Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"). Pontormo Mortgages S.r.l. (la "Societa'")-gia' Vitalizi Funding II S.r.l.- comunica che in data 3 agosto 2010 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. e Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. (ciascuna, la "Banca Cedente" ed insieme, le "Banche Cedenti"), 3 (tre) contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici al 30 giugno 2010 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che al 28 gennaio 2010 (la "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri generali di selezione comuni alle Banche Cedenti (complessivamente i "Crediti"): (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio italiano; (iv) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (v) mutui che non siano stati concessi ad una pubblica amministrazione, ad altri enti pubblici o a enti ecclesiastici; (vi) mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri criteri relativi alla Banca Cedente), oppure (b) garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente alla Societa'); (vii) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale e/o interessi; (viii) mutui in relazione ai quali i pagamenti delle rate siano effettuati mediante addebito diretto dai conti correnti aperti dai debitori ceduti presso la Banca Cedente; (ix) mutui derivanti da contratti che alla Data di Valutazione (a) non presentavano rate scadute e non pagate; o (b) presentavano una rata scaduta e non pagata, che sia stata pagata entro il 24 febbraio 2010; (x) mutui con scadenza entro il 31 dicembre 2039 (ivi compresi i mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di ammortamento del relativo mutuo). (xi) mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"); (xii) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e rata di importo iniziale costante, che prevedano alternativamente, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita: (a) una "maxi rata" finale (ivi inclusi i mutui a tasso variabile che prevedano (i) ad intervalli prestabiliti, la variazione dell'importo delle rate in corso di ammortamento, e (ii) la facolta' per il debitore ceduto, per non piu' di tre volte durante l'intera vita del mutuo, di richiedere alla Banca Cedente la variazione dell'importo delle rate in corso di ammortamento); o (b) il pagamento di rate (in relazione al debito residuo) di importo variabile, di modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo. con esclusione dei: (a) mutui non interamente erogati; (b) mutui per i quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (c) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente; (d) mutui concessi a debitori ceduti che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite alla voce 2367 del Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti di Banca d'Italia); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni); (e) mutui i cui Crediti siano alla Data di Godimento o siano stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca Cedente "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (f) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi di quanto previsto dal piano approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'accordo firmato in data 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori, la possibilita' di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo per 12 (dodici) mesi, nei confronti di famiglie disagiate; (g) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi di quanto previsto dall'avviso comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni di rappresentanza delle imprese (Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura e Confapi) nel quale si prevede, tra l'altro, la possibilita' per le piccole e medie imprese (aventi i requisiti di cui all'avviso stesso) di richiedere alle banche che abbiano aderito a tale avviso comune, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui per un periodo di 12 (dodici) mesi; (h) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto benefici della sospensione del pagamento delle rate ai sensi di quanto previsto dalla l'accordo sottoscritto in data 17 giugno 2009 (come eventualmente rinnovato), tra la Regione Toscana e, inter alios, le Banche Cedenti, nel quale si prevede, tra l'altro, la possibilita' per le piccole e medie imprese con sede nella regione Toscana (aventi i requisiti di cui all'accordo stesso) di richiedere alle banche che abbiano aderito a tale accordo, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui per un periodo di massimo 12 (dodici) mesi.; (i) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore di Euro 20.000,00 (ventimila/00) e inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); (ii) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza trimestrale o semestrale; (iii) mutui alternativamente: (a) derivanti da Contratti di Mutuo (i) inizialmente a tasso fisso, che prevedano l'opzione per il relativo debitore ceduto, a scadenze triennali, di (a) mantenere fisso il tasso di interesse applicale (basato su IRS piu' uno spread contrattualmente stabilito) per ulteriori tre anni, o (b) modificare il tasso di interesse applicabile al mutuo da fisso a variabile, e (ii) che prevedano che, nel caso in cui il debitore ceduto, ad ogni scadenza triennale, (a) non abbia comunicato, entro la scadenza stabilita nel Contratto di Mutuo, di voler mantenere il mutuo a tasso fisso, o (b) abbia comunicato di voler modificare il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da fisso a variabile, il Contratto di Mutuo diventi definitivamente