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Errata corrige
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Il prefetto della Provincia di Ferrara, Visto il D.L. 15 gennaio 1948, riguardante la proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Atteso che la Filiale della Banca d'Italia di Bologna, nel comunicare che gli sportelli della Banca di Romagna S.p.a. sotto indicati non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno 2010, a causa di uno sciopero, chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del D.L. citato; Filiale di Ferrara 1, via Bologna n. 138; Filiale di Ferrara 2, via Porta Romana n. 61; Filiale di Ferrara 3, via Po n. 24; Considerato che nella fattispecie ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 1 del D.L. stesso; Decreta: l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nel giorno suindicato, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, e pertanto i termini legali e convenzionali scadenti in tale giorno, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 giorni, a decorrere dal 28 giugno 2010 giorno in cui e' ripreso il regolare funzionamento degli sportelli stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. Ferrara, 16 luglio 2010 p. Il prefetto Il capo di gabinetto: Sabato C102137 (Gratuito)