T.A.R. LOMBARDIA MILANO

(GU Parte Seconda n.153 del 28-12-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  1- Con il ricorso proposto  innanzi  al  T.A.R.  Lombardia  Milano,
avente R.G.1236/2009,  gli  avv.ti  Pietro  Garofalo  e  Sara  Bozzi,
procuratori della Sig.ra  Patrizia  Pisano,  hanno  proposto  ricorso
contro l'INPS per: a) l'annullamento  parziale  e  la  riforma  della
graduatoria emessa il 23.02.2009 all'esito della selezione interna ex
art.2 CCNI 2006 per la posizione  economica  C1  (Determinazione  del
Direttore generale dell'Inps n. P 23/208/08 del 23  giugno  2008)  e,
ove occorra, del relativo bando di indizione;  b)  il  riconoscimento
della ricorrente a vedersi  attribuire  90,50  punti  complessivi  e,
conseguentemente, vedersi  utilmente  collocata  in  graduatoria  per
l'attribuzione  della  posizione  economica  C1.  La  ricorrente   ha
lamentato che  la  Commissione  Giudicatrice  non  abbia  conteggiato
dodici anni di servizio prestato (dal 29.07.1985 al 20.07.1997)  alle
dipendenze dell'Azienda  Ospedaliera  Ospedale  Niguarda  Ca'  Granda
equivalenti,  appunto,  a  sei   punti.   La   corretta   valutazione
dell'anzianita' di servizio avrebbe  attribuito  alla  sig.ra  Pisano
ulteriori sei punti equivalenti a dodici anni ovvero  a  frazioni  di
anni in  posizione  ordinamentale  inferiore  alla  B2.Tanto  avrebbe
portato la ricorrente a conseguire il complessivo punteggio di  90,50
punti che l'avrebbe collocata al 36° - 40° posto ex equo e dunque  in
posizione ampiamente sufficiente per conseguire la posizione C1. Alla
ricorrente sono stati, invece, attribuiti solo 84,50 punti ed essa e'
"slittata" al 215° posto in graduatoria, fuori dai  primi  135  utili
per  conseguire  il  posto.  La  ricorrente  ha  eccepito:   I.   Con
riferimento alla graduatoria: violazione dell'art.40 Dlgs  n.165/2001
in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche'  dell'art.2  del  CCNI
2006. Perche' il bando di concorso, interpretato secondo  i  principi
enunciati nel CCNL, che non differenzia l'anzianita'  di  servizio  a
seconda della p.a. presso  cui  e'  stata  prestata,  avrebbe  dovuto
indurre a valutare tutti i titoli presentati dai candidati  e  dunque
anche l'intera anzianita'  di  servizio,  II.  Con  riferimento  alla
graduatoria: eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione
dei presupposti in relazione a  periodi  di  servizio  espletati  dai
candidati alle dipendenze  di  Pubbliche  Amministrazioni  differenti
dall'INPS.  Perche'  non  e'  logico  non  valutare  l'anzianita'  di
servizio presso altra pubblica amministrazione  atteso  che  comunque
essa e' indice  di  esperienza  maturata  dalla  candidata  III.  Con
riferimento al  bando,  in  subordine:  violazione  dell'art.40  Dlgs
n.165/2001 in relazione all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche'  dell'art.2
del  CCNI  2006.  Eccesso  di  potere  per  sviamento  e  difetto  di
motivazione dei  presupposti  in  relazione  a  periodi  di  servizio
espletati dai candidati alle dipendenze di Pubbliche  Amministrazioni
differenti dall'INPS. Perche' se il bando dovesse  interpretarsi  nel
senso da escludere l'anzianita' di servizio  maturata  dal  candidato
presso altre p.a., sarebbe a sua volta illegittimo. La ricorrente,  a
seguito della approvazione medio tempore delle graduatorie definitive
(23.09.2009), ha ripreso ed ulteriormente sviluppato le censure  agli
atti impugnati con  la  proposizione  di  motivi  aggiunti  (oggetto,
altresi', di autonomo ricorso come si  dira'  piu'  avanti).Ulteriori
motivi aggiunti sono stati proposti alla luce del  provvedimento  con
cui l'INPS  ha  comunicato  il  rigetto  del  ricorso  in  autotutela
proposto dalla ricorrente. La ricorrente, infine, esaminato l'atto di
controparte, ha presentato  memoria  difensiva.  2-  Con  il  ricorso
proposto innanzi al T.A.R. Lombardia  Milano,  avente  R.G.2884/2009,
gli avv.ti Pietro Garofalo e Sara  Bozzi,  procuratori  della  Sig.ra
Patrizia  Pisano,  hanno  proposto  ricorso  contro  l'INPS  per:  a)
l'annullamento parziale e la  riforma  della  graduatoria  emessa  il
23.09.2009 all'esito della selezione interna ex art.2 CCNI  2006  per
