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Errata corrige
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Prot. n. 24699/14.7/Gab. Il prefetto della Provincia di Avellino, Vista la nota n. 961637 del 12 settembre u.s., con la quale la Banca D'Italia, Filiale di Avellino, nel segnalare il mancato regolare funzionamento del Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Avellino, il giorno 8 settembre 2008, a causa di uno sciopero indetto dalle OO.SS. per l'intera giornata, chiede ai sensi del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel medesimo giorno e nei cinque giorni successivi anche se relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a decorrere dal 9 settembre 2008; Riconosciuta, l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, il non regolare funzionamento dell'Agenzia di credito sopra indicata il giorno 8 settembre 2008 e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo giorno e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal 9 settembre 2008. Il signor direttore della Banca D'Italia, Filiale di Avellino, e' incaricato della esecuzione del presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avellino, 8 ottobre 2008 Il prefetto: Blasco C-0818991 (A pagamento).