a tasso variabile (basato sull'Euribor piu' uno spread contrattualmente stabilito), o (b) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano (i) l'opzione per il relativo debitore ceduto di modificare a scadenze triennali, fino a scadenza del mutuo, il tasso di interesse applicabile (a) nel caso di mutui inizialmente a tasso fisso, da tasso fisso a tasso variabile (basato su Euribor piu' uno spread contrattualmente stabilito) o, (b) nel caso di mutui inizialmente a tasso variabile, da tasso variabile a tasso fisso (basato su IRS piu' uno spread contrattualmente stabilito) e (ii) che prevedano che, nel caso in cui il debitore ceduto, alla relativa scadenza triennale, non abbia comunicato, entro la scadenza stabilita nel Contratto di Mutuo, di voler mantenere o modificare il tasso di interesse applicabile, il relativo Contratto di Mutuo diventi (o rimanga, a seconda del caso) a tasso variabile (basato sull'Euribor piu' uno spread contrattualmente stabilito) sino alla successiva scadenza triennale; (c) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse variabile e il pagamento di rate di importo variabile, o (d) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un tasso di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con durata complessiva massima di diciannove anni oltre periodo di preammortamento, o (e) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un tasso di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con durata complessiva massima di quaranta anni oltre periodo di preammortamento, o (f) che prevedano una durata variabile ed un tasso di interesse variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un tasso di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con facolta' di estendere (in relazione all'aumento dell'Euribor) il piano di ammortamento fino ad massimo di dieci anni oltre la durata massima originaria contrattuale (prevista in quaranta anni oltre periodo di preammortamento); (iv) Nel caso di mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse variabile, mutui con indicizzazione Media Euribor 6M 360, calcolata come media del secondo, terzo, quarto e quinto mese di calendario del semestre che precede la data di inizio calcolo degli interessi, con ricalcolo al primo gennaio e primo luglio, come indicato nel Contratto di Mutuo. con esclusione dei: mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n.10707644, n.20727368, n.28658227, n.30723464, n.37164225, n.10724359, n.20729265, n.29489226, n.30724066, n.37176229, n.10724631, n.20729349, n.29509221, n.30724918, n.37259223, n.20300224, n.20731352, n.29630225, n.30724926, n.37277225, n.20370227, n.20731360, n.30485221, n.30726632, n.37360229, n.20704235, n.20731915, n.30497226, n.30727176, n.37986221, n.20704821, n.20732129, n.30700652, n.30727283, n.38010229, n.20707972, n.20732715, n.30701304, n.30727655, n.38014221, n.20712469, n.20732822, n.30702161, n.30727879, n.38071221, n.20713756, n.20732871, n.30702765, n.30728760, n.38177226, n.20713822, n.20733317, n.30703235, n.30729339, n.38178224, n.20715108, n.20733960, n.30704951, n.30729842, n.38702221, n.20715751, n.20734141, n.30706626, n.30729974, n.38842225, n.20716767, n.20736153, n.30707665, n.30730121, n.38850228, n.20716874, n.20736922, n.30708135, n.30730667, n.38908224, n.20717393, n.20736955, n.30709885, n.30730949, n.38961223, n.20717773, n.20737730, n.30714497, n.30731244, n.39110226, n.20717922, n.20738159, n.30715197, n.30732150, n.40172223, n.20718599, n.20738167, n.30715221, n.30733737, n.40179228, n.20718862, n.20740841, n.30716492, n.30735237, n.40704124, n.20719936, n.24831224, n.30716948, n.30736136, n.40707523, n.20720280, n.25682220, n.30717060, n.30736888, n.40711020, n.20720488, n.26160226, n.30717656, n.30736946, n.40711749, n.20722724, n.26932228, n.30718506, n.30737027, n.40713315, n.20722906, n.27906221, n.30719124, n.30737332, n.40716961, n.20723748, n.27919224, n.30720866, n.30738173, n.40717696, n.20724886, n.28458222, n.30721815, n.30740518, n.40720567, n.20725917, n.28484228, n.30721849, n.30740740, n.40723173, n.20726030, n.28509222, n.30722144, n.33302225, n.40723181, n.20726048, n.28510220, n.30723043, n.33400227, n.40724288, n.20726204, n.28538221, n.30723373, n.37153228, n.40728479, n.40729394, n.40733339, n.40738338, n.47488226, n.47550223; (a) mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso fisso in relazione ai quali al debitore ceduto non sia attribuita nel Contratto di Mutuo la facolta' di modificare da fisso a variabile il tasso d'interesse applicabile. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); (ii) mutui con scadenza successiva al 1° gennaio 2011; (iii) mutui che prevedano alternativamente (a) un tasso di interesse variabile, non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su (i) Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi o (ii) sul Tasso Ufficiale di Riferimento, in entrambi i casi di cui alle lettere (a) e (b), piu' uno spread su base annua contrattualmente stabilito, o (b) un tasso di interesse convertibile fisso/variabile la cui conversione sia facolta' del debitore ceduto, dove il tasso variabile e' definito come al punto (a) (i) ed il tasso fisso equivale al IRS denaro o lettera di durata corrispondente al richiesto periodo di applicabilita' del tasso fisso piu' uno spread su base annua contrattualmente stabilito o (c) durata variabile ed un tasso di interesse variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un tasso di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con facolta' di estendere (in relazione all'aumento