Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Prot. n. 0036319. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0599073/10 del giorno 5 agosto 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per gli sportelli delle seguenti dipendenze: Pescara, Agenzia 1 e Pescara, Agenzia 2, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dipendenze di Pescara, Agenzia 1 e Pescara, Agenzia 2, e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale delle dipendenze anzidette, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS, nell'intera giornata del 25 giugno 2010; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 31 agosto 2010 p. Il prefetto t.a. Il viceprefetto vicario: dott. Vincenzo De Vivo C102718 (Gratuito)