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Errata corrige
Errata corrige
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 1- Con il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lombardia Milano, avente R.G.1236/2009, gli avv.ti Pietro Garofalo e Sara Bozzi, procuratori della Sig.ra Patrizia Pisano, hanno proposto ricorso contro l'INPS per: a) l'annullamento parziale e la riforma della graduatoria emessa il 23.02.2009 all'esito della selezione interna ex art.2 CCNI 2006 per la posizione economica C1 (Determinazione del Direttore generale dell'Inps n. P 23/208/08 del 23 giugno 2008) e, ove occorra, del relativo bando di indizione; b) il riconoscimento della ricorrente a vedersi attribuire 90,50 punti complessivi e, conseguentemente, vedersi utilmente collocata in graduatoria per l'attribuzione della posizione economica C1. La ricorrente ha lamentato che la Commissione Giudicatrice non abbia conteggiato dodici anni di servizio prestato (dal 29.07.1985 al 20.07.1997) alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda equivalenti, appunto, a sei punti. La corretta valutazione dell'anzianita' di servizio avrebbe attribuito alla sig.ra Pisano ulteriori sei punti equivalenti a dodici anni ovvero a frazioni di anni in posizione ordinamentale inferiore alla B2.Tanto avrebbe portato la ricorrente a conseguire il complessivo punteggio di 90,50 punti che l'avrebbe collocata al 36° - 40° posto ex equo e dunque in posizione ampiamente sufficiente per conseguire la posizione C1. Alla ricorrente sono stati, invece, attribuiti solo 84,50 punti ed essa e' "slittata" al 215° posto in graduatoria, fuori dai primi 135 utili per conseguire il posto. La ricorrente ha eccepito: I. Con riferimento alla graduatoria: violazione dell'art.40 Dlgs n.165/2001 in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI 2006. Perche' il bando di concorso, interpretato secondo i principi enunciati nel CCNL, che non differenzia l'anzianita' di servizio a seconda della p.a. presso cui e' stata prestata, avrebbe dovuto indurre a valutare tutti i titoli presentati dai candidati e dunque anche l'intera anzianita' di servizio, II. Con riferimento alla graduatoria: eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione dei presupposti in relazione a periodi di servizio espletati dai candidati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche' non e' logico non valutare l'anzianita' di servizio presso altra pubblica amministrazione atteso che comunque essa e' indice di esperienza maturata dalla candidata III. Con riferimento al bando, in subordine: violazione dell'art.40 Dlgs n.165/2001 in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI 2006. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione dei presupposti in relazione a periodi di servizio espletati dai candidati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche' se il bando dovesse interpretarsi nel senso da escludere l'anzianita' di servizio maturata dal candidato presso altre p.a., sarebbe a sua volta illegittimo. La ricorrente, a seguito della approvazione medio tempore delle graduatorie definitive (23.09.2009), ha ripreso ed ulteriormente sviluppato le censure agli atti impugnati con la proposizione di motivi aggiunti (oggetto, altresi', di autonomo ricorso come si dira' piu' avanti).Ulteriori motivi aggiunti sono stati proposti alla luce del provvedimento con cui l'INPS ha comunicato il rigetto del ricorso in autotutela proposto dalla ricorrente. La ricorrente, infine, esaminato l'atto di controparte, ha presentato memoria difensiva. 2- Con il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lombardia Milano, avente R.G.2884/2009, gli avv.ti Pietro Garofalo e Sara Bozzi, procuratori della Sig.ra Patrizia Pisano, hanno proposto ricorso contro l'INPS per: a) l'annullamento parziale e la riforma della graduatoria emessa il 23.09.2009 all'esito della selezione interna ex art.2 CCNI 2006 per la posizione economica C1 (Determinazione del Direttore generale dell'Inps n. P 23/208/08 del 23 giugno 2008) e, ove occorra, del relativo bando di indizione; b) il riconoscimento della ricorrente a vedersi attribuire 90,50 punti complessivi e, conseguentemente, vedersi utilmente collocata in graduatoria per l'attribuzione della posizione economica C1. La ricorrente ha lamentato che la Commissione Giudicatrice non abbia conteggiato dodici anni di servizio prestato (dal 29.07.1985 al 20.07.1997) alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda equivalenti, appunto, a sei punti. La corretta valutazione dell'anzianita' di servizio avrebbe attribuito alla sig.ra Pisano ulteriori sei punti equivalenti a dodici anni ovvero a frazioni di anni in posizione ordinamentale inferiore alla B2. Tanto avrebbe portato la ricorrente a conseguire il complessivo punteggio di 90,50 punti che l'avrebbe collocata al 39° posto e dunque in posizione ampiamente sufficiente per conseguire la posizione C1. Anche nella graduatoria definitiva alla ricorrente sono stati, invece, attribuiti solo 84,50 punti ed essa e' "slittata" al 214° posto in graduatoria, fuori dai primi 135 utili per conseguire il posto. La ricorrente ha eccepito: I. Con riferimento alla graduatoria: violazione dell'art.40 Dlgs n.165/2001 in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI 2006. Perche' il bando di concorso, interpretato secondo i principi enunciati nel CCNL, che non differenzia l'anzianita' di servizio a seconda della p.a. presso cui e' stata prestata, avrebbe dovuto indurre a valutare tutti i titoli presentati dai candidati e dunque anche l'intera anzianita' di servizio. II. Con riferimento alla graduatoria: eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione dei presupposti in relazione a periodi di servizio espletati dai candidati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche' non e' logico non valutare l'anzianita' di servizio presso altra pubblica amministrazione atteso che comunque essa e' indice di esperienza maturata dalla candidata III. Con riferimento al bando, in subordine: violazione dell'art.40 Dlgs n.165/2001 in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI 2006. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione dei presupposti in relazione a periodi di servizio espletati dai candidati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche' se il bando dovesse interpretarsi nel senso da escludere l'anzianita' di servizio maturata dal candidato presso altre p.a., sarebbe a sua volta illegittimo. Ulteriori motivi aggiunti sono stati proposti alla luce del provvedimento con cui l'INPS ha comunicato il rigetto del ricorso in autotutela proposto dalla ricorrente. La ricorrente, infine, esaminato l'atto di controparte, ha presentato memoria difensiva. Il T.A.R. Lombardia Milano (Sez IV) con ordinanza (n. 00247/2010 Reg. Ord. Coll. ha disposto la riunione dei ricorsi RG. N.1263/2009 e n.2884/2009 in quanto aventi per oggetto la medesima procedura selettiva e le medesime parti ed ha cosi' disposto: "assegna il termine del 30.01.2011 alla ricorrente per procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori che sono collocati nella posizione dal n.39 al n.135 della seconda graduatoria e nei confronti dei lavoratori che sono collocati nella posizione dal n.40 al n.135 della prima graduatoria, anche effettuando la notifica del ricorso per estratto mediante pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza indicazione nominativa degli interessati, dandone la prova con il deposito della notifica presso la Segreteria di questa Sezione entro il termine del 10 febbraio 2011. Fissa la trattazione di merito alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011, ore di rito ". La ricorrente vi provvede con il presente atto. Avv. Sara Bozzi Avv. Pietro Garofalo T10ABA12197