TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

(GU Parte Seconda n.132 del 14-11-2009)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ad istanza dell'Avv. Enrico Soprano, nella qualita' di  procuratore
della Errezetauno S.r.l., in persona del legale rappresentante  p.t.,
si rende noto a tutti i soggetti collocati in posizione  utile  nella
graduatoria di cui all'allegato "A"  al  decreto  del  dirigente  del
Settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attivita' di
supporto turistico della Giunta regionale della Campania n.  156  del
07/07/2008, pubblicato  sul  BURC  n.  30  del  28/07/2008  che,  con
provvedimento del 23/09/2009, il Presidente della III sezione del TAR
Campania Napoli - vista l'ordinanza  n.520  del  17/07/2009  con  cui
ordinava  alla  ricorrente  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti di tutti i soggetti  ultimamente  collocati  nella  cennata
graduatoria - ha  autorizzato  la  notifica  per  pubblici  proclami,
mediante la pubblicazione nella GURI e nel BURC, del ricorso (R.G. n.
5667/08) proposto dalla Errezetauno S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante p.t., innanzi  al  TAR  Campania,  Napoli,  contro  la
Regione Campania, in persona del Presidente e  legale  rappresentante
p.t., per l'annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento, di
data ed estremi sconosciuti,  con  il  quale  e'  stato  disposto  il
rigetto della richiesta di  contributo  formulata  dalla  Errezetauno
S.r.l. ai sensi del Bando pubblicato sul BURC n. 24 del  29/05/20069,
avente ad  oggetto  "Interventi  di  aiuto  agli  investimenti  delle
piccole e medie imprese a valere sulla Misura  4.5  -  azione  A  del
P.O.R. Campnia"; b) del decreto del dirigente del Settore  interventi
nel settore alberghiero e nelle altre attivita' di supporto turistico
della  Giunta  Regionale  della  Campania,  n.  156  del  07/07/2008,
pubblicato sul BURC n.30  del  28/07/2008,  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  graduatoria  dei  soggetti  ammessi  a   percepire   i
contributi meglio specificati innanzi, nella  parte  in  cui  non  e'
stata  prevista  l'utile  collocazione  nella  graduatoria   medesima
dell'odierna ricorrente; c) ove necessario e per quanto  di  ragione,
del  decreto  del  dirigente  del  Settore  interventi  nel   settore
alberghiero e nelle attivita' di  supporto  turistico,  della  Giunta
regionale della Campania, n. 312 del 29/12/2006, pubblicato sul  BURC
n.4 del 15.01.2007, con il quale e' stata  approvata  la  graduatoria
provvisoria dei soggetti ammessi  a  percepire  i  contributi  meglio
specificati innanzi, nella parte in cui non e' stata prevista l'utile
collocazione nella suddetta graduatoria dell'odierna  ricorrente;  d)
di  ogni  ulteriore   atto   presupposto,   preparatorio,   connesso,
conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della
ricorrente. 
  A sostegno del cennato riscorso venivano dedotti i seguenti  motivi
di diritto: 1) violazione dell'art. 24, comma 2  Cost.  -  violazione
dell'art. 3  della  L.  7.08.1990,  n.241  -  violazione  del  giusto
procedimento - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere  per
falsita' dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria,  illogicita'  e
manifesta ingiustizia, stante il difetto della motivazione a sostegno
della  decisione  dell'Amministrazione  di  escludere   la   societa'
ricorrente dalla graduatoria; 2) violazione degli artt. 24, comma  2,
e 111 Cost. - violazione dell'art. 3  della  L.  7.08.1990,  n.241  -
violazione e falsa applicazione  dell'art.  10  comma  3,  del  bando
pubblicato sul BURC n.24 del 29.05.2006  -  violazione  dell'art.  97
Cost. - violazione del giusto procedimento - eccesso  di  potere  per
falsita' dei presupposti e  difetto  di  istruttoria,  in  quanto  la
motivazione del provvedimento di esclusione  della  ricorrente  dalla
graduatoria in esame, ipotizzata nel sacondo motivo di  riscorso,  e'
comunque  lesiva  delle  norme  e  dei  principi  sopra  citati;   3)
violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2, punto v, lettera
c) del bando del 29.05.2006 - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso
di  potere  per  falsita'  dei  presupposti,  difetto  d'istruttoria,
illogicita' e manifesta ingiustizia, atteso che la presunta  generica
motivazione di esclusione dalla impugnata  graduatoria  definitiva  -
ovvero che il computo metrico estimativo  prodotto  dalla  ricorrente
non e' conforme alle opere da realizzare - e'  smentita  per  tabulas
dalla documentazione versata agli atti del giudizio. Si  e'  concluso
per l'accoglimento del ricorso e della  proposta  istanza  cautelare,
con vittoria di spese ed onorari. 

                         Avv. Enrico Soprano 

 
T-09ABA8032
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