la posizione economica  C1  (Determinazione  del  Direttore  generale
dell'Inps n. P 23/208/08 del 23 giugno  2008)  e,  ove  occorra,  del
relativo bando di indizione; b) il riconoscimento della ricorrente  a
vedersi  attribuire  90,50  punti  complessivi  e,  conseguentemente,
vedersi utilmente collocata in graduatoria per  l'attribuzione  della
posizione economica C1. La ricorrente ha lamentato che la Commissione
Giudicatrice non abbia conteggiato dodici anni di  servizio  prestato
(dal  29.07.1985  al   20.07.1997)   alle   dipendenze   dell'Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda equivalenti, appunto, a  sei
punti. La corretta valutazione dell'anzianita'  di  servizio  avrebbe
attribuito alla sig.ra  Pisano  ulteriori  sei  punti  equivalenti  a
dodici anni ovvero a frazioni  di  anni  in  posizione  ordinamentale
inferiore alla B2. Tanto avrebbe portato la ricorrente  a  conseguire
il complessivo punteggio di 90,50 punti che  l'avrebbe  collocata  al
39° posto e dunque in posizione ampiamente sufficiente per conseguire
la posizione C1. Anche nella graduatoria definitiva  alla  ricorrente
sono stati, invece, attribuiti solo 84,50 punti ed essa e' "slittata"
al  214°  posto  in  graduatoria,  fuori  dai  primi  135  utili  per
conseguire il posto. La ricorrente ha eccepito:  I.  Con  riferimento
alla graduatoria: violazione dell'art.40 Dlgs n.165/2001 in relazione
all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI  2006.  Perche'
il bando di concorso, interpretato secondo i principi  enunciati  nel
CCNL, che non differenzia l'anzianita' di servizio  a  seconda  della
p.a. presso cui e' stata prestata, avrebbe dovuto indurre a  valutare
tutti i titoli presentati  dai  candidati  e  dunque  anche  l'intera
anzianita' di servizio. II. Con riferimento alla graduatoria: eccesso
di potere per sviamento e difetto di motivazione dei  presupposti  in
relazione  a  periodi  di  servizio  espletati  dai  candidati   alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche'
non e' logico non valutare  l'anzianita'  di  servizio  presso  altra
pubblica amministrazione  atteso  che  comunque  essa  e'  indice  di
esperienza maturata dalla candidata III. Con riferimento al bando, in
subordine:  violazione  dell'art.40  Dlgs  n.165/2001  in   relazione
all'art.10 CCNI 2002-2005 nonche' dell'art.2 del CCNI  2006.  Eccesso
di potere per sviamento e difetto di motivazione dei  presupposti  in
relazione  a  periodi  di  servizio  espletati  dai  candidati   alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni differenti dall'INPS. Perche'
se il bando dovesse interpretarsi nel senso da escludere l'anzianita'
di servizio maturata dal candidato presso altre p.a., sarebbe  a  sua
volta illegittimo. Ulteriori motivi aggiunti sono stati proposti alla
luce del provvedimento con cui l'INPS ha comunicato  il  rigetto  del
ricorso in  autotutela  proposto  dalla  ricorrente.  La  ricorrente,
infine,  esaminato  l'atto  di  controparte,  ha  presentato  memoria
difensiva. Il T.A.R. Lombardia Milano  (Sez  IV)  con  ordinanza  (n.
00247/2010 Reg. Ord. Coll. ha disposto la riunione  dei  ricorsi  RG.
N.1263/2009 e n.2884/2009 in quanto aventi per  oggetto  la  medesima
procedura selettiva  e  le  medesime  parti  ed  ha  cosi'  disposto:
"assegna il termine del 30.01.2011 alla ricorrente per procedere alla
integrazione del contraddittorio nei  confronti  dei  lavoratori  che
sono collocati nella  posizione  dal  n.39  al  n.135  della  seconda
graduatoria e nei confronti dei lavoratori che sono  collocati  nella
posizione  dal  n.40  al  n.135  della   prima   graduatoria,   anche
effettuando la notifica del ricorso per  estratto  mediante  pubblici
proclami sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  senza
indicazione nominativa degli interessati, dandone  la  prova  con  il
deposito della notifica presso la Segreteria di questa Sezione  entro
il termine del 10 febbraio 2011. Fissa la trattazione di merito  alla
pubblica udienza del 20 dicembre 2011, ore di rito ".  La  ricorrente
vi provvede con il presente atto. 

                Avv. Sara Bozzi Avv. Pietro Garofalo 

 
T10ABA12197
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