BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Societa' per azioni di diritto italiano

Sede legale: Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: pari a Euro 7.484.508.171,08 interamente versato
Registro delle imprese: iscritta presso il Registro delle Imprese di
Siena al numero 00884060526
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00884060526

MONTE PASCHI IRELAND LIMITED

Societa' per azioni di diritto irlandese

Sede legale: 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublino 2
(Irlanda)
Capitale sociale: autorizzato pari ad € 500.000 di cui €. 150.000
versato
Registro delle imprese: registrata presso il Registro delle Imprese
Irlandese con il numero 295318

(GU Parte Seconda n.126 del 26-10-2013)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Monte  Paschi  Ireland
          Limited in Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. 
 

  Il 11/10/2013 e' stato depositato presso il Registro delle  Imprese
di Siena il Progetto di Fusione transfrontaliera  per  incorporazione
di MONTE PASCHI IRELAND Limited in BANCA MONTE DEI  PASCHI  DI  SIENA
S.P.A. per cui si forniscono di seguito le informazioni richieste  ai
sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 
  1. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge regolatrice
delle societa' interessate dalla fusione 
  i) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., una societa' per  azioni
di diritto italiano, con sede legale in  Piazza  Salimbeni  3,  53100
Siena,  Italia,  capitale  sociale  pari  a   Euro   7.484.508.171,08
interamente versato (la "Societa' Incorporante"); e 
  ii) MONTE PASCHI  IRELAND  LIMITED,  una  societa'  per  azioni  di
diritto irlandese, con sede legale in 2  Grand  Canal  Square,  Grand
Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda, capitale sociale autorizzato  pari
a Euro 500.000,00 di cui  Euro  150.000,00  interamente  versato  (la
"Societa' Incorporanda"). 
  2.  Registro  delle  Imprese  in  cui  sono  iscritte  le  Societa'
partecipanti alla fusione e numero di iscrizione 
  i) BANCA MONTE DEI  PASCHI  DI  SIENA  S.p.A.  iscritta  presso  il
Registro delle Imprese di Siena al numero 00884060526; e 
  ii) MONTE PASCHI IRELAND LIMITED, iscritta presso il Registro delle
Imprese irlandesi al numero 295318. 
  3. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza delle societa' partecipanti  alla  fusione  e
modalita'  con  le  quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  tali
informazioni 
  I. Esercizio dei diritti dei creditori 
  Con riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa' Incorporante, il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione
del progetto comune di fusione presso il Registro  delle  Imprese  di
Siena, hanno il diritto di  proporre  opposizione  alla  fusione,  ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 2503 del codice  civile  e
dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,
entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione della delibera di
approvazione della fusione presso il Registro delle Imprese di Siena,
salvo  che  la  Societa'  Incorporante  abbia  depositato  le   somme
necessarie al soddisfacimento degli eventuali creditori della  stessa
Societa' Incorporante ovvero abbia pagato i  creditori  ovvero  abbia
ottenuto il consenso dagli stessi. Anche in caso di  opposizione,  il
tribunale competente, ove ritenga infondato il rischio di pregiudizio
dei  creditori  ovvero  qualora  la   Societa'   Incorporante   abbia
rilasciato una  garanzia  di  importo  sufficiente  a  soddisfare  le
pretese dei  creditori,  potra',  comunque,  autorizzare  la  fusione
nonostante l'opposizione, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile. 
  Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  poiche'  la  Societa'
Incorporante  non  e'  societa'  di  diritto  irlandese,la  normativa
irlandese sulle fusioni transfrontaliere non prevede alcun meccanismo
attraverso il quale i creditori possano esercitare i propri  diritti.
In conseguenza, qualsiasi protezione applicabile o diritti  spettanti
ai creditori della Societa'  Incorporante  si  applichera'  anche  ai
creditori della Societa' Incorporanda considerato che, in conseguenza
del perfezionamento della fusione transfrontaliera e a partire  dalla
data in cui la fusione transfrontaliera diventera' efficace ai  sensi
del progetto comune di fusione,  tutti  i  creditori  della  Societa'
Incorporanda diventeranno creditori della Societa' Incorporante. 
  II. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  Con riferimento alla Societa' Incorporante: la fusione  in  oggetto
stante le sue modalita' non comporta diritto di recesso per i soci di
minoranza della Societa'  Incorporante  .  Ai  sensi  dell'art.  2505
codice civile, i soci che rappresentano almeno il  cinque  per  cento
del capitale sociale possono in ogni caso,  con  domanda  indirizzata
alla Societa' Incorporante entro 8 giorni dal deposito  del  Progetto
di Fusione presso il Registro delle Imprese di Siena, chiedere che la
decisione di approvazione della fusione da parte  della  incorporante
medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art.  2502  codice
civile. 
  Con riferimento alla Societa' Incorporanda: non  esistono  soci  di
minoranza  della  Societa'  Incorporanda  poiche'  l'intero  capitale
sociale  della  Societa'  Incorporanda  e'  detenuto  dalla  Societa'
Incorporante. 
  III. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente sul sito web  della  Societa'  Incorporante
(www.mps.it) e messe a  disposizione  presso  la  sede  legale  della
Societa' Incorporante e la sede legale della  Societa'  Incorporanda,
al fine di  consentire  a  tutti  gli  aventi  diritto  di  prenderne
visione. 
  Siena, Dublino 16 ottobre 2013 

       Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. - Il presidente 
                         Alessandro Profumo 
            Monte Paschi Ireland Limited - Il presidente 
                          Massimo Molinari 

 
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