Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Ricorso TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III, n. 4771/2013, nell'interesse della signora Rosaura Sciosci, difesa dall'avv. Gianfranco Passalacqua, dall'avv. Guglielmo Calcerano e dall'avv. Valerio Impellizzeri, domiciliata presso lo Studio dell'avv. Gianfranco Passalacqua sito in via Vitelleschi n. 26, 00193, Roma, per l'annullamento del bando Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 recante «Procedura per il passaggio dalla II area alla III area funzionale, fascia F1, profili di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti»; dei relativi verbali; del provvedimento di esclusione della ricorrente e della graduatoria finale della procedura di passaggio dalla II area funzionale alla III area funzionale - profilo funzionario - processi di missione uffici periferici; dell'accordo sindacale del 21 marzo 2013. Si provvede alla notificazione mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione collocati in posizione utile nella graduatoria, come da ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III, n. 7725/2013. Si riportano di seguito le conclusioni del ricorso: «Voglia codesto Tribunale amministrativo regionale, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, annullare la procedura concorsuale ex bando prot. 2009/193306 e tutti gli atti in epigrafe impugnati, in quanto illegittimi per i motivi indicati, e condannare l'amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance come da superiore istanza risarcitoria». La ricorrente assume che la rottura dei sigilli delle urne contenenti le schede anagrafiche dei concorrenti (sub-procedura «profilo funzionario - processi di missione uffici periferici»), accertata dal verbale della Guardia di Finanza in data 10 settembre 2012, abbia viziato il procedimento per violazione degli artt. 3, 51, 97 Costituzione, violazione dello stesso bando di concorso 2009/193306, violazione dei principi di anonimato, di imparzialita' e par condicio tra i candidati, nonche' per motivazione illogica, istruttoria carente. Infatti, a causa della rottura dei sigilli, e' venuta meno la doneita' del procedimento a impedire potenziali manipolazioni del risultato del concorso. La violazione dei sigilli potrebbe difatti essere avvenuta anche all'indomani dell'inserimento delle anagrafiche dei partecipanti all'interno dell'urna poi sigillata, avvenuto in data 11 aprile 2012, in quanto dalla data di immissione nelle schede nell'urna a quella della scoperta della rottura dei sigilli (avvenuta il 10 settembre 2012) la Commissione non ha piu' verificato l'integrita' dei sigilli stessi. Pertanto l'esclusione della ricorrente dalla gara e' inficiata dalla lesione del principio di imparzialita' e di anonimato. Cio' anche a causa del fatto che la Commissione in sede di correzione non ha commentato i singoli elaborati ne' analiticamente assegnato i punteggi, cosi' favorendo possibili manipolazioni. Dalla negligenza serbata dall'Amministrazione nella custodia dell'urna sigillata discende poi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance subito. avv.ti Gianfranco Passalacqua - Guglielmo Calcerano - Valerio Impellizzeri TS13ABA12880