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Errata corrige
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ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE DI CONTRADDITTORIO - RG. 4390/08 La Sig. Finestauri Angela, C.F. FNSNGL61A43A242P res. in Via Piana 2 FI, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Capotosti ed domiciliata presso lo studio di questi, in Terni Via Fratini 21, (tel 0744.404135.fax 434002) in virtu' di delega a margine dell' atto di citazione del 18.12.08 premesso -che la Sig. Finestauri conveniva avanti al suintestato Tribunale la Dalmazia Trieste spa, con citazione come di seguito trascritta "omissis, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per intervenuta usucapione, l'acquisto, in favore della Sig. Finestauri Angela, C.F. FNSNGL61A43A242P, della proprieta' del fondo sito in Alviano, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Alviano (TR), al Foglio 6, Particelle 31, 39 e del fondo sul quale erge il fabbricato rurale censito al Catasto Terreni del Comune di Alviano (TR), al Foglio 6, Particella 40, ed ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza, con esenzione di responsabilita' del medesimo.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."omissis -che, in data 30.4.2009, la Enel Servizi srl, si costituiva in giudizio mediante deposito della comparsa di costituzione di seguito trascritta " omissis con il presente atto si costituisce in giudizio la Enel Servizi srl quale societa' incorporante la Dalmazia Trieste srl omissis.. CONCLUDE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, repingere la domanda attorea cosi' come proposta perche' del tutto infondata e non provata in fatto e in diritto, Omissis" -che, parte attrice, con le memorie ex art. 183 VI c, n. 1,. precisava le conclusioni come da atto trascritto "omissis in via principale, per le motivazioni richiamate in narrativa al punto I che precede, accertare e dichiarare a favore dell'attrice l'acquisto del diritto di proprieta' per intervenuta usucapione dei beni immobili come meglio descritti nell'atto di citazione, ovvero della diversa parte o misura dei suddetti beni immobili;in via subordinata, per le motivazioni richiamate in narrativa al punto II che precede, accertare e dichiarare a favore dell'attrice la qualita' di enfiteuta dei fondi come meglio descritti nell'atto di citazione, ovvero della diversa parte o misura dei suddetti beni immobili, per l'effetto accogliendo la domanda di affrancazione versata in atti, in conseguenza dichiarando l'intervenuto acquisto del diritto di proprieta' sui beni descritti, ovvero nella loro diversa parte o misura, a vantaggio della sig.ra Finestauri Angela, si opus pronunciando apposito decreto alla I udienza utile successiva, dando termine per la successiva trattazione del merito dinanzi alla Sezione Agraria presso l'intestato Tribunale.Con vittoria di spese di lite.omissis"-che parte convenuta in sede di memorie ex art. 183 VI c, n. 2 c.p.c. riformulava le proprie conclusioni come da atto trascritto "omissis I Coppo Alberto e Angela risultano del resto titolari di un diritto dilivello nelle certificazioni catastali versate in atti. omissis In Rito riconoscere e dichiarare inammissibili per violazione dell'art. 183 la nuova prospettazione dei fatti e le domande nuove introdotte dalla difesa attorea con la memoria del 10-12 6.2009. In subordine riconoscere e dichiarare comunque improponibile ed inammissibile nella presente sede la domanda di affranczione dei beni per cui e' causa, poiche' soggetta al rito speciale L.n. 607/1966; in via ulteriormente gradata riconoscere comunque la carenza di legittimazione passiva per detta azione della Finestauri. In ulteriore subordine ritenuto ilnecessario litisconsorzio con I Coppo Alberto, Bianca, Cesare e/o ulteriori eredi, disporre in conformita' l'integrazione del contraddittorio omissis" -che, con ordinanza comunicata il 22.6.10,il GI ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Coppo Alberto e Bianca ed eventuali eredi omissis- che, a seguito di istanza di autorizzazione allanotifica per pubblici proclamiex art. 150cpc del 7.9.10 di parte attrice,il GI con provvedimento depositato il 9-20.9.2010,considerata la morte dei Coppo e verificata la difficolta' di individuarne gli eredi-destinatari della notifica, autorizzava la notifica per pubblici proclami della citazione, agli eredi di Coppo Alberto e Bianca, differendo il termine per la notifica sino al 20.10.10, fissando la nuova udienza al 17.2.2011omissis. Tutto cio' premesso, la Sig. Finestauri, come sopra rappresentata,CITA gli eredi di Coppo Bianca nata TR il 10.10.1911 e morta a TR il 4.5.1983 e Coppo Alberto nato il 1.1.1909 a TR e morto a Roma il 4.12.1975, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc,a comparire davanti al Tribunale di Terni all'udienza del 17.02 2011, ore 9.30, nota sede, Dott. Di Giovannantonio,con invito ai suddetti a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. con avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella costituzione come precisate negli atti successivi, trascritti-notificatiunitamente al presente atto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.omissis Terni 20.9.10 Avv. Gino Capotosti T10ABA9690