Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso con istanza di sospensiva Per avv. Antonio Conte, elettivamente domiciliato in Roma, via Terenzio n. 10, presso lo studio dell'avv. Carlo Priolo ricorrente contro Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, presidente, responsabile procedimento accesso atti dott. Aldo Cavadini, con sede in Roma, via E.Q. Visconti n. 8 resistente nonche', nei confronti di avv. Bruno Ricciotti domiciliato presso il proprio studio legale in Roma, via Belle Arti n. 2 controinteressato per l'annullamento e revoca previa sospensione. Oggetto: Declaratoria di annullamento, previa sospensione, del seguente atto amministrativo: 1. Diniego (prot. n. 107978 del 5 agosto 2009 trasmesso per raccomandata in data 6 agosto 2009) opposto alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata in data 27 luglio 2009, assunta al prot. n. 104610 Cassa Forense, dall'avv. Antonio Conte; 1 - L'avv. Antonio Conte ha partecipato alla elezione per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2009/2013 ed e' risultato eletto. La Commissione Elettorale Centrale, nella seduta del 23 aprile 2009, a seguito di ricorsi presentati ha deliberato di ritenere non eleggibile l'avv. A. Conte, proclamando eletto l'avv. Bruno Ricciotti, primo dei non eletti. L'avv. Conte ha richiesto l'accesso a tutti i documenti prodotti ed in possesso della suddetta Commissione Centrale Elettorale ed in particolare gli eventuali criteri adottati dalla Commissione in merito; le singole posizioni di tutti i soggetti risultati morosi nei confronti della Cassa ed ogni altro documento utile alla tutela e difesa della posizione dell'interessato, per tutte le azioni che lo stesso puo' esercitare in ogni sede competente. 2 - la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha respinto la richiesta di accesso agli atti amministrativi. La ostensibilita' dei documenti va accolta soprattutto ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, come pure ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 196/2003; Conclude affinche' l'On. TAR voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, cosi' decidere; In via preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'atto impugnato e consentire all'interessato di ottenere copia dei documenti richiesti. Nel merito: A. riconoscere il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti relativi ai contenziosi instaurati a seguito delle elezioni dei Delegati alla Cassa Forense; B. Dichiarare la nullita' e la illegittimita' dell'atto di rigetto della richiesta di accesso agli atti amministrativi, del 5 agosto 2009, ed in conseguenza ordinare alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense la esibizione e copia dei documenti richiesti con istanza del 28 luglio 2009; C. Vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. e CAP; D. Il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge. Il TAR nell'udienza del 4 novembre 2009 con ordinanza n. 00092/2010 ha ordinato al ricorrente l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami, rinviando la trattazione nel merito ad una successiva udienza. Avv. Carlo Priolo TS10ABA3328