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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Monte Paschi Ireland Limited in Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. Il 11/10/2013 e' stato depositato presso il Registro delle Imprese di Siena il Progetto di Fusione transfrontaliera per incorporazione di MONTE PASCHI IRELAND Limited in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. per cui si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 1. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge regolatrice delle societa' interessate dalla fusione i) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., una societa' per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, Italia, capitale sociale pari a Euro 7.484.508.171,08 interamente versato (la "Societa' Incorporante"); e ii) MONTE PASCHI IRELAND LIMITED, una societa' per azioni di diritto irlandese, con sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda, capitale sociale autorizzato pari a Euro 500.000,00 di cui Euro 150.000,00 interamente versato (la "Societa' Incorporanda"). 2. Registro delle Imprese in cui sono iscritte le Societa' partecipanti alla fusione e numero di iscrizione i) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena al numero 00884060526; e ii) MONTE PASCHI IRELAND LIMITED, iscritta presso il Registro delle Imprese irlandesi al numero 295318. 3. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' partecipanti alla fusione e modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente tali informazioni I. Esercizio dei diritti dei creditori Con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante, il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione del progetto comune di fusione presso il Registro delle Imprese di Siena, hanno il diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2503 del codice civile e dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione della delibera di approvazione della fusione presso il Registro delle Imprese di Siena, salvo che la Societa' Incorporante abbia depositato le somme necessarie al soddisfacimento degli eventuali creditori della stessa Societa' Incorporante ovvero abbia pagato i creditori ovvero abbia ottenuto il consenso dagli stessi. Anche in caso di opposizione, il tribunale competente, ove ritenga infondato il rischio di pregiudizio dei creditori ovvero qualora la Societa' Incorporante abbia rilasciato una garanzia di importo sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori, potra', comunque, autorizzare la fusione nonostante l'opposizione, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile. Con riferimento alla Societa' Incorporanda: poiche' la Societa' Incorporante non e' societa' di diritto irlandese,la normativa irlandese sulle fusioni transfrontaliere non prevede alcun meccanismo attraverso il quale i creditori possano esercitare i propri diritti. In conseguenza, qualsiasi protezione applicabile o diritti spettanti ai creditori della Societa' Incorporante si applichera' anche ai creditori della Societa' Incorporanda considerato che, in conseguenza del perfezionamento della fusione transfrontaliera e a partire dalla data in cui la fusione transfrontaliera diventera' efficace ai sensi del progetto comune di fusione, tutti i creditori della Societa' Incorporanda diventeranno creditori della Societa' Incorporante. II. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Con riferimento alla Societa' Incorporante: la fusione in oggetto stante le sue modalita' non comporta diritto di recesso per i soci di minoranza della Societa' Incorporante . Ai sensi dell'art. 2505 codice civile, i soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla Societa' Incorporante entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Siena, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 codice civile. Con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale sociale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. III. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente sul sito web della Societa' Incorporante (www.mps.it) e messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporante e la sede legale della Societa' Incorporanda, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Siena, Dublino 16 ottobre 2013 Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. - Il presidente Alessandro Profumo Monte Paschi Ireland Limited - Il presidente Massimo Molinari T13AAB13164