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Errata corrige
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Prot. n. 61/GAB/2010. Il prefetto della Provincia di Venezia, Vista la nota n. 0517514/10 in data 5 luglio 2010 con la quale il Vicedirettore Reggente della Banca d'Italia ha comunicato che la Filiale della Banca Popolare Friuladria S.p.a. di Venezia, San Marco, 1126 - Bacino Orseolo, non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno u.s., a causa delle astensioni dal lavoro del personale connesse a rivendicazioni a carattere nazionale; Considerato che con la medesima nota il Vicedirettore della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato regolare funzionamento della summenzionata Agenzia di credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per il giorno suddetto. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 gennaio 2000, n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati istituti di credito. Venezia, 20 luglio 2010 Il prefetto: Lamorgese C102030 (Gratuito)