Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Con ordinanza n. 811/09, depositata il 22 ottobre 2009, la II Sezione di Lecce del TAR per la Puglia ha autorizzato la ricorrente Ingrosso Luciana ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami nel ricorso n. 1393/09 proposto per l'annullamento delle graduatorie definitive provinciali ad esaurimento formate dall'USP di Lecce in applicazione del D.M. n. 42/09, pubblicate nell'agosto 2009, per gli insegnamenti nella scuola primaria, ivi compreso l'elenco per l'insegnamento di lingua inglese, nonche' per le classi di concorso A345 e A346, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto a riserva quale invalida, nonche' dei provvedimenti della Provincia di Lecce che disconoscono tale diritto e il suo stato di disoccupazione nell'anno solare 2009, respingendo anche la richiesta al riguardo, ed altresi' del decreto dell'USP di Lecce del 18 settembre 2009 che annulla il gia' riconosciuto diritto a riserva nelle graduatorie ad esaurimento del precedente biennio 2007/09. Pertanto si notifica, per pubblici proclami, il predetto ricorso n. 1393/09 con i successivi motivi aggiunti, a tutti i concorrenti inseriti nelle impugnate graduatorie in posizione prioritaria rispetto alla ricorrente ed a tutti i riservatari ivi inseriti anche in posizione successiva, e tra questi a, per la Scuola Primaria, Persico Concetta, Valentini Paola, Del Coco Antonella, Frisullo Sabrina, Locato Monia; per la classe A345, Tafuro M.Rosaria, Raino' Paola, Vergori Silvia, Dell'Anna Maria Gabriella e Indino Antonella Deborah; per la classe A346, Vallone Roberta, Romano Silvia, Latino Rosalba, Chetta Paola, Morciano Luana e Zito Viviana. Motivi di ricorso. Violazione della legge n. 68/99, del D.L. n. 42/09 ed eccesso di potere in quanto la Ingrosso, gia' inserita quale riservataria nelle graduatorie del precedente biennio, aveva diritto a conservare il predetto riconoscimento in applicazione dell'art. 1 del bando. Violazione della legge n. 68/99, del D.M. n. 42/99 e del decreto legislativo n. 181/00 in quanto essendo la ricorrente destinataria nell'anno solare 2009, di un reddito inferiore a € 10.000,00, doveva dal 1° gennaio 2009 riottenere lo stato di disoccupazione. Tanto anche perche' l'assunzione a tempo determinato, mancando di tendenziale stabilita', non fa venir meno il diritto alla riserva. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 in quanto il decreto dell'USP del 18 settembre 2009 e' stato adottato senza la partecipazione al procedimento della ricorrente e comunque per errore nei suoi presupposti e per violazione dei principi in tema di atti di autotutela. Per i predetti motivi la ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il conseguente riconoscimento, nelle censurate graduatorie, del suo diritto alla riserva in quanto disabile. L'udienza per il prosieguo e' fissata per il 7 gennaio 2010. Avv. Franco Carrozzo TC-09ABA8047