Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
N. 5986/09 Reg. Ric. Si rende noto che con ricorso notificato il 19 giugno 2009 il signor Giacomo Del Bianco nato a Macerata il 24 dicembre 1978, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Paolucci e domiciliato a Roma Lungotevere della Vittoria n. 11 presso l'avv. Giuseppe Lore', ha promosso un giudizio contro il Ministero dell'interno, con sede in piazza del Viminale n. 1 a Roma, in persona del Ministro pro-tempore; il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali, Area 1, Concorsi di accesso; e nei confronti di Moraglio Marcello e Marchese Angelo in qualita' di soggetti in posizione di graduatoria successiva a quella del ricorrente; per ottenere l'annullamento previa sospensiva: del decreto n. 74, 15 aprile 2009, comunicato in data 23 aprile 2009, con cui il Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali, Area I, Concorsi di accesso, ha escluso in via definitiva il Del Bianco dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria per la copertura di posti nella qualifica di vigile del Fuoco per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DM 2747 del 27 agosto 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 72 dell'11 settembre 2007) in considerazione del giudizio di non idoneita' del candidato espresso dalla Commissione medica per deficit di acutezza visiva; del conseguente provvedimento di esclusione; del provvedimento di non idoneita' espresso dalla Commissione medica per deficit di acutezza visiva naturale; nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Il Del Bianco dopo la visita del 30 marzo 2009 veniva infatti escluso dalla procedura selettiva per un presunto «deficit della acutezza visiva naturale» (OD 7/10, OS 5/10). I motivi posti alla base del ricorso sono la violazione e falsa applicazione art. l l DM n. 3747 del 27 agosto 2007 e art. 1, comma 1, Lettera F DM n. 78 dell'11 marzo 2008, per eccesso di potere per falsa rappresentazione della realta', travisamento di fatti, difetto di istruttoria, erronea ed insufficiente motivazione, sviamento, violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento; ed in particolare: A) contestazione della patologia asseritamente riscontrata, manifesta illogicita' del decreto di esclusione ed errori di fatto; B) mancanza di correttezza ed attendibilita' delle operazioni tecniche eseguite. Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati; nel merito l'annullamento dei provvedimenti stessi con obbligo della amministrazione ad adeguarsi all'emanando giudicato e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi, con vittoria di spese di lite. Tutto cio' premesso, il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Sezione Prima Bis con ordinanza n. 1297/2009 del 21 ottobre 2009 successivamente modificata ed integrata con ordinanza n. 1559/2009 del 18 novembre 2009 ha ritenuto che il contraddittorio processuale deve essere assicurato a tutti gli iscritti in graduatoria dovendo essere qualificati tali soggetti in termini di litisconsorti necessari nel giudizio instaurato avverso la procedura selettiva contestata ed ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami ai 6.080 soggetti elencati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui al D.M. 28 aprile 2008, n. 1996 del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile rinviando il processo all'udienza del 17 febbraio 2010. Avvocato Andrea Paolucci TC09ABA9373