dell'Euribor) il piano di ammortamento fino ad massimo di cinque anni oltre la durata originaria contrattuale; (iv) Nel caso di mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse variabile, mutui con indicizzazione (a) basata sulla Media Euribor un mese, tre mesi o sei mesi calcolata il primo mese di calendario precedente la data di inizio calcolo degli interessi, o (b) basata sul Tasso Ufficiale di Riferimento determinato con Provvedimento della Banca Centrale Europea in vigore il primo giorno del mese di decorrenza della rata, in entrambi i casi di cui alle lettere (a) e (b) sopra come indicato nel Contratto di Mutuo; con esclusione dei: mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n.10006898, n.10056653, n.10089605, n.10108694, n.10009389, n.10057545, n.10089886, n.10109585, n.10012367, n.10066843, n.10090322, n.10109916, n.10016202, n.10070142, n.10090355, n.10111201, n.10018026, n.10070258, n.10091817, n.10114130, n.10018588, n.10071504, n.10092245, n.10116473, n.10027068, n.10076040, n.10092518, n.12012159, n.10028819, n.10076891, n.10093169, n.12020780, n.10029221, n.10079150, n.10094035, n.12021887, n.10029486, n.10079218, n.10094100, n.12032462, n.10033504, n.10080109, n.10095461, n.16147001, n.10034189, n.10081867, n.10095859, n.16561003, n.10036150, n.10082428, n.10095933, n.16822009, n.10040129, n.10083566, n.10096519, n.16937005, n.10042521, n.10085462, n.10100444, n.17089004, n.10049179, n.10085900, n.10100717, n.17384009, n.10049641, n.10088169, n.10101145, n.17670001, n.10055010, n.10089126, n.10102986, n.18536003, (a) I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili a ciascun Credito alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: (i) (a) mutui con scadenza anteriore al 31 dicembre 2039 (ad eccezione dei mutui a rata fissa e durata variabile), e (b) mutui a rata fissa e durata variabile che prevedano la possibilita' di allungamento del piano di ammortamento del mutuo non oltre il 31 maggio 2036; (ii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); (iii) mutui erogati a persone fisiche e giuridiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) sono ricomprese nelle categorie SAE (settore di attivita' economica) che vanno dai n. 600 a 615 e dai n. 430 a 492; (iv) mutui che prevedano alternativamente (a) un tasso fisso, o (b) un tasso di interesse variabile, non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread su base annua contrattualmente stabilito, o (c) durata variabile ed un tasso di interesse variabile, ove il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento di rate di importo iniziale costante e un tasso di interesse variabile non soggetto ne' assoggettabile ad alcun tipo di limitazione o tetto (cap), basato su Euribor ad un mese, tre mesi o sei mesi, piu' uno spread contrattualmente stabilito, con facolta' di estendere (in relazione all'aumento dell'Euribor) il piano di ammortamento fino ad massimo di cinque anni oltre la durata originaria contrattuale (ivi inclusi i mutui a tasso variabile che prevedano (i) ad intervalli prestabiliti, la variazione dell'importo delle rate in corso di ammortamento, e (ii) la facolta' per il debitore ceduto, per non piu' di tre volte durante l'intera vita del mutuo, di richiedere alla Banca Cedente la variazione dell'importo delle rate in corso di ammortamento); (v) Nel caso di mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse variabile, mutui con indicizzazione basata sulla Media Euribor un mese, tre mesi o sei mesi calcolata il secondo mese di calendario precedente la data di inizio calcolo degli interessi come indicato nel Contratto di Mutuo; con esclusione dei: mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n. 13513494, n. 13517859; n. 13510334; n. 13499199; n.13473723, n.13514914, n.13530738, n.13506878, n.13528898, n.13476833, n.13514930, n.13530803, n.13506928, n.13529656, n.13479977, n.13515135, n.13530993, n.13507546, n.13530159, n.13480074, n.13515531, n.13533047, n.13510235, n.13530530, n.13480843, n.13516398, n.13533856, n.13510870, n.13530548, n.13483979, n.13516547, n.13534706, n.13510920, n.13530571, n.13484431, n.13516570, n.13535174, n.13512033, n.13484688, n.13516844, n.13535182, n.13512041, n.13485255, n.13518022, n.13537493, n.13512074, n.13493424, n.13519137, n.13537584, n.13513015, n.13493556, n.13520309, n.13541495, n.13513866, n.13495148, n.13520606, n.13933007, n.13513882, n.13495577, n.13520846, n.14171003, n.13525225, n.13495999, n.13522768, n.14621619, n.13525522, n.13502018, n.13522776, n.14637144, n.13526520, n.13502216, n.13522784, n.14640965, n.13527213, n.13503016, n.13523220, n.14661128, n.13527387, n.13503677, n.13525050, n.14662993, n.13528484, (a) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali al debitore ceduto sia attribuita nel Contratto di Mutuo la facolta' di modificare da fisso a variabile o viceversa il tasso d'interesse applicabile. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano escluse dal Contratto di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Via Guelfi 2, Lajatico (Pisa), (ii) Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco Romagnola 101/A, Fornacette (Pisa), o a (iii) Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede legale in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (Livorno) a seconda del caso. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Pontormo Mortgages S.r.l., con sede in Via Cherubini 99, Empoli all'attenzione dell'Amministratore Unico. Empoli 3 agosto 2010 Amministratore Unico Di Pontormo Mortgages S.R.L. Dott. Fabio Dragoni T10AAB8791