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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorrono i docenti: Pasquariello Clara nata a Caserta il 29.06.1977 residente in Caiazzo (CE) alla via Severino 31; Di Maio Emilia nata a Napoli il 16/11/1974 e residente in Caserta alla via De Franciscis n.50; Parisi Filomena nata a Castellaneta (TA) il 26/01/1974 e residente in Ginosa (TA) alla via De Gasperi n. 7; Rossi Maria Luisa, nata a Napoli il 31.05.1977 e residente in Aversa alla via Domenico D'Aniello n. 2; Binetti Caterina, nata a Bisceglie il 19/06/1979 e residente in Barletta (Ba) alla via Martiri 12 Settembre n. 77/10; Veltri Adriana, nata a Cosenza il 12/11/1974 e ivi residente alla Contrada Ricciullo Donnici inf.; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domiciliano in Roma alla via Villa Pepoli, 4 c/o l'avv. Giancarlo Caracuzzo. CONTRO Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; nonche' contro: l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, per le ricorrenti Pasquariello Clara, Di Maio Emilia e Rossi Maria Luisa; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, per la ricorrente Parisi Filomena; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, per la ricorrente Binetti Caterina; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, per la ricorrente Veltri Adriana. FATTO. I ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio-Roma, R.G. 4618/09, per l'annullamento del D.M. n.42/2009, nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, afferma che "non e' possibile spostare i 24 punti, gia' attribuiti, da una graduatoria ad altra". Il TAR adito, sez. III Bis, con Ordinanza n. 2808/09, ha accolto la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso. Successivamente, i ricorrenti hanno presentato ricorso per motivi aggiunti avverso le graduatorie ad esaurimento, personale docente, aa.ss. 2009/2011: a) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, terza fascia, classe di concorso A043, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Pasquariello Clara, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A050, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A043; b) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, terza fascia, classe di concorso A043, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Di Maio Emilia, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A052, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A043; c) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, terza fascia, classe di concorso A049, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Rossi Maria Luisa, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A047, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A049; d) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, terza fascia, classe di concorso A038, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Parisi Filomena, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A049, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A038;e) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, terza fascia, classe di concorso A051, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Binetti Caterina, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A052, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A051; f) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, terza fascia, classe di concorso A034, nella parte in cui non viene riconosciuto, alla ricorrente Veltri Adriana, il bonus dei 24 punti, gia' dichiarato e valutato, sulla classe di concorso A048, e per il quale si chiede lo spostamento nella classe A034. Il TAR adito, Sezione Terza Bis, con Ordinanza n. 5406/09, ha accolto la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso per motivi aggiunti. Cio' nonostante, l'Amm.ne scolastica non ha provveduto ad eseguire le suddette ordinanze. Orbene, ai sensi dell'art. 21, co. 7, della legge n. 1034/1971, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205/2000, sussistendo il presupposto della mancata ottemperanza, da parte dell'Amm.ne resistente, alle Ordinanze n. 2808/2009 e n. 5406/2009, i ricorrenti hanno proposto ricorso al fine di ottenerne l'esecuzione, anche con la nomina di un commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva. Il TAR Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, con Ord.za n. 1504/10, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. Avv. Pasquale Marotta T10ABA6390