Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' BPL Mortgages S.r.l. (la "Societa'"), con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti rispettivamente da BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA ("Banco Popolare"), una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona, n. 03700430238, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5668 e capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto all'albo del gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale sociale Euro 4.294.145.865,63, integralmente versato CREDITO BERGAMASCO S.P.A. ("Creberg", e collettivamente con Banco Popolare, le "Banche Cedenti" e ciascuna una "Banca Cedente"), una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 3336, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale sociale Euro 185.180.541,00, integralmente versato, in forza di due contratti di cessione (i "Contratti di Cessione") di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, conclusi in data 14 marzo 2013, ha acquistato a titolo oneroso pro-soluto dalle Banche Cedenti tutti i crediti nella titolarita' delle stesse (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) con effetti economici a far tempo dall'11 marzo 2013 (incluso), derivanti da contratti di mutuo fondiari residenziali e contratti di mutuo residenziali assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili (i "Contratti di Mutuo") che, alla data dell'11 marzo 2013, alle ore 00.01 (inclusa) (la "Data di Valutazione"), (ovvero alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto, i "Criteri"): (i) mutui erogati dalla Banca Cedente ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti nella Banca Cedente, a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; (ii) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano soggetti (i) che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici") e (ii) residenti (se persone fisiche) o aventi sede legale (se societa' semplici) in Italia; (iii) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (iv) mutui denominati in euro; (v) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione e (ii) il valore di stima dell'immobile rivalutato in prossimita' della Data di Cessione e' pari o inferiore al 130%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile rivalutato" si intende il valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; (vi) mutui derivanti da contratti di mutuo regolati dal diritto italiano; (vii) se mutui concessi a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"): mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11; (viii) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile (inclusi i mutui in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap)). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile, e viceversa; (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. (ix) mutui: (i) ipotecari non fondiari per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa, con riferimento a Banco Popolare, tra il 27 marzo 1998 (incluso) ed il 10 settembre 2012 (incluso), e con riferimento a Creberg, tra il 24 giugno 1999 (incluso) ed il 7 settembre 2012 (incluso); o (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa, con riferimento a Banco Popolare, tra il 1 luglio 1998 (incluso) e l'8 febbraio 2013 (incluso), e con riferimento a Creberg, tra l'11 giugno 1999 (incluso) e l'8 febbraio 2013 (incluso); (x) mutui le cui rate scadute all'11 febbraio 2013 risultino interamente pagate; (xi) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata; (xii) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale; (xiii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 10.000; (xiv) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 10.000.000; (xv) mutui che non siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti della Banca Cedente, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare; (xvi) mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; (xvii) mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici; (xviii) mutui non classificati come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; (xix) mutui che non siano stati concessi a enti pubblici; (xx) mutui che non presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte alla Data di Valutazione; (xxi) mutui in relazione ai quali, all'11 marzo 2013, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto non abbiano in essere una moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (xxii) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; (xxiii) mutui in relazione ai quali sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data dell'11 marzo 2013 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) tutte le caratteristiche indicate ai punti da (a) ad (o) e non presentano alcuna delle caratteristiche indicate ai punti da (A) a (G): (a) mutui erogati dalla Banca Cedente, ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti nella Banca Cedente, a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; (b) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia; (c) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (d) mutui denominati in euro; (e) mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata; (f) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data dell'11 marzo 2013 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio vii che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; (g) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data dell'11 marzo 2013 e (ii) il valore di stima attuale dell'immobile determinato in prossimita' della data dell'11 marzo 2013, e' pari o inferiore all'80%; a. Ai fini del criterio (f), per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo, mentre ai fini del presente criterio per "valore di stima attuale dell'immobile" si intende il valore aggiornato dell'immobile in possesso della banca mutuante alla data piu' prossima all'11 marzo 2013. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; (h) mutui derivanti da contratti di mutuo regolati dal diritto italiano; (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (j) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: a. mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'otto virgola cinque per cento su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; b. mutui a tasso variabile: 1. la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al quattro per cento su base annua; o 2. in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor; c. mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all'euribor; d. mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; (k) mutui le cui rate scadute all'11 marzo 2013 risultino interamente pagate; (l) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale; (m) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 40.000; (n) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000; (o) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte. A. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla data dell'11 marzo 2013); B. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; C. mutui che siano stati concessi a una o piu' societa' semplici; D. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Abruzzo; E. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; F. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo II Cap. 1 Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; G. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data dell'11 marzo 2013. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a ciascuna Banca Cedente dai Contratti di Mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Ciascuna Banca Cedente ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia della relativa Banca Cedente presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di ciascuna delle Banche Cedenti, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi Contratti di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di ciascuna Banca Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da ciascuna Banca Cedente, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: 1. per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 2. per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da BPL Mortgages S.r.l. a ciascuna Banca Cedente per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali ciascuna Banca Cedente abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali di ciascuna Banca Cedente. BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di ciascuna Banca Cedente e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso). I Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: Banco Popolare Societa' Cooperativa, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa, sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03700430238, e Credito Bergamasco S.p.A, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122, Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166. BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio Risorse e Servizi, presso ciascuna Banca Cedente. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Conegliano, 15 marzo 2013 BPL Mortgages S.r.l. - In qualita' di amministratore unico dott.ssa Calcagni Claudia T13AAB3382