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Errata corrige
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Prot. 0028543. Il prefetto, Vista la nota n. 0112739/09 in data 6 agosto 2009, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Campobasso (410) ha comunicato che le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Frosolone (piazza A. Volta n. 9) e Filiale di Isernia (strada statale 17, n. 51/57), in relazione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria non hanno regolarmente funzionato nel giorno 31 luglio 2009, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui al'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., sportelli ubicati presso la Filiale di Frosolone (piazza A. Volta n. 9) e la Filiale di Isernia (strada statale 17, n. 51/57), in data 31 luglio 2009, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e viene inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 13 agosto 2009 Il prefetto: D'Agostino C-099606 (Gratuito)