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Errata corrige
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Prot. n. 18999/2010/14-2 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 47217 datata 21 gennaio 2010, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sotto indicati sportelli del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente il giorno 14 gennaio 2010, a causa di un'assemblea del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: Osmannoro, Calenzano, Campi Bisenzio, Settimello, San Piero a Ponti, Sesto Fiorentino, Sesto Fiorentino Ag. 1, Sesto Fiorentino Ag. 2, Sesto Fiorentino Ag. 3, Sesto Fiorentino Ipercoop, Sesto Fiorentino Padule; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il giorno 14 gennaio 2010; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 18 maggio 2010 Il prefetto: De Martino C101368 (Gratuito)