TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

ROMA

(GU Parte Seconda n.61 del 25-5-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorrono  i  docenti:  Pasquariello  Clara  nata  a   Caserta   il
29.06.1977 residente in Caiazzo (CE) alla via Severino  31;  Di  Maio
Emilia nata a Napoli il 16/11/1974 e residente in Caserta alla via De
Franciscis  n.50;  Parisi  Filomena  nata  a  Castellaneta  (TA)   il
26/01/1974 e residente in Ginosa (TA) alla via De Gasperi n. 7; Rossi
Maria Luisa, nata a Napoli il 31.05.1977 e residente in  Aversa  alla
via Domenico D'Aniello n. 2; Binetti Caterina, nata  a  Bisceglie  il
19/06/1979 e residente in Barletta (Ba) alla via Martiri 12 Settembre
n. 77/10;  Veltri  Adriana,  nata  a  Cosenza  il  12/11/1974  e  ivi
residente alla Contrada Ricciullo Donnici inf.; tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te  domiciliano
in Roma alla via Villa Pepoli,  4  c/o  l'avv.  Giancarlo  Caracuzzo.
CONTRO  Il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'   e   della
Ricerca; nonche' contro: l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta,
per le ricorrenti Pasquariello Clara, Di Maio Emilia  e  Rossi  Maria
Luisa; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, per la ricorrente
Parisi Filomena; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso,  per
la ricorrente Binetti Caterina; l'Ufficio Scolastico  Provinciale  di
Cosenza, per la ricorrente Veltri Adriana. FATTO. I ricorrenti  hanno
presentato ricorso dinanzi  al  TAR  Lazio-Roma,  R.G.  4618/09,  per
l'annullamento del D.M. n.42/2009, nella parte in  cui,  all'art.  3,
comma 2, afferma che "non e' possibile  spostare  i  24  punti,  gia'
attribuiti, da una graduatoria ad altra". Il TAR adito, sez. III Bis,
con Ordinanza n. 2808/09, ha accolto la  domanda  cautelare  proposta
contestualmente  al  ricorso.  Successivamente,  i  ricorrenti  hanno
presentato ricorso per motivi  aggiunti  avverso  le  graduatorie  ad
esaurimento, personale docente,  aa.ss.  2009/2011:  a)  dell'Ufficio
Scolastico Provinciale di Caserta, terza fascia, classe  di  concorso
A043, nella parte in cui  non  viene  riconosciuto,  alla  ricorrente
Pasquariello  Clara,  il  bonus  dei  24  punti,  gia'  dichiarato  e
valutato, sulla classe di concorso A050, e per il quale si chiede  lo
spostamento nella classe A043; b) dell'Ufficio Scolastico Provinciale
di Caserta, terza fascia, classe di concorso A043, nella parte in cui
non viene riconosciuto, alla ricorrente Di Maio Emilia, il bonus  dei
24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso  A052,
e per il quale  si  chiede  lo  spostamento  nella  classe  A043;  c)
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, terza fascia,  classe
di concorso A049, nella parte in cui  non  viene  riconosciuto,  alla
ricorrente Rossi Maria Luisa, il bonus dei 24 punti, gia'  dichiarato
e valutato, sulla classe di concorso A047, e per il quale  si  chiede
lo  spostamento  nella  classe  A049;  d)   dell'Ufficio   Scolastico
Provinciale di Taranto, terza fascia, classe di concorso A038,  nella
parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Parisi Filomena,
il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato,  sulla  classe  di
concorso A049, e per il quale si chiede lo spostamento  nella  classe
A038;e) dell'Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Campobasso,  terza
fascia, classe di  concorso  A051,  nella  parte  in  cui  non  viene
riconosciuto, alla ricorrente  Binetti  Caterina,  il  bonus  dei  24
punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso  A052,  e
per  il  quale  si  chiede  lo  spostamento  nella  classe  A051;  f)
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, terza fascia,  classe
di concorso A034, nella parte in cui  non  viene  riconosciuto,  alla
ricorrente Veltri Adriana, il bonus dei 24 punti, gia'  dichiarato  e
valutato, sulla classe di concorso A048, e per il quale si chiede  lo
spostamento nella classe A034. Il TAR adito, Sezione Terza  Bis,  con
Ordinanza n.  5406/09,  ha  accolto  la  domanda  cautelare  proposta
contestualmente al ricorso  per  motivi  aggiunti.  Cio'  nonostante,
l'Amm.ne  scolastica  non  ha  provveduto  ad  eseguire  le  suddette
ordinanze. Orbene, ai sensi dell'art.  21,  co.  7,  della  legge  n.
1034/1971, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205/2000,
sussistendo il  presupposto  della  mancata  ottemperanza,  da  parte
dell'Amm.ne resistente, alle Ordinanze n. 2808/2009 e n. 5406/2009, i
ricorrenti hanno proposto ricorso al fine di ottenerne  l'esecuzione,
anche con la nomina di un commissario ad acta che vi provveda in  via
sostitutiva. Il TAR Lazio - Roma,  Sez.  Terza  Bis,  con  Ord.za  n.
1504/10, ha disposto l'integrazione del contraddittorio  mediante  la
notifica per pubblici proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA6390
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