Holding SA 1,39% - Carisma SpA 0,97% - Altri imprenditori e privati 27,47% 4. La situazione debitoria di H.S. Elettronica Progetti Spa. La tabella 1 riporta la situazione debitoria di H.S. Elettronica Progetti SpA in A.S. alla data del deposito dello stato passivo (1 marzo 1996), nonche' le modifiche apportate a seguito dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo (opposizioni e tardive) - azioni che risultano alla data del 23 ottobre 2007 tutte definite con provvedimenti non piu' impugnabili. Tabella 1 Stato passivo 1 marzo 1996 Stato passivo23 ottobre 2007 Privilegiati 709.660 674.277 Chirografari 8.056.075 8.088.706 Totale stato passivo 8.765.735 8.762.983 Risulta peraltro eseguito un riparto autorizzato in data 13 marzo 2000 che ha consentito una riduzione del debito privilegiato, sicche' allo stato la situazione debitoria puo' essere cosi' descritta: Tabella 2 Stato passivo 23 ottobre 2007 Residuo post riparti autorizzati Privilegiati 674.277 587.746 Chirografari 8.088.706 8.088.706 Totale stato passivo 8.762.983 8.676.453 Lo stato passivo, alla data di deposito della presente proposta, risulta rimasto inviariato rispetto alle modifiche sopra evindenziate. Oltre alle poste di debito sopra indicate, nella quantificazione del passivo di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS devono, altresi', considerarsi le sottoindicate spese connesse al funzionamento della procedura sino all'omologazione del concordato: A) Compenso organo commissariale dal 3 aprile 2007 sino ad omologa del concordato comprensivo dell'attivita' di sorveglianza e vigilanza dell'esecuzione del concordato, liquidato con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2008: Euro 35.603 B) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura: Euro 30.479 5. Il contenuto della proposta. Il concordato che viene proposto ai creditori di H.S. Elettronica Progetti SpA in amministrazione straordinaria, avuto riguardo al valore di realizzo degli attivi in capo alla procedura, non prevede la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio ammessi allo stato passivo, bensi' una soddisfazione nei termini di seguito riportati in ragione della collocazione preferenziale attribuita a ciascun creditore privilegiato, nonche' la soddisfazione integrale dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo 4. In funzione di quanto sopra evidenziato, la proposta di concordato formulata prevede, pertanto, l'accollo, con efficacia liberatoria della H.S. Elettronica Progetti SpA in amministrazione straordinaria, a carico dell'attuale proponente-assuntore: a.dell'obbligazione di pagamento dei compensi dei commissari straordinari di cui alla precedente lettera A), nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verra' eseguito entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato; b.dell'obbligazione di pagamento dei costi di procedura come sopra descritti al punto B) e nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verra' eseguito entro il termine di 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato; c.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2751 bis n. 1 c.c., individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 1.999,15, corrispondente al 100% del valore del credito cosi' come ammesso nello stato passivo; d.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2751 bis n. 2 c.c., individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 16.706,47, corrispondente al 100% del valore del credito cosi' come ammesso nello stato passivo; e.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati ammessi ex art. 2751 bis n. 5 c.c., individuati nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 281.062,81, corrispondente al 100% del valore dei crediti cosi' come ammessi nello stato passivo; f.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2753 c.c., individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 120.941,02, corrispondente al 100% del valore del credito cosi' come ammesso nello stato passivo; g.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati ammessi ex art. 2754 c.c., individuati nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 64.717,09, corrispondente al 100% del valore dei crediti cosi' come ammessi nello stato passivo; h.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2758 c.c., individuato nell'Allegato 3, dell'importo massimo di Euro 4.719,42, corrispondente al 100% del valore del credito cosi' come ammesso nello stato passivo; i.dell'obbligazione di pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2764 c.c., individuato nell'Allegato 4, dell'importo massimo di Euro 63.440,28, corrispondente al 65% del valore del credito cosi' come ammesso nello stato passivo; Salvo quanto sopra indicato, gli impegni assunti da Innovest SpA, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori privilegiati ammessi allo stato passivo individuati negli allegati 3 e 4. La proposta di concordato formulata non prevede alcun pagamento a favore degli ulteriori creditori chirografari ammessi allo stato passivo ed individuati nell'elenco allegato sub 5. 6. Gli effetti della proposta. La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione del concordato, ovvero - se non revocata in conformita' a quanto di seguito previsto - dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di cui all'art. 129 L. Fall. Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA si riserva la facolta' di revocare la presente proposta, prima che intervenga il provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e non oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere che dovra' necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato. Il provvedimento di omologazione, in considerazione degli impegni assunti da Innovest SpA con il concordato, produrra' pertanto i seguenti effetti: 1)l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo 4, in conformita' a quanto previsto al precedente paragrafo 5; 2)l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale dei creditori privilegiati insinuati nello stato passivo di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS ed individuati nell'allegato 3, in conformita' a quanto previsto al precedente paragrafo 5; 3)la falcidia del creditore privilegiato insinuato nello stato passivo di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS ed individuato nell'allegato 4 ed il conseguente accollo in capo al proponente assuntore del relativo debito falcidiato; 4)la falcidia integrale dei creditori chirografari insinuati nello stato passivo di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS ed individuati rispettivamente nell'allegato 5; 5)il trasferimento ad Innovest SpA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da parte di H.S. Elettronica Progetti SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti attivita' della societa' interessata dalla proposta di concordato, attivita' comprensive dei beni gia' spettanti alla societa' H.S. Elettronica Progetti Spa in A.S. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il decreto di omologa dara' specifica menzione di quanto segue: a)il trasferimento ad Innovest SpA, sul deposito amministrato n 1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, dei titoli di stato depositati sul deposito amministrato n. 1903032, acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino; b)il trasferimento ad Innovest SpA, su c/c n. 64385 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, della liquidita' giacente sul c/c n. 63815 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, per l'ammontare che risultera' alla data di omologazione del concordato; c)il trasferimento ad Innovest Spa dei crediti di seguito espressamente riepilogati: - crediti fiscali ante procedura Euro 1.146; - crediti fiscali in corso di procedura secondo l'entita' che risultera' dalla dichiarazione fiscale finale dell'Organo commissariale e dalla dichiarazione IVA. Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale posizione di credito viene trasferita all'assuntore del concordato. Il provvedimento di omologazione dovra' costituire in ogni caso titolo idoneo per la eventuale annotazione del trasferimento di titoli dematerializzati presso i registri competenti. 7. L'adempimento del concordato e le garanzie. Per quanto l'omologazione del concordato comporti il trasferimento a Innovest SpA dell'attivo di H.S. Elettronica Progetti Spa in A.S., al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonche' la massima trasparenza, si e' ritenuto opportuno di demandare all'organo commissariale l'esecuzione dei pagamenti oggetto della presente proposta utilizzando la liquidita' riveniente dalla liquidazione dei titoli di Stato gia' presenti nell'attivo oggetto di trasferimento all'assuntore. Tale importo e' sicuramente capiente per far fronte a tutte le obbligazioni concordatarie cosi' come sopra individuate. Innovest SpA provvedera' a predisporre e sottoscrivere il mandato di pagamento a beneficio dei creditori nei tempi previsti per l'adempimento dell'esecuzione degli impegni concordatari con l'ausilio del personale gia' applicato alle procedure del gruppo. I commissari provvederanno - anche in via disgiunta - a sottoscrivere, a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica dell'esattezza degli stessi, e provvederanno, sempre con l'ausilio del personale gia' applicato alle procedure del gruppo, ad eseguire formalmente tutti gli adempimenti conseguenti. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui sopra, Innovest SpA rilascia ogni piu' ampia liberatoria a beneficio dell'Organo commissariale con conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo i casi di dolo e colpa grave dello stesso. Eventuali disponibilita' liquide residue, ad esito dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, verranno prontamente liberate a beneficio esclusivo del proponente assuntore. Quale patto espresso di concordato le somme da accantonarsi, in sede di esecuzione del concordato, a beneficio dei creditori che risulteranno irreperibili, rimarranno accreditate sul conto corrente funzionale a firma congiunta per un per un periodo di cinque anni decorrente dal termine ultimo previsto nella presente proposta di concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte, e saranno liberate e trasferite nella piena titolarita' di Innovest SpA, dietro presentazione di fideiussione escutibile a prima richiesta di durata non superiore al termine di cinque anni sopra individuato. Decorso tale termine le suddette somme verranno liberate a beneficio di Innovest SpA la quale rimarra' comunque obbligata verso i creditori irreperibili e nei limiti delle obbligazioni concordatarie, fino alla naturale prescrizione dei crediti. 8. Conclusioni. Alla luce di quanto sopra, la societa' Innovest, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto chiede che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, visti gli artt. 106 e 78 D. Lgs. 270/99, 214 L. Fall., vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, voglia omologare il concordato presentato a mezzo della presente proposta, nei termini ed alle condizioni sopra descritte. Si producono in copia i seguenti documenti: 1)Verbale CDA Innovest del 16 novembre 2009; 2)Copia autentica di autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico comprensiva di Istanza di autorizzazione relativa e dei suoi allegati; 3)Elenco creditori privilegiati ammessi; 4)Elenco creditori priviligiati ammessi e soddisfatti parzialmente; 5)Elenco creditori chirografari ammessi. Milano - Bologna li 2 dicembre 2009 Innovest SpA (Dott. Giandomenico Trombetta) (Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti) (Avv. Giuseppe Leogrande) T09ABQ9474